Art. 20.
  Gli oneri per interessi relativi agli anni da 1997 al 2001, nonche'
l'onere  per  il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario
2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni  stessi,
e  corrispondenti,  rispettivamente,  ai  capitoli  4675 e 9502 dello
stato di previsione per l'anno in corso.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  per  il  visto  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  Servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 24 settembre 1996
                                                  Il Ministro: CIAMPI