(all. 1 - art. 1)
           ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO
                               IPSEMA
                       Deliberazione n. 60/96
OGGETTO: Versamenti premi dell'assicurazione contro gli infortuni
   sul lavoro e le malattie professionali (art.  10  della  legge  n.
   48/1988).
                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                    (Seduta del 14 febbraio 1996)
   Visto  l'art.  3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, che attribuisce al consiglio di amministrazione, tra l'altro,
potesta' di deliberare i regolamenti di cui all'art. 10  della  legge
29  febbraio  1988,  n.  48,  e  quindi  di delegificare le procedure
relative  all'accertamento,  riscossione   e   accreditamento   della
contribuzione e dei premi;
   Vista  la  deliberazione n. 92 in materia di delegificazione delle
norme  relative  alla  riscossione  dei  premi   e   contributi   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  e  le malattie professionali
(articoli 28 e 44 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
1124/65),  adottata  dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L.
ed approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  il
13 dicembre 1989;
   Considerato  che  gia'  tra le soppresse Casse marittime era stato
concordato in data 15 febbraio 1990 di procedere alla delegificazione
degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124,  che  il  consiglio  di  amministrazione  della
soppressa  Cassa  marittima  adriatica  in  data 18 maggio 1990 aveva
deliberato in merito e che la relativa delibera era  stata  approvata
con  decreto  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del
30 maggio 1991;
   Considerato inoltre che successivamente, in data 17 febbraio  1995
era   stata   adottata  dal  commissario  dott.  Del  Mese  ulteriore
deliberazione in materia, onde uniformare la  relativa  normativa  in
occasione   dell'entrata   in   vigore   della   gestione   unificata
dell'IPSEMA;
   Atteso che con la modifica degli articoli 28 e 44 del decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, viene realizzata
una  congrua  anticipazione  sui tempi di pagamento dei conguagli dei
premi assicurativi, nonche' un'anticipazione dei  tempi  di  chiusura
del  bilancio  consuntivo  e lo snellimento delle procedure operative
degli uffici;
   Ritenuta l'opportunita' di confermare, reiterandola,  la  predetta
delibera commissariale ed inviare la nuova deliberazione al Ministero
del  lavoro  e della previdenza sociale per l'approvazione, affinche'
possa entrare in vigore per il prossimo esercizio finanziario e cioe'
dal 1 gennaio 1997;
   Vista  la  relazione  del  dirigente  dell'area  assicurazione   e
vigilanza;
   Su proposta del direttore generale;
                              Delibera
le  seguenti  modifiche  al  testo  del  decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per gli  effetti  concernenti  le
attribuzioni dell'IPSEMA:
   1. L'art. 28 e' modificato come segue:
   "I  premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai
datori di lavoro all'Istituto  assicuratore  anticipatamente  con  le
modalita'  e  nei  termini di cui all'art. 44 - cosi' come modificato
dal successivo punto 2) - e seguenti, per la durata di un anno solare
o per la minor durata  dei  lavori,  sulla  base  dell'importo  delle
retribuzioni  che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro
durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si  riferiscono
i premi o contributi medesimi.
   La determinazione del premio anticipato e' effettuata come segue:
     a)  per  il  primo  pagamento  del  premio, afferente il periodo
assicurativo decorrente dall'inizio dell'attivita' al 31  dicembre  e
per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base
alle retribuzioni presunte dichiarate nella denunzia d'esercizio;
      b)  per  il  pagamento  delle  rate di premio degli anni solari
successivi al primo anno solare intero,  in  base  alle  retribuzioni
effettivamente  corrisposte  nell'anno precedente, che si considerano
come presunte.
   Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di
premio  anticipato  relative  agli  anni  solari  sulla  base   delle
retribuzioni  presunte.  Entro il 31 dicembre l'istituto assicuratore
comunica al datore di lavoro gli  altri  elementi  necessari  per  il
calcolo.
   Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto assicuratore, nel
termine  di  trenta  giorni  successivi  alla  scadenza  del  periodo
assicurativo, l'ammontare delle  retribuzioni  effettivamente  pagate
durante  detto  periodo,  salvo  i  controlli che l'istituto creda di
disporre.
   La regolazione del premio alla scadenza del  periodo  assicurativo
e'   calcolata  dal  datore  di  lavoro  in  base  alle  retribuzioni
effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con le  modalita'
e  nei  termini  di  cui  all'art.  44,  cosi'  come  modificato  dal
successivo punto 2).
   Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale  deve
essere anticipato il premio presuma di erogare retribuzioni inferiori
a  quelle  effettivamente  corrisposte  nell'anno  precedente, potra'
calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse
dandone comunicazione motivata all'istituto assicuratore entro il  30
novembre,  salvo  i  controlli  che  l'istituto  assicuratore  stesso
intenda disporre.
   Se durante il periodo di tempo per il quale e' stato anticipato il
premio o contributo l'istituto assicuratore accerta  che  l'ammontare
delle  retribuzioni  corrisposte  supera  quello  delle  retribuzioni
presunte in base al quale  fu  anticipato  il  premio  o  contributo,
l'istituto  assicuratore  medesimo  puo'  richiedere il versamento di
un'ulteriore quota di premio o contributo.
   In caso di mancato invio della  dichiarazione  delle  retribuzioni
entro  i  termini  di  cui al comma 4, l'istituto assicuratore puo' o
procedere   direttamente   all'accertamento    delle    retribuzioni,
addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento
stesso,  o  effettuare  la liquidazione del premio dovuto, sia per la
regolazione sia per la rata  anticipata,  in  base  al  doppio  delle
retribuzioni   presunte  dell'ultimo  periodo  assicurativo.  Restano
impregiudicati i diritti dell'istituto assicuratore sia per il premio
sia per le  somme  aggiuntive,  anche  nel  caso  che  da  successivi
accertamenti  risultasse  dovuto  un  premio  superiore a quello gia'
richiesto o riscosso".
   2. L'art. 44 e' modificato come segue:
   "Il primo  pagamento  del  premio  di  assicurazione  deve  essere
effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori.
   Il  pagamento  della rata di premio per gli anni solari successivi
deve essere effettuato dal datore di  lavoro  entro  il  20  febbraio
dell'anno  a  cui  la rata si riferisce; contestualmente il datore di
lavoro deve effettuare il  pagamento  della  regolazione  del  premio
relativo al periodo assicurativo precedente.
   Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo
puo'  detrarre  dalla  rata  anzidetta;  sono  escluse detrazioni per
titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello  cui
si  riferisce  la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di
premi a favore del datore di lavoro, l'Istituto effettua il  rimborso
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art.
28, salvo i controlli che l'Istituto medesimo intenda disporre.
   Entro  il  20  del mese successivo a quello di comunicazione fatta
dall'Istituto assicuratore,  debbono  essere  pagate  dal  datore  di
lavoro  le  quote  residue  di  premio  risultanti  da rettifiche dei
conteggi  nonche'  le   differenze   supplementari   determinate   da
variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni,
da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'Istituto.
   L'Istituto  assicuratore  non  e' tenuto a rammentare al datore di
lavoro le date delle singole scadenze".
   Le disposizioni di cui alla presente delibera  entrano  in  vigore
dal  1  gennaio  1997  e  sono  abrogate tutte le norme di legge e di
regolamento con esse incompatibili.
   La presente deliberazione e' approvata all'unanimita'.
                                             Il presidente: FAMILIARI
Il segretario: DE VIVO