(all. 1 - art. 1)
                             ALLEGATO I
                             ALLEGATO I
AMBITO D'APPLICAZIONE,  DEFINIZIONI,  DOMANDA  DI  OMOLOGAZIONE  CEE,
OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI, MODIFICHE DEL TIPO, CONFORMITA' DELLA
PRODUZIONE, REQUISITI CONCERNENTI L'INSTALLAZIONE NEL VEICOLO
1.            Ambito d'applicazione
              La  presente direttiva si applica al comportamento alla
              combustione (infiammabilita', velocita' di combustione,
              e comportamento alla  fusione)  dei  materiali  interni
              utilizzati  nei veicoli della categoria M3, con piu' di
              22 passeggeri, che non siano progettati per  passeggeri
              in piedi ne' per impiego urbano.
              Gli   Stati   membri  che,  prima  della  data  di  cui
              all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva, dispongono
              di  una  legislazione  riguardante  le  caratteristiche
              d'infiammabilita' dei materiali utilizzati in categoria
              di  veicoli  diverse da quelle sopra menzionate possono
              continuare ad applicare  tale  legislazione  sempreche'
              accettino  l'omologazione  CEE  per  altre categorie di
              veicoli che  siano  conformi  alle  disposizioni  della
              direttiva.
2.            Definizioni
              Ai fini della presente direttiva:
2.1.                    Per  "omologazione  di un veicolo" si intende
              l'omologazione di un tipo di veicolo quale definita  al
              punto  2.2 per quanto concernente il comportamento alla
              combustione  dei  componenti  interni  utilizzati   nel
              compartimento passeggeri.
2.2.        Per "tipo di veicolo" si intende una categoria di veicoli
              che   non   differiscono   sostanzialmente  per  quanto
              riguarda:
2.2.1.           I dispositivi (materiali,  sedili,  tendine,  pareti
              divisorie,    ecc.)    utilizzati   nel   compartimento
              passeggeri.
2.2.2.         La massa dei dispositivi utilizzati,  suscettibili  di
              influire  sulla  prestazioni  prescritte nella presente
              direttiva.
2.2.3.         Le sistemazioni o le finiture opzionali,  suscettibili
              di  influire negativamente sulle prestazioni prescritte
              nella presente direttiva.
2.3.               Per "omologazione di  un  componente"  si  intende
              un'omologazione di dispositivi quali materiali, sedili,
              tendine, pareti di separazione, ecc.
2.4.         Per "tipo di componente" si intendono componenti che non
              differiscono sostanzialmente per quanto riguarda:
2.4.1.         Il(i) materiale(i) di base (ad esempio lana, plastica,
              gomma, materiali compositi).
2.4.2.       L'uso previsto (imbottitura del sedile, rivestimento del
              tetto, ecc.).
2.4.3.        La designazione del tipo fatta dal costruttore.
2.4.4.        Il numero di strati nel caso di materiali compositi.
2.4.5.        Altre caratteristiche, suscettibili di influire in modo
              rilevante  sulle  prestazioni prescritte nella presente
              direttiva.
2.5.            Per "compartimento passeggeri" si intende  lo  spazio
              destinato  alla  sistemazione degli occupanti (compresi
              bar, cucina, toletta, ecc.), delimitato da:
              - tetto,
              - pavimento,
              - pareti laterali,
              - porte,
              - vetratura esterna,
              - parete posteriore del compartimento oppure piano  del
                supporto dello schienale piu' arretrato;
              -  dal  lato  conducente  del  piano  mediano verticale
                longitudinale  del  veicolo,  il  piano   trasversale
                verticale  passante  per  il  punto R del conducente,
                quale  definito  all'allegato  III  della   direttiva
                77/649/CEE,
              -   dall'altro   lato   del   piano  mediano  verticale
                longitudinale del veicolo, la parete frontale.
