ALLEGATO I ALLEGATO I AMBITO D'APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI, MODIFICHE DEL TIPO, CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE, REQUISITI CONCERNENTI L'INSTALLAZIONE NEL VEICOLO 1. Ambito d'applicazione La presente direttiva si applica al comportamento alla combustione (infiammabilita', velocita' di combustione, e comportamento alla fusione) dei materiali interni utilizzati nei veicoli della categoria M3, con piu' di 22 passeggeri, che non siano progettati per passeggeri in piedi ne' per impiego urbano. Gli Stati membri che, prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva, dispongono di una legislazione riguardante le caratteristiche d'infiammabilita' dei materiali utilizzati in categoria di veicoli diverse da quelle sopra menzionate possono continuare ad applicare tale legislazione sempreche' accettino l'omologazione CEE per altre categorie di veicoli che siano conformi alle disposizioni della direttiva. 2. Definizioni Ai fini della presente direttiva: 2.1. Per "omologazione di un veicolo" si intende l'omologazione di un tipo di veicolo quale definita al punto 2.2 per quanto concernente il comportamento alla combustione dei componenti interni utilizzati nel compartimento passeggeri. 2.2. Per "tipo di veicolo" si intende una categoria di veicoli che non differiscono sostanzialmente per quanto riguarda: 2.2.1. I dispositivi (materiali, sedili, tendine, pareti divisorie, ecc.) utilizzati nel compartimento passeggeri. 2.2.2. La massa dei dispositivi utilizzati, suscettibili di influire sulla prestazioni prescritte nella presente direttiva. 2.2.3. Le sistemazioni o le finiture opzionali, suscettibili di influire negativamente sulle prestazioni prescritte nella presente direttiva. 2.3. Per "omologazione di un componente" si intende un'omologazione di dispositivi quali materiali, sedili, tendine, pareti di separazione, ecc. 2.4. Per "tipo di componente" si intendono componenti che non differiscono sostanzialmente per quanto riguarda: 2.4.1. Il(i) materiale(i) di base (ad esempio lana, plastica, gomma, materiali compositi). 2.4.2. L'uso previsto (imbottitura del sedile, rivestimento del tetto, ecc.). 2.4.3. La designazione del tipo fatta dal costruttore. 2.4.4. Il numero di strati nel caso di materiali compositi. 2.4.5. Altre caratteristiche, suscettibili di influire in modo rilevante sulle prestazioni prescritte nella presente direttiva. 2.5. Per "compartimento passeggeri" si intende lo spazio destinato alla sistemazione degli occupanti (compresi bar, cucina, toletta, ecc.), delimitato da: - tetto, - pavimento, - pareti laterali, - porte, - vetratura esterna, - parete posteriore del compartimento oppure piano del supporto dello schienale piu' arretrato; - dal lato conducente del piano mediano verticale longitudinale del veicolo, il piano trasversale verticale passante per il punto R del conducente, quale definito all'allegato III della direttiva 77/649/CEE, - dall'altro lato del piano mediano verticale longitudinale del veicolo, la parete frontale. 2.6. Per "sedile", si intende una struttura che puo' essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di rivestimento e destinata a servire quale posto a sedere per un adulto; il termine indica sia i sedili separati sia quella parte di un sedile a panchina corrispondente a un posto singolo. 2.7. Per "gruppo di sedili" si intende un sedile del tipo a panchina oppure sedili separati, ma adiacenti (cioe' fissati in modo che gli ancoraggi anteriori di un sedile siano allineati o davanti agli ancoraggi posteriori ed allineati o dietro agli ancoraggi anteriori di un altro sedile) che offra uno o piu' posti a sedere per adulti. 2.8. Per "sedile a panchina" si intende una struttura, completa di rivestimento, che offra almeno due posti a sedere per adulti. 2.9. Per "velocita' di combustione" si intende il quoziente tra la distanza combusta misurata conformemente all'allegato IV e/o VI della presente direttiva ed il tempo necessario alla combustione per superare questa distanza. Essa e' espressa in millimetri al minuto. 2.10. Per "materiale composito" si intende un materiale composto di piu' strati di materiali simili o differenti, intimamente collegati tra loro in superficie mediante cementazione, incollaggio, placcatura, saldatura, ecc. Non sono considerati materiali compositi i materiali differenti collegati tra loro in modo discontinuo (ad es. mediante cucitura, saldatura ad alta frequenza, rivettatura). 2.11. Per "facciata esposta" si intende la superficie del materiale rivolta verso il compartimento passeggeri quando il materiale e' montato sul veicolo. 2.12. Per "imbottitura" si intende la combinazione di materiali per l'imbottitura interna e la finitura superficiale che insieme constituiscono l'imbottitura del sedile. 2.13. Per "rivestimento o rivestimenti interni" si intendono il materiale o i materiali che compongono la finitura superficiale ed il substrato del tetto, della parete o del pavimento. 3. Domanda di omologazione CEE del veicolo 3.1 La domanda di omologazione CEE del componente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, di un tipo di veicolo per quanto concerne il comportamento alla combustione dei materiali utilizzati nel compartimento passeggeri, deve essere presentata dal costruttore del veicolo. 3.2 Il modello della scheda informativa e' riportato nell'allegato II, appendice 1. 3.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue: 3.3.1. Nel caso di componenti per interno sprovvisti di omologazione CEE: campioni, il cui numero e' specificato ai punti 7.2, 7.3 e 7.4, dei componenti utilizzati nei veicoli, rappresentativi del tipo da omologare. 3.3.2. Nel caso di componenti per interno gia' omologati: le omologazioni devono essere allegate alla domanda di omologazione del veicolo. 3.3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare. 4. Domanda di omologazione CEE dei componenti 4.1 La domanda di omologazione CEE dei componenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE di un tipo di materiale per interno per quanto riguarda il suo comportamento alla combustione deve essere presentata dal costruttore. 4.2 Un modello di scheda informativa e' riportato nell'allegato II, appendice 2. 4.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue: 4.3.1. campioni il cui numero e' specificato ai punti 7.2, 7.3 e 7.4. I campioni devono essere contrassegnati in modo chiaro e indelebile con il nome o il marchio del richiedente e la designazione del tipo; 4.3.2. per i dispositivi quali sedili, tendine, pareti di separazione, ecc. i campioni specificati al punto 4.3.1. oltre a un dispositivo completo come precedentemente indicato. 5. Omologazione CEE 5.1. Se i relativi requisiti sono soddisfatti, e' rilasciata l'omologazione CEE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE. 5.2. Un modello della scheda di omologazione CEE e' riportato: 5.2.1. all'allegato III, appendice 1 per le domande di cui al punto 3.1, 5.2.2. all'allegato III, appendice 2 per le domande di cui al punto 4.1. 5.3. In conformita' dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE viene attribuito un numero di omologazione ad ogni tipo di veicolo e a ogni tipo di componente omologato. Lo stesso Stato membro non deve attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo o tipo di componente. 6. Marcatura 6.1. Ciascun componente conforme a un tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CEE. Tale marchio consiste in: 6.1.1. Un rettangolo che racchiude la lettera minuscola "e" seguita dal numero e dalle lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione: 1 per la Germania 2 per la Francia 3 per l'Italia 4 per i Paesi Bassi 5 per la Svezia 6 per il Belgio 9 per la Spagna 11 per il Regno Unito 12 per l'Austria 13 per il Lussemburgo 17 per la Filandia 18 per la Danimarca 21 per il Portogallo 23 per la Grecia IRL per l'Irlanda 6.1.2. In prossimita' del rettangolo: 6.1.2.1. il numero di omologazione di base contenuto nella sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo attribuito alle ultime modifiche tecniche principali della direttiva ../.../CE alla data di rilascio dell'omologazione CEE; per la presente direttiva il numero progressivo e' 00 (versione non modificata della direttiva); 6.1.2.2. i simboli indicanti la direzione per cui e' stata determinata la velocita' di combustione: ----> Vedere simboli a pag. 17 della G.U. <---- 6.1.2.3. Il simbolo (V) che indica che il componente e' stato omologato in base al comportamento alla fusione (allegato V) e/o il simbolo (CD) che indica che il componente e' stato omologato quale componente completo, come sedili, pareti di separazione, vani bagagli, ecc. 6.2. Qualora il sedile sia stato omologato quale componente o qualora l'imbottitura o lo schienale di un sedile o di un sedile a panchina siano rivestiti dello stesso materiale, e' sufficiente che sia apposto un solo marchio per sedile o sedile a panchina. 6.3. Il marchio deve essere apposto sul materiale in modo da essere ben leggibile e indelebile anche quando il materiale e' installato in un veicolo. 6.4. Un modello del marchio di omologazione CEE del componente e' riportato nell'appendice del presente allegato. 7. Prescrizioni 7.1. I materiali per interno del compartimento passeggeri utilizzati nel veicolo da omologare devono essere presentati per una o piu' prove menzionate negli allegati IV, V e VI. 7.2. Devono essere presentati per la prova di cui all'allegato IV della presente direttiva cinque campioni dei materiali qui appresso indicati nel caso di un materiale isotropo e dieci campioni nel caso di un materiale anisotropo (5 per ciascuna direzione): - materiale o materiali usati per l'imbottitura dei sedili e loro accessori (compreso il sedile del conducente); - materiale o materiali usati per il rivestimento interno del tetto; - materiale o materiali usati per il rivestimento interno delle pareti lateriali e posteriore, comprese le pareti di separazione; - materiali aventi funzioni termiche e/o acustiche; - materiale o materiali usati per il rivestimento interno del pavimento; - materiale o materiali usati per il rivestimento interno dei vani bagagli, delle tubazioni di riscaldamento e di ventilazione; - materiale o materiali usati per i dispositivi di illuminazione. Un campione deve essere inoltre presentato al servizio tecnico ai fini di un futuro riferimento. 7.2.1. Il risultato della prova e' ritenuto soddisfacente se, considerando i risultati piu' sfavorevoli della prova, la velocita' orizzontale di combustione non supera 100 mm/minuto, oppure se la fiamma si estingue prima di raggiungere l'ultimo punto di misurazione. 7.3. Devono essere presentati per la prova di cui all'allegato V della presente direttiva quattro campioni dei materiali qui appresso indicati per entrambe le facciate (qualora non identiche): - materiale o materiali usati per il rivestimento interno del tetto; - materiale o materiali usati per il rivestimento interno dei vani bagagli, delle tubazioni di riscaldamento e di ventilazione situate nel tetto; - materiale o materiali usati per i dispositivi di illuminazione situati nei vani bagagli e/o nel tetto. Un campione deve essere inoltre presentato al servizio tecnico ai fini di un futuro riferimento. 7.3.1. Il risultato della prova e' ritenuto soddisfacente se, considerando i risultati piu' sfavorevoli della prova, non si forma alcuna goccia che infiammi il cotone grezzo. 7.4. Tre campioni nel caso di materiale isotropo oppure sei campioni nel caso di materiale anisotropo o di un materiale o di materiali usati per tende e tendine (e/o altri materiali sospesi) devono essere presentati alla prova descritta nell'allegato VI. Un campione deve essere inoltre presentato al servizio tecnico ai fini di un futuro riferimento. 7.4.1. Il risultato della prova e' ritenuto soddisfacente se, considerando i risultati piu' sfavorevoli della prova, la velocita' di combustione verticale non supera 100 mm/minuto. 