Art. 2
   1.  Per  le  comunicazioni  svolte  tra   abbonati   al   servizio
radiomobile  e  per  quelle  effettuate  da  questi  ultimi verso gli
abbonati alla rete fissa sono applicate al  chiamante  le  condizioni
economiche  del proprio piano tariffario, indipendentemente da quelle
dell'utente chiamato.
   2. Per le comunicazioni svolte da abbonati  di  rete  fissa  verso
abbonati ai piani tariffari di cui agli allegati A e B sono applicate
al  chiamante  le  tariffe  proprie  del piano tariffario dell'utente
chiamato.
   3. Per le comunicazioni svolte da abbonati  di  rete  fissa  verso
abbonati  al piano tariffario di cui all'allegato C sono applicate al
chiamante le tariffe previste nell'allegato B.