2.6.          Per "sedile", si intende una struttura che puo'  essere
              o  meno  parte  integrante della struttura del veicolo,
              completa di rivestimento e destinata  a  servire  quale
              posto  a  sedere per un adulto; il termine indica sia i
              sedili  separati  sia  quella  parte  di  un  sedile  a
              panchina corrispondente a un posto singolo.
2.7.           Per "gruppo di sedili" si intende un sedile del tipo a
              panchina oppure sedili separati,  ma  adiacenti  (cioe'
              fissati  in  modo  che  gli  ancoraggi  anteriori di un
              sedile  siano  allineati  o  davanti   agli   ancoraggi
              posteriori   ed   allineati  o  dietro  agli  ancoraggi
              anteriori di un altro sedile)  che  offra  uno  o  piu'
              posti a sedere per adulti.
2.8.                Per "sedile a panchina" si intende una struttura,
              completa di rivestimento, che offra almeno due posti  a
              sedere per adulti.
2.9.           Per "velocita' di combustione" si intende il quoziente
              tra  la  distanza   combusta   misurata   conformemente
              all'allegato  IV  e/o VI della presente direttiva ed il
              tempo necessario alla combustione per  superare  questa
              distanza. Essa e' espressa in millimetri al minuto.
2.10.               Per "materiale composito" si intende un materiale
              composto  di  piu'  strati  di   materiali   simili   o
              differenti,   intimamente   collegati   tra   loro   in
              superficie    mediante    cementazione,    incollaggio,
              placcatura, saldatura, ecc.
              Non  sono  considerati  materiali compositi i materiali
              differenti collegati tra loro in modo  discontinuo  (ad
              es.  mediante  cucitura,  saldatura  ad alta frequenza,
              rivettatura).
2.11.           Per "facciata esposta" si intende la  superficie  del
              materiale  rivolta  verso  il  compartimento passeggeri
              quando il materiale e' montato sul veicolo.
2.12.                 Per "imbottitura" si intende la combinazione di
              materiali  per  l'imbottitura  interna  e  la  finitura
              superficiale  che  insieme constituiscono l'imbottitura
              del sedile.
2.13.         Per "rivestimento o rivestimenti interni" si  intendono
              il  materiale  o i materiali che compongono la finitura
              superficiale ed il substrato del tetto, della parete  o
              del pavimento.
3.            Domanda di omologazione CEE del veicolo
3.1           La domanda di omologazione CEE del componente, ai sensi
              dell'articolo    3,   paragrafo   4   della   direttiva
              70/156/CEE, di un tipo di veicolo per  quanto  concerne
              il   comportamento   alla   combustione  dei  materiali
              utilizzati nel compartimento  passeggeri,  deve  essere
              presentata dal costruttore del veicolo.
3.2                  Il modello della scheda informativa e' riportato
              nell'allegato II, appendice 1.
3.3.          Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione  delle
              prove  di  omologazione  deve  essere presentato quanto
              segue:
3.3.1.           Nel caso di componenti  per  interno  sprovvisti  di
              omologazione   CEE:   campioni,   il   cui   numero  e'
              specificato ai punti 7.2, 7.3  e  7.4,  dei  componenti
              utilizzati  nei  veicoli,  rappresentativi  del tipo da
              omologare.
3.3.2.         Nel caso di componenti per interno gia' omologati:  le
              omologazioni  devono  essere  allegate  alla domanda di
              omologazione del veicolo.
3.3.3.        Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.
4.            Domanda di omologazione CEE dei componenti
4.1           La domanda di omologazione CEE dei componenti ai  sensi
              dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE
              di un tipo di materiale per interno per quanto riguarda
              il  suo  comportamento  alla  combustione  deve  essere
              presentata dal costruttore.
4.2                 Un modello di  scheda  informativa  e'  riportato
              nell'allegato II, appendice 2.
