Art. 12.
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli  articoli  precedenti avra' inizio il collocamento della seconda
tranche di detti titoli per un  importo  massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al  primo  comma  dell'art. 1 del
presente decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art.  4
del  menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle  olle
17 del giorno 30 settembre 1996.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Il  collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui agli articoli 6 e  9  del  presente  decreto.  La
richiesta  di  ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le
modalita'  di  cui  al  precedente  art.   8   e   dovra'   contenere
l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non potra' essere inferiore a lire 100 milioni
ne' superiore  all'intero  importo  del  collocamento  supplementare.
Eventuali  richieste  di  importo  non  multiplo  del taglio unitario
minimo del prestito verranno arrotondate per difetto;  per  eventuali
richieste  distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione
la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.