Art. 2. 1. A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, a richiesta del costruttore sara' ammesso rilasciare: l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo; l'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto concerne il comportamento alla combustione; l'omologazione nazionale di un componente utilizzato per l'allestimento interno della carrozzeria dei veicoli sulla base delle prescrizioni del presente decreto; l'omologazione CE di un componente utilizzato per l'allestimento interno della carrozzeria dei veicoli sulla base delle prescrizioni del presente decreto. 2. A decorrere dal 24 ottobre 1999 non sara' piu' possibile rilasciare, se non saranno rispettate le prescrizioni stabilite dal presente decreto: l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo; l'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto concerne il comportamento alla combustione; l'omologazione nazionale di un componente utilizzato per l'allestimento interno della carrozzeria dei veicoli sulla base delle prescrizioni del presente decreto; l'omologazione CE di un componente utilizzato per l'allestimento interno della carrozzeria dei veicoli sulla base delle prescrizioni del presente decreto.