Art. 8.
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
al  primo  comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore
13 del giorno 30 settembre 1996, esclusivamente mediante trasmissione
di richiesta telematica da indirizzare alla  Banca  d'Italia  tramite
Rete  nazionale  interbancaria  con  le  modalita' tecniche stabilite
dalla Banca d'Italia medesima.
  La Banca d'Italia presentera' la propria richiesta, unicamente  per
conto  terzi,  entro  lo  stesso  termine,  tramite  apposito modulo,
inserito in busta chiusa.
  Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno  prese  in
considerazione.
  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di  "recovery"
previste  nella  convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.