ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO IPSEMA Deliberazione n. 60/96 OGGETTO: Versamenti premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 10 della legge n. 48/1988). IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Seduta del 14 febbraio 1996) Visto l'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che attribuisce al consiglio di amministrazione, tra l'altro, potesta' di deliberare i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48, e quindi di delegificare le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi; Vista la deliberazione n. 92 in materia di delegificazione delle norme relative alla riscossione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65), adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. ed approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 13 dicembre 1989; Considerato che gia' tra le soppresse Casse marittime era stato concordato in data 15 febbraio 1990 di procedere alla delegificazione degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che il consiglio di amministrazione della soppressa Cassa marittima adriatica in data 18 maggio 1990 aveva deliberato in merito e che la relativa delibera era stata approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 1991; Considerato inoltre che successivamente, in data 17 febbraio 1995 era stata adottata dal commissario dott. Del Mese ulteriore deliberazione in materia, onde uniformare la relativa normativa in occasione dell'entrata in vigore della gestione unificata dell'IPSEMA; Atteso che con la modifica degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, viene realizzata una congrua anticipazione sui tempi di pagamento dei conguagli dei premi assicurativi, nonche' un'anticipazione dei tempi di chiusura del bilancio consuntivo e lo snellimento delle procedure operative degli uffici; Ritenuta l'opportunita' di confermare, reiterandola, la predetta delibera commissariale ed inviare la nuova deliberazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione, affinche' possa entrare in vigore per il prossimo esercizio finanziario e cioe' dal 1 gennaio 1997; Vista la relazione del dirigente dell'area assicurazione e vigilanza; Su proposta del direttore generale; Delibera le seguenti modifiche al testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per gli effetti concernenti le attribuzioni dell'IPSEMA: 1. L'art. 28 e' modificato come segue: "I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalita' e nei termini di cui all'art. 44 - cosi' come modificato dal successivo punto 2) - e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi. La determinazione del premio anticipato e' effettuata come segue: a) per il primo pagamento del premio, afferente il periodo assicurativo decorrente dall'inizio dell'attivita' al 31 dicembre e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denunzia d'esercizio; b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte. Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo. Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto assicuratore, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate durante detto periodo, salvo i controlli che l'istituto creda di disporre. La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo e' calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con le modalita' e nei termini di cui all'art. 44, cosi' come modificato dal successivo punto 2). Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presuma di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, potra' calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata all'istituto assicuratore entro il 30 novembre, salvo i controlli che l'istituto assicuratore stesso intenda disporre. Se durante il periodo di tempo per il quale e' stato anticipato il premio o contributo l'istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l'istituto assicuratore medesimo puo' richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo. In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'istituto assicuratore puo' o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'istituto assicuratore sia per il premio sia per le somme aggiuntive, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello gia' richiesto o riscosso". 2. L'art. 44 e' modificato come segue: "Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori. Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno a cui la rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente. Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo puo' detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'Istituto effettua il rimborso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'Istituto medesimo intenda disporre. Entro il 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi nonche' le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e quanto altro dovuto all'Istituto. L'Istituto assicuratore non e' tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze". Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal 1 gennaio 1997 e sono abrogate tutte le norme di legge e di regolamento con esse incompatibili. La presente deliberazione e' approvata all'unanimita'. Il presidente: FAMILIARI Il segretario: DE VIVO