(all. 1 - art. 1)
                   Al Presidente della Repubblica
   Nel consiglio  comunale  di  Orgiano  (Vicenza),  rinnovato  nelle
consultazioni  elettorali  del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e
da  dodici  consiglieri,  si  e'  venuta  a  determinare  una   grave
situazione  di  crisi  a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5
agosto 1996, da sette membri del corpo consiliare.
   Il  consiglio  suddetto  non  ha  provveduto  alla   surroga   dei
consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla
presentazione  delle  dimissioni  stesse,  che pertanto sono divenute
efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, al
tempo applicabile alla fattispecie.
   Il prefetto di Vicenza,  pertanto,  ritenendo  essersi  verificata
l'ipotesi  prevista  dall'art.  39, comma 1, lettera b), n. 2), della
legge 8  giugno  1990,  n.  142,  ha  proposto  lo  scioglimento  del
consiglio   comunale  sopracitato  disponendone,  nel  contempo,  con
provvedimento n. 1308/96 Gab. del 26 agosto 1996, la sospensione, con
la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del
comune.
   Considerato che nel suddetto ente non puo'  essere  assicurato  il
normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno
l'integrita'  strutturale  minima  del consiglio comunale compatibile
con il mantenimento  in  vita  dell'organo,  si  ritiene  che,  nella
specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento,
anche in virtu' delle disposizioni recate dal decreto-legge 30 agosto
1996, n. 452.
   Mi  onoro,  pertanto,  di  sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma
l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo  scioglimento
del  consiglio  comunale  di  Orgiano  (Vicenza)  ed  alla nomina del
commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona  del
rag. Giuseppe Gubitosa.
    Roma, 12 settembre 1996
                                 Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO