Art. 4. Le specialita' medicinali classificate nelle fascie A e B sono prescrivibili a totale o parziale carico del Servizio sanitario nazionale con le limitazioni ed alle condizioni previste nelle note, purche' il trattamento delle patologie ivi indicate risulti tra le indicazioni terapeutiche autorizzate con formale provvedimento. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 1996 Il Presidente della Commissione: BINDI Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 288