Art. 4.
  Le   operazioni   di  rinnovo  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali,
nominativi, di cui al secondo  comma  del  precedente  art.  1,  sono
affidate  alla  Banca  d'Italia;  dette operazioni di rinnovo possono
essere effettuate dal 1 al 3 ottobre 1996.