Art. 5.
  In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei
predetti  B.T.P.  9%,  di  scadenza  1  ottobre  1996, possono essere
rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire  centomila
o multiplo di tale cifra.
  Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali
titoli  nominativi  e' previsto l'allestimento di titoli al portatore
nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.