IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visti gli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale telefonica e telegrafica (Melbourne 1988); Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, con il quale e' stato regolamentato il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990 con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio radiomobile terrestre pubblico di comunicazione; Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1993 riguardante le tariffe del servizio radiomobile pubblico di comunicazione per l'utenza affari e residenziale; Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1993, n. 512, recante integrazione al regolamento approvato con decreto ministeriale 13 febbraio 1990 n. 33; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994 pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995, di approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Omnitel Pronto Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995, di approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM; Vista la deliberazione 16 dicembre 1994 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994 concernente "determinazioni inerenti al settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 marzo 1995, con il quale e' stato autorizzato il trasferimento da Telecom Italia S.p.a. a Telecom Italia Mobile S.p.a. di tutti i rapporti connessi alle concessioni ed alle convenzioni relative ai servizi radiomobili di telecomunicazione; Considerato che in base alla succitata delibera del CIPE del 16 dicembre 1994 per i primi diciotto mesi dall'avvio del servizio commerciale da parte del secondo gestore radiomobile GSM, in attesa della definitiva liberalizzazione del servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico a 900 MHz (TACS), il regime tariffario di quest'ultimo deve essere reso sufficientemente flessibile in modo da avvicinarlo all'andamento dei prezzi del marcato della telefonia mo- bile; Tenuto conto che detta deliberazione del CIPE del 16 dicembre 1994 prevede l'adozione di uno specifico provvedimento ministeriale di rideterminazione delle condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia radiomobile TACS in coincidenza con l'avvio operativo del secondo gestore GSM; Considerato infine che, per tenere conto delle esigenze degli utenti del servizio radiomobile TACS, appare opportuno ampliare, come gia' avvenuto nel mercato GSM, la tipologia dei piani tariffari e pertanto aggiungere anche per il servizio TACS un piano tariffario intermedio con caratteristiche di costo tali da non creare vantaggi concorrenziali a favore del TACS; Decreta: Art. 1. 1. L'abbonamento al servizio radiomobile pubblico di comunicazione analogico a 900 Mhz (TACS) e' ammesso, di norma, per un periodo di durata non inferiore ad un anno. Tuttavia, compatibilmente con le disponibilita' degli impianti, l'abbonamento puo' essere consentito anche per periodi di durata inferiore. 2. Al momento della sottoscrizione dell'abbonamento al richiedente e' data facolta' di scegliere tra i piani tariffari di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 3. Il contributo, il canone mensile di abbonamento e le tariffe per le comunicazioni dovuti dall'utenza per i predetti piani sono stabiliti negli allegati A, B e C. 4. Per gli abbonamenti di durata inferiore all'anno di cui al comma 1, fermi restando il contributo e le tariffe per le comunicazioni, il canone di abbonamento stabilito negli allegati A, B e C e' applicato nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione. 5. I piani tariffari di cui agli allegati B e C consentono l'effettuazione di chiamate limitatamente all'ambito nazionale.