7.5. I materiali che non vengono sottoposti alla prova descritta negli allegati da IV a VI sono i seguenti: 7.5.1. parti di metallo o di vetro; 7.5.2. ogni accessorio di sedile singolo con una massa di materiale non metallico inferiore a 200 g; se la massa totale di tali accessori supera 400 g di materiale non metallico per ogni sedile, ciascun materiale viene sottoposto alla prova; 7.5.3. elementi con superficie o volume non superiori rispettivamente a: 7.5.3.1. 100 cm2 oppure 40 cm3, per gli elementi collegati ad un posto a sedere singolo; 7.5.3.2. 300 cm2 oppure 120 cm3 per ogni fila di sedili e, al massimo, per metro lineare dell'interno del compartimento passeggeri per gli elementi distribuiti nel veicolo e non collegati ad un posto a sedere singolo; 7.5.4. cavi elettrici; 7.5.5. elementi dai quali non e' possibile prelevare un campione delle dimensioni prescritte al punto 3.1 dell'allegato IV, al punto 3 dell'allegato V ed al punto 3.1. dell'allegato VI. 8. Modifica del tipo di veicolo e di materiale e modifiche di tali omologazioni 8.1. Nel caso di modifiche del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 9. Conformita' della produzione 9.1. Per garantire la conformita' della produzione sono adottate misure in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. 10. Requisiti concernenti l'installazione di materiali e equipaggiamento nel veicolo e/o nei dispositivi omologati quali componenti 10.1. I materiali e/o l'equipaggiamento utilizzati nel compartimento passeggeri e/o in dispositivi omologati quali componenti devono essere installati in modo da ridurre al minimo il rischio di sviluppo e di propagazione delle fiamme. 10.2. Tali materiali e/o equipaggiamento per interno devono essere installati solo in conformita' degli scopi previsti e della(e) prova(e) a cui sono stati sottoposti (cfr. punti 7.2, 7.3 e 7.4), specialmente in relazione al loro comportamento alla combustione e alla fusione (direzione orizzontale/verticale). 10.3. Qualsiasi agente adesivo utilizzato per fissare il materiale per interno alla sua struttura di sostegno non deve, per quanto possibile, il comportamento alla combustione del materiale. Appendice Modello di marchio di omologazione CEE del componente ----> Vedere figura a pag. 20 della G.U. <---- Il marchio di omologazione CEE del componente qui riportato indica che il materiale per interno in questione e' stato omologato in Germania (e 1) ai sensi della presente direttiva (00) con numero di omologazione 2439. Le prime due cifre indicano che questo componente e' stato omologato in base alla versione iniziale della presente direttiva. Il simbolo aggiuntivo ----> Vedere simbolo a pag. 20 della G.U. <---- indica che questo tipo di materiale e' stato omologato in base alla sua velocita' di combustione orizzontale e verticale. I simboli (V) e/o (CD) indicano un'omologazione in base all'allegato V e/o un'omologazione quale dispositivo completo (sedili, pareti di separazione, ecc.). I simboli aggiuntivi sono utilizzati solo ove applicabili. Nota al paragrafo 1 dell'allegato 1. L'allegato 1 al paragrafo 1 definisce l'ambito di applicazione che riguarda i veicoli della categoria internazionale M3, (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima a 5 t.) limitatamente a quelli in grado di trasportare "piu' di 22 passeggeri che non siano progettati per passeggeri in piedi ne' per impiego urbano". In base alle definizioni di cui al D.M. 18 aprile 1977 (G.U. n. 135 del 19 maggio 1977) sono da considerare veicoli progettati per passeggeri in piedi o per uso urbano: - gli autobus per uso urbano; - gli autobus per uso suburbano. Pertanto, a norma del disposto combinato delle due definizioni di cui sopra, le disposizioni del decreto diverranno di osservanza obbligatoria in campo nazionale per tutti gli autobus atti al trasporto di piu' di 22 passeggeri che non siano "autobus per uso urbano" o "autobus per uso suburbano".