Art. 2.
  I soggetti che  intendono  porre  in  commercio,  a  partire  dalla
vendemmia  1996,  il proprio prodotto con la denominazione di origine
controllata "Colline Saluzzesi", sono tenuti ad effettuare, ai  sensi
e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 -
recante  norme  relative  all'Albo dei vigneti ed alla denuncia delle
uve - la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro  quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.