4.3.           Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle
              prove di omologazione  deve  essere  presentato  quanto
              segue:
4.3.1.        campioni il cui numero e' specificato ai punti 7.2, 7.3
              e  7.4. I campioni devono essere contrassegnati in modo
              chiaro e indelebile  con  il  nome  o  il  marchio  del
              richiedente e la designazione del tipo;
4.3.2.             per i dispositivi quali sedili, tendine, pareti di
              separazione,  ecc.  i  campioni  specificati  al  punto
              4.3.1.   oltre   a   un   dispositivo   completo   come
              precedentemente indicato.
5.            Omologazione CEE
5.1.          Se i relativi requisiti sono soddisfatti, e' rilasciata
              l'omologazione CEE ai sensi dell'articolo 4,  paragrafo
              3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della
              direttiva 70/156/CEE.
5.2.        Un modello della scheda di omologazione CEE e' riportato:
5.2.1.         all'allegato III, appendice 1 per le domande di cui al
              punto 3.1,
5.2.2.        all'allegato III, appendice 2 per le domande di cui  al
              punto 4.1.
5.3.                 In conformita' dell'allegato VII della direttiva
              70/156/CEE viene attribuito un numero  di  omologazione
              ad  ogni  tipo  di  veicolo e a ogni tipo di componente
              omologato. Lo stesso Stato membro non  deve  attribuire
              lo  stesso  numero a un altro tipo di veicolo o tipo di
              componente.
6.            Marcatura
6.1.         Ciascun componente conforme a un tipo omologato ai sensi
              della presente direttiva  deve  recare  un  marchio  di
              omologazione CEE. Tale marchio consiste in:
6.1.1.           Un rettangolo che racchiude la lettera minuscola "e"
              seguita dal numero e  dalle  lettere  distintivi  dello
              Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:
              1    per la Germania
              2    per la Francia
              3    per l'Italia
              4    per i Paesi Bassi
              5    per la Svezia
              6    per il Belgio
              9    per la Spagna
              11   per il Regno Unito
              12   per l'Austria
              13   per il Lussemburgo
              17   per la Filandia
              18   per la Danimarca
              21   per il Portogallo
              23   per la Grecia
              IRL  per l'Irlanda
6.1.2.        In prossimita' del rettangolo:
6.1.2.1.            il numero di omologazione di base contenuto nella
              sezione  4  del   numero   di   omologazione   di   cui
              all'allegato  VII  della direttiva 70/156/CEE preceduto
              da due cifre indicanti il numero progressivo attribuito
              alle  ultime  modifiche   tecniche   principali   della
              direttiva    ../.../CE    alla    data    di   rilascio
              dell'omologazione CEE; per  la  presente  direttiva  il
              numero progressivo e' 00 (versione non modificata della
              direttiva);
6.1.2.2.            i simboli indicanti la direzione per cui e' stata
              determinata la velocita' di combustione:

          ---->  Vedere simboli a pag. 17 della G.U.  <----

6.1.2.3.  Il  simbolo  (V)  che  indica  che  il  componente e' stato
omologato  in  base al comportamento alla fusione (allegato V) e/o il
simbolo  (CD)  che  indica che il componente e' stato omologato quale
componente   completo,  come  sedili,  pareti  di  separazione,  vani
bagagli,  ecc.  6.2.  Qualora  il  sedile  sia  stato omologato quale
componente  o  qualora l'imbottitura o lo schienale di un sedile o di
un  sedile  a  panchina  siano  rivestiti  dello stesso materiale, e'
sufficiente  che  sia  apposto  un solo marchio per sedile o sedile a
panchina.  6.3.  Il marchio deve essere apposto sul materiale in modo
da  essere  ben  leggibile  e indelebile anche quando il materiale e'
installato in un veicolo. 6.4. Un modello del marchio di omologazione
CEE del componente e' riportato nell'appendice del presente allegato.
7.  Prescrizioni  7.1.  I  materiali  per  interno  del compartimento
passeggeri   utilizzati   nel  veicolo  da  omologare  devono  essere
presentati per una o piu' prove menzionate negli allegati IV, V e VI.
