Art. 4.
  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
"Colline Saluzzesi" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 settembre 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI