Art. 17.
  Le sottoscrizioni da effettuare  per  il  tramite  della  Direzione
generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la tesoreria
centrale  dello  Stato,  a  cura  del  cassiere  del debito pubblico,
mediante  versamento  del  contante  o  su  presentazione  di  titoli
nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.
  Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base
alle  richieste  delle  parti, in buoni del Tesoro poliennali 7,50% 1
ottobre 1996/1999. Dette operazioni avranno inizio il 2 ottobre  1996
e  termineranno  il  giorno precedente la data di iscrizione nel Gran
libro del debito pubblico  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  della
prossima emissione.
  La   tesoreria  centrale  dello  Stato,  a  fronte  delle  suddette
sottoscrizioni, rilascera' quietanze di versamento al bilancio  dello
Stato  del  controvalore,  al  prezzo  di  aggiudicazione  risultante
dall'applicazione  degli  articoli  precedenti,   dei   nuovi   buoni
nominativi  da  emettere,  che  fruttano  interessi  dalla data delle
quietanze stesse. In caso di presentazione di  titoli  nominativi  da
reimpiegare,  il  cassiere  del  debito  pubblico  ritirera',  per il
successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza
tra il capitale nominale ed il  relativo  prezzo  di  aggiudicazione,
nonche'  l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a
lire centomila  del  titolo  presentato;  sara'  operata,  in  quanto
dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.
  Per  la  consegna  dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle
somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni  di  cui
trattasi,  saranno  osservate, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.