(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE
   CONTROLLATA "COLLINE SALUZZESI"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata "Colline Saluzzesi" e'
riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La  denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi" senza
alcuna specificazione e' riservata ai  vini  rossi  ottenuti  da  uve
provenienti  da  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  la seguente
composizione di vitigni:  Pelaverga,  Nebbiolo,  Barbera  da  soli  o
congiuntamente  minimo  il 60%. Possono concorrere alla produzione di
detti vini altri vitigni a bacca rossa non  aromatici  autorizzati  e
raccomandati per la provincia di Cuneo fino ad un massimo del 40%.
   La   denominazione  di  origine  controllata  "Colline  Saluzzesi"
seguita  da  una  delle  specificazioni:  Pelaverga,  Quagliano,   e'
riservata   ai   vini   ottenuti   da   uve   di  vigneti  costituiti
esclusivamente dai corrispondenti vitigni.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad
essere designati con la denominazione di origine controllata "Colline
Saluzzesi" comprende per intero in provincia di Cuneo  il  territorio
dei  comuni di Pagno e Piasco e parzialmente il territorio dei comuni
di Costigliole, Saluzzo, Manta, Verzuolo, Busca, Brondello, Castellar
e Saluzzo.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    da una linea che partendo dall'intersezione della s.s. n. 589 dei
laghi di Avigliana con la  via  Umberto  I  in  Costigliole  Saluzzo,
percorre  a sud la predetta strada statale sino a che questa incontra
la circonvallazione di Busca; indi segue la circonvallazione suddetta
perimetrando il concentrico di Busca  sino  all'intersezione  con  il
torrente  Talu'; dall'intersezione la delimitazione percorre a S-W il
torrente Talu' sino a che questo incontra  il  confine  comunale  tra
Dronero e Busca.
   Da  questo  punto  la delimitazione percorre a nord la carrareccia
per cascina Margaria (q. 563) per raggiungere in linea retta  cascina
Galliano  a  q. 689 indi immettersi (sempre a Nord) sulla carrareccia
per Tetto Buco passando per cascina San Romano - sino a q. 687.
   Successivamente la delimitazione segue a N-E la carrareccia per il
Colletto di Rossana sino ad incontrare la provinciale Busca-Rossana e
di seguito immettersi sulla strada comunale per Busca in direzione di
cascina Muratori sino a che questa interseca la strada dell'eremo  di
Busca  in  prossimita'  di  q.  627,  indi  percorre a nord la strada
dell'eremo sino a quota 806.
   Da questo punto la delimitazione raggiunge a nord in  linea  retta
il  confine comunale tra Rossana e Busca, passando per q. 848, sale a
nord il predetto  confine  comunale,  poi  il  confine  comunale  tra
Rossana  e Costigliole Saluzzo sino a che questo interseca il confine
comunale con Piasco.
   Da qui la delimitazione segue ad ovest  il  confine  comunale  tra
Rossana  e  Piasco  e  successivamente a nord il confine comunale tra
Venasca e Piasco  sino  all'intersezione  dei  confini  comunali  tra
Piasco,  Verzuolo e Venasca, indi segue ad ovest per breve tratto, il
confine  comunale  tra  Pagno  e Venasca e successivamente quello tra
Brondello e Venasca ed in ultimo, ancora,  il  confine  comunale  tra
Brondello ed Isasca sino a che questo interseca il rio di Isasca.
   Da  questo  punto  la  delimitazione  raggiunge  in linea retta il
Colletto Basso a q. 820 per poi percorrere la vicinale  del  Colletto
sino  alla  sua  intersezione con il confine comunale tra Brondello e
Martiniana Po in prossimita' di San Michele (q. 943).
   Da qui la delimitazione  segue  a  N-E  il  confine  comunale  tra
Brondello  e  Martiniana  Po,  successivamente  quello  tra Revello e
Brondello, Revello e Pagno, Revello e Castellar sino ad incontrare il
confine comunale di Saluzzo ed il Canale Morra a q. 310.
   Da questo punto  percorre  a  N-E  per  breve  tratto  il  confine
comunale  tra Saluzzo e Castellar sino ad intersecare a q. 313 la via
Morra.
   La delimitazione percorre a sud la via Morra passando per le quote
322 e 326  sino  ad  incontrare  il  torrente  Bronda  in  comune  di
Castellar  che  percorre  a  sud  sino  alla  sua intersezione con il
confine comunale tra Pagno e Castellar in prossimita' di quota 353.
   Indi la delimitazione segue ad est i confini comunali tra Pagno  e
Castellar,  Castellar  e Saluzzo per immettersi successivamente sulla
strada provinciale Pagno-Saluzzo che percorre passando in prossimita'
di San Lazzaro a q. 319 sino a q. 325 in prossimita' della Consolata.
   Da qui la delimitazione si  immette  ad  est  sulla  strada  della
Collina  di  Saluzzo  percorrendo  in successione via S. Martino, via
Pusterla e via S. Chiara  sino  al  Castello  a  quota  500  per  poi
scendere  per  via  S. Bernardino ad est sino ad incontrare la strada
vecchia di Manta a quota 350.
