Art. 3. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto, ove occorra, dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito. La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.