Art. 2.
  1. A decorrere dalla entrata in  vigore  del  presente  decreto,  a
richiesta del costruttore sara' ammesso rilasciare:
   l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo;
   l'omologazione  CE  di  un  tipo di veicolo per quanto concerne il
comportamento alla combustione;
   l'omologazione  nazionale  di   un   componente   utilizzato   per
l'allestimento interno della carrozzeria dei veicoli sulla base delle
prescrizioni del presente decreto;
   l'omologazione  CE  di un componente utilizzato per l'allestimento
interno della carrozzeria dei veicoli sulla base  delle  prescrizioni
del presente decreto.
  2.  A  decorrere  dal  24  ottobre  1999  non  sara' piu' possibile
rilasciare, se non saranno rispettate le prescrizioni  stabilite  dal
presente decreto:
   l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo;
   l'omologazione  CE  di  un  tipo di veicolo per quanto concerne il
comportamento alla combustione;
   l'omologazione  nazionale  di   un   componente   utilizzato   per
l'allestimento interno della carrozzeria dei veicoli sulla base delle
prescrizioni del presente decreto;
   l'omologazione  CE  di un componente utilizzato per l'allestimento
interno della carrozzeria dei veicoli sulla base  delle  prescrizioni
del presente decreto.