7.2.  Devono  essere  presentati  per la prova di cui all'allegato IV
della  presente  direttiva cinque campioni dei materiali qui appresso
indicati  nel caso di un materiale isotropo e dieci campioni nel caso
di  un materiale anisotropo (5 per ciascuna direzione): - materiale o
materiali  usati  per  l'imbottitura  dei  sedili  e  loro  accessori
(compreso  il  sedile  del conducente); - materiale o materiali usati
per  il rivestimento interno del tetto; - materiale o materiali usati
per  il  rivestimento  interno  delle  pareti lateriali e posteriore,
comprese  le  pareti  di  separazione;  -  materiali  aventi funzioni
termiche  e/o  acustiche;  -  materiale  o  materiali  usati  per  il
rivestimento interno del pavimento; - materiale o materiali usati per
il   rivestimento  interno  dei  vani  bagagli,  delle  tubazioni  di
riscaldamento  e di ventilazione; - materiale o materiali usati per i
dispositivi   di  illuminazione.  Un  campione  deve  essere  inoltre
presentato  al  servizio  tecnico  ai  fini di un futuro riferimento.
7.2.1.  Il  risultato  della  prova  e'  ritenuto  soddisfacente  se,
considerando  i  risultati piu' sfavorevoli della prova, la velocita'
orizzontale  di  combustione  non  supera 100 mm/minuto, oppure se la
fiamma   si   estingue   prima   di  raggiungere  l'ultimo  punto  di
misurazione.  7.3.  Devono  essere  presentati  per  la  prova di cui
all'allegato   V   della  presente  direttiva  quattro  campioni  dei
materiali qui appresso indicati per entrambe le facciate (qualora non
identiche): - materiale o materiali usati per il rivestimento interno
del  tetto; - materiale o materiali usati per il rivestimento interno
dei  vani bagagli, delle tubazioni di riscaldamento e di ventilazione
situate nel tetto; - materiale o materiali usati per i dispositivi di
illuminazione  situati  nei  vani  bagagli e/o nel tetto. Un campione
deve  essere  inoltre  presentato  al  servizio tecnico ai fini di un
futuro  riferimento.  7.3.1.  Il  risultato  della  prova e' ritenuto
soddisfacente  se,  considerando  i  risultati piu' sfavorevoli della
prova, non si forma alcuna goccia che infiammi il cotone grezzo. 7.4.
Tre  campioni  nel caso di materiale isotropo oppure sei campioni nel
caso  di  materiale anisotropo o di un materiale o di materiali usati
per  tende  e  tendine  (e/o  altri  materiali sospesi) devono essere
presentati  alla  prova  descritta nell'allegato VI. Un campione deve
essere  inoltre  presentato  al servizio tecnico ai fini di un futuro
riferimento.   7.4.1.   Il   risultato   della   prova   e'  ritenuto
soddisfacente  se,  considerando  i  risultati piu' sfavorevoli della
prova,   la   velocita'  di  combustione  verticale  non  supera  100
mm/minuto.  7.5.  I  materiali  che non vengono sottoposti alla prova
descritta  negli allegati da IV a VI sono i seguenti: 7.5.1. parti di
metallo  o di vetro; 7.5.2. ogni accessorio di sedile singolo con una
massa  di  materiale  non  metallico  inferiore  a 200 g; se la massa
totale  di tali accessori supera 400 g di materiale non metallico per
ogni  sedile,  ciascun  materiale viene sottoposto alla prova; 7.5.3.
elementi  con  superficie  o  volume non superiori rispettivamente a:
7.5.3.1.  100  cm2  oppure  40  cm3, per gli elementi collegati ad un
posto a sedere singolo; 7.5.3.2. 300 cm2 oppure 120 cm3 per ogni fila
di   sedili  e,  al  massimo,  per  metro  lineare  dell'interno  del
compartimento  passeggeri  per gli elementi distribuiti nel veicolo e
non  collegati  ad  un posto a sedere singolo; 7.5.4. cavi elettrici;
7.5.5.  elementi  dai  quali  non  e' possibile prelevare un campione
delle dimensioni prescritte al punto 3.1 dell'allegato IV, al punto 3
dell'allegato  V  ed  al punto 3.1. dell'allegato VI. 8. Modifica del
tipo  di veicolo e di materiale e modifiche di tali omologazioni 8.1.
