Art. 2 1. Per le comunicazioni svolte tra abbonati al servizio radiomobile e per quelle effettuate da questi ultimi verso gli abbonati alla rete fissa sono applicate al chiamante le condizioni economiche del proprio piano tariffario, indipendentemente da quelle dell'utente chiamato. 2. Per le comunicazioni svolte da abbonati di rete fissa verso abbonati ai piani tariffari di cui agli allegati A e B sono applicate al chiamante le tariffe proprie del piano tariffario dell'utente chiamato. 3. Per le comunicazioni svolte da abbonati di rete fissa verso abbonati al piano tariffario di cui all'allegato C sono applicate al chiamante le tariffe previste nell'allegato B.