Art. 7.
  Le  offerte  degli  operatori,  fino  ad  un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei  buoni  che  essi  intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono variare di un importo
minimo di cinque centesimi di lira oppure di  un  multiplo  di  detta
cifra;  eventuali  variazioni  di importo diverso vengono arrotondate
per eccesso.
  Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire  100  milioni  di
capitale  nominale;  eventuali  offerte  di  importo non multiplo del
taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.
  In sede di partecipazione  all'asta  potranno  essere  indicate  le
filiali  della  Banca  d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le
quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.