Art. 2. 1. La Commissione e' composta come segue: un rappresentante del Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'; un rappresentante dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR) del Ministero della sanita'; quattro rappresentanti delle regioni; due rappresentanti degli istituti zooprofilattici sperimentali. 2. Il Direttore generale del Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita' nomina i componenti della Commissione su designazione degli enti di appartenenza e, per i rappresentanti delle regioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali, della Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome. 3. La Commissione ha durata di anni due.