Art. 6.
  Il  rinnovo  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  9%, di scadenza 1
ottobre 1996 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con
decorrenza, ad ogni effetto,  dal  1  luglio  1996;  dovranno  essere
corrisposti dietimi d'interesse netti per novanta giorni.
  All'atto  del rinnovo, sara' corrisposto all'esibitore dei buoni da
rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza  fra  il  capitale
nominale  stesso  ed  il  prezzo  di  aggiudicazione dei nuovi buoni;
qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore  alla
pari,  l'esibitore stesso e' tenuto ad effettuare il versamento della
somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale
dei titoli rinnovati. In ogni caso sara' operata la ritenuta  di  cui
al   decreto-legge   19  settembre  1986,  n.  556,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n.  759,  tenendo  conto
delle  norme  sull'arrotondamento  a  cinque  lire, per difetto o per
eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.
  Sono trasferiti ai nuovi  buoni,  senza  che  occorra  al  riguardo
alcuna  autorizzazione  o formalita', l'intestazione ed i vincoli dei
buoni del Tesoro poliennali 9% di scadenza 1  ottobre  1996,  versati
per il rinnovo.