Art. 3
   1. Gli  utenti  del  servizio  hanno  facolta'  di  richiedere  il
passaggio, con conseguente cambio di numero, ad un'altra tipologia di
abbonamento TACS dietro versamento del relativo contributo.
   2.  Per ogni interrogazione della segretaria telefonica tramite la
numerazione 919 e'  addebitato  all'abbonato  un  importo  pari  alla
tariffa del piano di appartenenza, come stabilita dagli allegati A, B
e C, ridotta del 40%.
   3. Ai fini di quanto previsto nel presente decreto il valore dello
scatto  e'  fissato in misura pari al valore ordinario applicato agli
utenti del servizio telefonico nazionale.
   4. Per l'utilizzo dei servizi supplementari da parte dell'abbonato
ad uno qualsiasi dei piani tariffari sono applicate le tariffe  indi-
cate  nell'allegato  D  che costituisce parte integrante del presente
decreto.
   5. Per le comunicazioni internazionali, anche tramite  operatrice,
sono  applicate  le  relative  tariffe  in vigore. Alle comunicazioni
effettuate con paesi per i quali sono in vigore piu' zone  tariffarie
e'  applicata  un'unica  tariffa  corrispondente  a quella della zona
tariffaria piu' elevata.