IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Colline Saluzzesi" corredata dal parere espresso dalla regione Piemonte; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi" e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1996; Vista l'istanza presentata avverso il parere del Comitato sopra citato per cio' che afferisce la possibilita' di prevedere la sottozona Quagliano nell'ambito del territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui trattasi; Considerato che la suddetta istanza e' stata presentata dagli interessati oltre il termine previsto nel parere del Comitato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1996; Considerato che il sopracitato Comitato ha ritenuto di non dover accogliere detta istanza per il motivo sopra evidenziato, tenuto altresi' conto che di fatto non sussistono sul territorio adeguati elementi probanti; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Colline Saluzzesi" in conformita' del parere espresso dal Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colline Saluzzesi" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.