Art. 20.
  Gli oneri per interessi  relativi  agli  anni  dal  1997  al  1999,
nonche'  l'onere  per  il  rimborso  del  capitale, relativo all'anno
finanziario 1999, faranno carico ai capitoli  che  verranno  iscritti
nello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per
gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli  4675
e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  per  il  visto  all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 24 settembre 1996
                                                  Il Ministro: CIAMPI