Art. 8.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro  le  ore
13 del giorno 30 settembre 1996, esclusivamente mediante trasmissione
di  richiesta  telematica  da indirizzare alla Banca d'Italia tramite
Rete nazionale interbancaria  con  le  modalita'  tecniche  stabilite
dalla Banca d'Italia medesima.
  La  Banca d'Italia presentera' la propria richiesta, unicamente per
conto terzi,  entro  lo  stesso  termine,  tramite  apposito  modulo,
inserito in busta chiusa.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella Convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.