Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente art. 2, avra' inizio, in base all'art. 4,  secondo  comma,
del  decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il
collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi  per  un
importo  massimo  del  10  per cento dell'ammontare nominale indicato
all'art. 1 del presente decreto; tale tranche  sara'  riservata  agli
operatori  "specialisti  in  titoli  di  Stato" che hanno partecipato
all'asta  della  tredicesima  tranche  e  verra'  assegnata  con   le
modalita'  indicate  negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24
giugno 1996, in quanto applicabili.
  Gli   "specialisti"   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 27 settembre 1996.
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1
del presente decreto, ed il totale assegnato,  nelle  medesime  aste,
agli   stessi   operatori   ammessi  a  partecipare  al  collocamento
supplementare.