Art. 3 1. Gli utenti del servizio hanno facolta' di richiedere il passaggio, con conseguente cambio di numero, ad un'altra tipologia di abbonamento TACS dietro versamento del relativo contributo. 2. Per ogni interrogazione della segretaria telefonica tramite la numerazione 919 e' addebitato all'abbonato un importo pari alla tariffa del piano di appartenenza, come stabilita dagli allegati A, B e C, ridotta del 40%. 3. Ai fini di quanto previsto nel presente decreto il valore dello scatto e' fissato in misura pari al valore ordinario applicato agli utenti del servizio telefonico nazionale. 4. Per l'utilizzo dei servizi supplementari da parte dell'abbonato ad uno qualsiasi dei piani tariffari sono applicate le tariffe indi- cate nell'allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Per le comunicazioni internazionali, anche tramite operatrice, sono applicate le relative tariffe in vigore. Alle comunicazioni effettuate con paesi per i quali sono in vigore piu' zone tariffarie e' applicata un'unica tariffa corrispondente a quella della zona tariffaria piu' elevata.