Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia, le banche, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare
iscritte   nell'apposito   albo   istituito  presso  la  Consob,  che
esercitano le attivita' indicate nei punti a), b), c) e d)  dell'art.
1,  comma  3  del  decreto  legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti
operatori partecipano in proprio e  per  conto  terzi,  ad  eccezione
della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.
  La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.