Art. 4.
  Le specialita' medicinali classificate nelle  fascie  A  e  B  sono
prescrivibili  a  totale  o  parziale  carico  del Servizio sanitario
nazionale con le limitazioni ed alle condizioni previste nelle  note,
purche'  il  trattamento  delle patologie ivi indicate risulti tra le
indicazioni terapeutiche autorizzate con formale provvedimento.
  Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti  per
la  registrazione  ed  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 2 agosto 1996
                               Il Presidente della Commissione: BINDI
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 288