Art. 2.
  1. La Commissione e' composta come segue:
   un  rappresentante  del  Dipartimento degli alimenti, nutrizione e
sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita';
   un rappresentante dell'Agenzia per i  servizi  sanitari  regionali
(ASSR) del Ministero della sanita';
   quattro rappresentanti delle regioni;
   due rappresentanti degli istituti zooprofilattici sperimentali.
  2.   Il   Direttore   generale  del  Dipartimento  degli  alimenti,
nutrizione e sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'
nomina i componenti della Commissione su designazione degli  enti  di
appartenenza  e,  per i rappresentanti delle regioni e degli istituti
zooprofilattici sperimentali, della Conferenza permanente tra  Stato,
regioni e province autonome.
  3. La Commissione ha durata di anni due.