Art. 3.
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali  in  materia  di  debito  pubblico,  ai  buoni  emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo
1 aprile 1996, n. 239, e,  fino  a  quando  compatibili,  quelle  del
decreto-legge   19   settembre   1986,   n.   556,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759,  tenendo  conto,
ove  occorra, dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per
eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.
  Ai sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato  decreto
legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al  presente  decreto,  ai  fini
dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza  fra  il  capitale
nominale  dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo di riferimento rimane quello  di  aggiudicazione  della  prima
tranche del prestito.
  La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso  l'importo
relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.