IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini
"Colline Saluzzesi"  corredata  dal  parere  espresso  dalla  regione
Piemonte;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
riconoscimento della denominazione di  origine  controllata  "Colline
Saluzzesi"  e  del  relativo disciplinare di produzione formulata dal
Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  n.  157  del  6
luglio 1996;
  Vista  l'istanza  presentata  avverso  il parere del Comitato sopra
citato per  cio'  che  afferisce  la  possibilita'  di  prevedere  la
sottozona Quagliano nell'ambito del territorio di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata di cui trattasi;
  Considerato  che  la  suddetta  istanza  e'  stata presentata dagli
interessati  oltre  il  termine  previsto  nel  parere  del  Comitato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1996;
  Considerato  che  il  sopracitato Comitato ha ritenuto di non dover
accogliere detta istanza per  il  motivo  sopra  evidenziato,  tenuto
altresi'  conto  che  di fatto non sussistono sul territorio adeguati
elementi probanti;
  Ritenuto pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  della
denominazione  di origine controllata dei vini "Colline Saluzzesi" in
conformita' del parere espresso dal Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994,  n.
348,   concernente   la   procedura   per   il  riconoscimento  delle
denominazioni di origine dei vini e l'approvazione  dei  disciplinari
di  produzione,  prevede  che  le  denominazioni  di  origine vengano
riconosciute  ed  i  relativi  disciplinari  di  produzione   vengano
approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini
"Colline Saluzzesi" ed e' approvato, nel testo annesso,  il  relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.