Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente  art.  1,  dovranno  pervenire,  con  l'osservanza   delle
modalita'   indicate   negli  articoli  7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale del 24 giugno 1996,  entro  le  ore  13  del  giorno  27
settembre 1996.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte,  verranno  eseguite le operazioni d'asta con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.