Nel  caso  di  modifiche  del  tipo omologato ai sensi della presente
direttiva,   si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  5  della
direttiva  70/156/CEE.  9.  Conformita'  della  produzione  9.1.  Per
garantire  la  conformita'  della  produzione sono adottate misure in
conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 10 della direttiva
70/156/CEE.  10. Requisiti concernenti l'installazione di materiali e
equipaggiamento  nel  veicolo  e/o  nei  dispositivi  omologati quali
componenti  10.1.  I  materiali  e/o l'equipaggiamento utilizzati nel
compartimento   passeggeri   e/o   in   dispositivi  omologati  quali
componenti  devono  essere installati in modo da ridurre al minimo il
rischio  di  sviluppo  e  di  propagazione  delle  fiamme. 10.2. Tali
materiali  e/o  equipaggiamento  per interno devono essere installati
solo  in  conformita'  degli scopi previsti e della(e) prova(e) a cui
sono  stati  sottoposti  (cfr. punti 7.2, 7.3 e 7.4), specialmente in
relazione  al  loro  comportamento  alla  combustione  e alla fusione
(direzione  orizzontale/verticale).  10.3.  Qualsiasi  agente adesivo
utilizzato per fissare il materiale per interno alla sua struttura di
sostegno  non  deve,  per  quanto  possibile,  il  comportamento alla
combustione   del   materiale.   Appendice   Modello  di  marchio  di
omologazione CEE del componente

          ---->  Vedere figura a pag. 20 della G.U.  <----

Il  marchio  di  omologazione CEE del componente qui riportato indica
che  il  materiale  per  interno  in  questione e' stato omologato in
Germania  (e  1) ai sensi della presente direttiva (00) con numero di
omologazione  2439. Le prime due cifre indicano che questo componente
e'  stato  omologato  in  base  alla versione iniziale della presente
direttiva. Il simbolo aggiuntivo

          ---->  Vedere simbolo a pag. 20 della G.U.  <----

indica  che  questo tipo di materiale e' stato omologato in base alla
sua  velocita'  di combustione orizzontale e verticale. I simboli (V)
e/o   (CD)  indicano  un'omologazione  in  base  all'allegato  V  e/o
un'omologazione   quale   dispositivo  completo  (sedili,  pareti  di
separazione,  ecc.).  I  simboli  aggiuntivi sono utilizzati solo ove
applicabili.  Nota  al  paragrafo  1 dell'allegato 1. L'allegato 1 al
paragrafo 1 definisce l'ambito di applicazione che riguarda i veicoli
della categoria internazionale M3, (veicoli destinati al trasporto di
persone,  aventi  piu'  di  otto  posti  a sedere oltre al sedile del
conducente e massa massima a 5 t.) limitatamente a quelli in grado di
trasportare  "piu'  di  22  passeggeri  che  non siano progettati per
passeggeri in piedi ne' per impiego urbano". In base alle definizioni
di  cui  al D.M. 18 aprile 1977 (G.U. n. 135 del 19 maggio 1977) sono
da  considerare  veicoli progettati per passeggeri in piedi o per uso
urbano:  -  gli  autobus  per  uso  urbano;  -  gli  autobus  per uso
suburbano.  Pertanto,  a  norma  del  disposto  combinato  delle  due
definizioni  di  cui sopra, le disposizioni del decreto diverranno di
osservanza obbligatoria in campo nazionale per tutti gli autobus atti
al  trasporto di piu' di 22 passeggeri che non siano "autobus per uso
urbano" o "autobus per uso suburbano".