Art. 2.
  I  buoni  del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono
costituiti da titoli al portatore nei tagli da  lire  5  milioni,  10
milioni,  50  milioni,  100  milioni,  500  milioni,  1 miliardo e 10
miliardi di capitale nominale.
  Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente,
ciascuna tranche del prestito  e'  rappresentata  da  un  certificato
globale   provvisorio,  al  portatore,  di  valore  pari  all'importo
nominale  emesso,  da  custodire   nei   depositi   della   "gestione
centralizzata"  in  essere  presso  la  Banca d'Italia. I certificati
provvisori non hanno circolazione  al  di  fuori  del  sistema  della
"gestione centralizzata".
  I  titoli  per  i  quali  in  sede  di  sottoscrizione non e' stata
richiesta la consegna materiale, e che  quindi  sono  destinati  alla
custodia   nei   depositi  della  Banca  d'Italia  di  cui  al  comma
precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da  un
unico certificato al portatore.
  Ai  sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995,
pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n.  129  del  4
giugno  1993  e  n.  10  del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei
titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai  commi  precedenti
puo' chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei
titoli  di  propria  pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa
essere immediatamente  soddisfatta  con  i  quantitativi  disponibili
nella  "gestione  centralizzata",  la  consegna  avverra'  nei  tempi
tecnici necessari per  l'allestimento  e  la  spedizione  dei  titoli
stessi,   previo  frazionamento  del  certificato  di  cui  al  comma
precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.
  In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per
il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di
cui  al  successivo  art.  17,  possono  essere   rilasciati   titoli
nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale
cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di
tali  titoli  nominativi,  e'  previsto  l'allestimento  di titoli al
portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.
  Sui nuovi buoni al portatore e'  ammessa  la  riunione  a  semplice
richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli
di  taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati
per il tramutamento al nome.
  I buoni nominativi  potranno,  su  domanda  degli  aventi  diritto,
essere  divisi  in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da
vincoli differenti; potranno essere riuniti al  nome  della  medesima
persona o del medesimo ente.
  I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con
successivo decreto.
  I  segni  caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati
nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.