   Da questo punto la delimitazione percorre a sud la via vecchia  di
Manta  sino  all'abitato  di  Manta e dall'abitato di Manta la strada
comunale che scende sulla s.s. dei laghi di Avigliana con la quale si
identifica, percorrendola a sud, sino all'intersezionein  Costigliole
Saluzzo con la via Umberto I.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  "Colline
Saluzzesi" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione
delimitate  dal  precedente art. 3 e, comunque, atte a conferire alle
uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei   i   terreni   collinari
soleggiati,  di  esposizione e giacitura adatte, con l'esclusione dei
terreni di fondovalle umidi o non sufficientemente soleggiati.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere quelli generalmente usati e, comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
   E' vietata ogni pratica di irrigazione e di forzatura.
   Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto   in   coltura
specializzata  per  la  produzione  dei  vini  di cui all'art. 2 ed i
titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve
destinate   alla  vinificazione,  devono  essere  rispettivamente  le
seguenti:
                                                          Titolo
                                           Resa uva    alcolometrico
   Vini                                     tonn./Ha     vol. min.
                                                         naturale
    __                                         __           __
"Colline Saluzzesi"                            10           9,5
"Colline Saluzzesi" Pelaverga                   9           9,5
"Colline Saluzzesi" Quagliano                   9           9,5
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Colline Saluzzesi" devono essere riportati nei limiti di
cui  sopra  purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uve/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione delle uve atte a produrre i vini di
cui all'art. 2 e le operazioni  di  spumantizzazione,  devono  essere
effettuate nell'intero territorio della provincia di Cuneo.
   La   denominazione  di  origine  controllata  "Colline  Saluzzesi"
Quagliano puo' essere  utilizzata  per  designare  il  vino  spumante
ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal
presente   disciplinare  di  produzione  seguendo  le  vigenti  norme
legislative.  La  spumantizzazione  del  vino   "Colline   Saluzzesi"
Quagliano deve avvenire entro il territorio della provincia di Cuneo.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire  ai  vini  a  DOC  "Colline  Saluzzesi"  le  proprie
peculiari caratteristiche.
   Per  i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in vino non
deve essere superiore al 70%.
   Qualora tale resa superi la percentuale  sopra  indicata,  ma  non
oltre  il  75%,  l'eccedenza  non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
   I vini di cui  all'art.  2  all'atto  dell'immissione  al  consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
  "Colline Saluzzesi":
    colore: rosso rubino;
    odore: fruttato, vinoso, intenso caratteristico;
    sapore: fresco, secco, fruttato intenso, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 18 per mille.
  "Colline Saluzzesi" Pelaverga:
    colore: rosso tenue;
    odore:  fine,  delicato,  fragrante,  delicatamente  fruttato con
sentore di ciliegia e lampone, speziato, caratteristico;
    sapore: secco,  armonico,  morbido.  Nel  tipo  amabile,  fresco,
delicato con aroma di lampone, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 18 per mille.
  "Colline Saluzzesi" Quagliano:
    colore: rosso tenue;
    odore:  delicatamente  vinoso  con  sentore  di viola e con aroma
gradevole e caratteristico;
    sapore:  amabile e gradevolmente dolce, di medio corpo, fruttato,
talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%  di  cui  almeno
5,5 svolti;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 18 per mille.
  "Colline Saluzzesi" Quagliano spumante:
    colore: rosso tendente al violaceo;
    spuma: fine e persistente;
    odore:  delicatamente  vinoso con sentore di viola, gradevolmente
caratteristico;
    sapore: gradevolmente dolce, di medio corpo, assai fruttato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 di cui  almeno  7
effettivi;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto: 18 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto,  i  limiti  minimi
sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione, ivi compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
   E'  altresi'  vietato  l'impiego  di  indicazioni  geografiche che
facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,  cascine,  zone  e
localita' comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3.
   E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o  ragioni  sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
   Per i vini di cui all'art. 2, la designazione "Colline  Saluzzesi"
immediatamente  seguita  dalla  dicitura  "denominazione  di  origine
controllata",  dovra'  precedere  immediatamente  in   etichetta   la
specificazione  relativa  al  vitigno  e  dovra'  essere  riportata a
caratteri di uguale colore e  di  dimensioni  superiori  o  uguali  a
quelli  utilizzati per indicare il vitigno ed i nomi geografici delle
sottozone.
   I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati  in  recipienti  di
capacita'  inferiore  a  60  lt  debbono essere immessi al consumo in
bottiglie di vetro di forma tradizionale delle capacita' di lt 0,375,
lt 0,75, lt 1 e lt 1,5. Le bottiglie di cui trattasi  debbono  essere
chiuse con tappo di sughero.
   Le   operazioni   di  imbottigliamento  devono  essere  effettuate
nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.