Art. 3.
  Per la produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata
"Colline   Saluzzesi",  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  2
dell'annesso disciplinare e fino a tre anni a partire dalla  data  di
entrata  in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti
a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge  10
febbraio  1992,  n.  164,  i  vigneti  in  cui siano presenti viti di
vitigni in percentuali diverse da  quelle  indicate  nel  sopracitato
art.  2 del disciplinare di produzione, purche' esse non superino del
15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la  produzione  del
detto vino.
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio  dall'albo,  qualora  i
produttori  interessati  non  abbiano provveduto ad apportare a detti
vigneti le modifiche necessarie per uniformare la  loro  composizione
ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  dell'annesso
disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al  competente
ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.