Al Presidente della Repubblica Nel consiglio comunale di Orgiano (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si e' venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 agosto 1996, da sette membri del corpo consiliare. Il consiglio suddetto non ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, che pertanto sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415, al tempo applicabile alla fattispecie. Il prefetto di Vicenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1308/96 Gab. del 26 agosto 1996, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune. Considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, anche in virtu' delle disposizioni recate dal decreto-legge 30 agosto 1996, n. 452. Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orgiano (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giuseppe Gubitosa. Roma, 12 settembre 1996 Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO