(all. 1 - art. 1)
                   Al Presidente della Repubblica
   Il consiglio comunale di Camini (Reggio Calabria) e' stato sciolto
con  decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1995,
per  la  durata  di  mesi  diciotto,  ai  sensi   dell'art.   1   del
decreto-legge  31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,
dalla legge  22  luglio  1991,  n.  221,  essendo  stati  riscontrati
fenomeni   di   infiltrazione   e   condizionamento  da  parte  della
criminalita' organizzata.
   Dalle  risultanze  degli  interventi  di  risanamento   effettuati
emerge,   come  evidenziato  dal  prefetto  di  Reggio  Calabria  con
relazione in data 12 settembre 1996, che la  radicata  situazione  di
illegalita'   che   ha   permeato   per   lunghi   anni  la  gestione
politico-amministrativa del comune di Camini ed il degrado ambientale
e culturale che  caratterizza  il  territorio  e  lo  stesso  tessuto
sociale  del paese, pur fronteggiati e contrastati dall'azione svolta
dalla commissione straordinaria, hanno comunque costituito  un  forte
ostacolo al processo di risanamento in atto.
   Nel   corso   della   tenace   opera  di  rinnovo  la  commissione
straordinaria ha avviato importanti  procedure  afferenti  interventi
sul  territorio  ed  appare  ora  essenziale  che i lavori in itinere
possano   essere   conclusi   evitando   possibili   distorsioni    e
manipolazioni che vanificherebbero gli sforzi finora intrapresi.
   In particolare, l'organo commissariale ha conferito l'incarico per
la   progettazione  del  piano  regolatore  generale  del  comune  al
consorzio per l'area di  sviluppo  industriale  di  Reggio  Calabria,
realizzando  in  tal  modo un considerevole abbattimento dei costi di
consulenza ed  eliminando  il  rischio  di  interessi  diretti  sulla
definizione del primario strumento urbanistico.
   Inoltre la commissione, che ha dato corso alla ristrutturazione di
un centro sociale destinato ad ospitare giovani portatori di handicap
ed  ha  promosso  la costituzione di una cooperativa di servizi tra i
giovani, ha concretamente offerto alla popolazione nuove opportunita'
di lavoro e di qualificazione professionale.
   Da approfondite indagini e' emerso, peraltro, che  le  aspettative
di  legalita' e la volonta' di partecipazione ad una trasparente vita
amministrativa, caratterizzata da una sana e proficua dialettica, pur
se  tangibili  in  parte  della  popolazione,  non  si  sono   ancora
consolidate  nella  coscienza collettiva ed e' fondato il timore che,
anche in  relazione  ai  progetti  in  corso,  si  ricostituisca,  in
occasione  di  ravvicinate  consultazioni elettorali, l'intreccio tra
malavita locale, tessuto sociale e forze politiche.
   In particolare i competenti organi  investigativi  hanno  rilevato
che la popolazione non e' sufficientemente motivata ad affrontare una
campagna  elettorale  in  quanto sussistono concrete possibilita' che
l'elettorato   non   possa   serenamente   esprimere    la    propria
determinazione.
   L'analisi  della  realta'  locale  evidenzia, per il conseguimento
dell'obiettivo      di      riorganizzazione      e       risanamento
dell'amministrazione,  la necessita' di un maggior lasso di tempo per
far emergere la parte sana  della  comunita'  che  sia  in  grado  di
esprimere,  attraverso  i  propri  organi rappresentativi, la propria
libera determinazione ed il programma di rinnovamento.
   Per   le   suesposte  considerazioni,  si  ritiene  necessario  un
ulteriore intervento dello Stato per  assicurare  il  buon  andamento
della  amministrazione  di  Camini  ed  il regolare funzionamento dei
servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della
proroga della gestione commissariale,  finalizzata  ad  attestare  la
rispondenza    dell'azione   amministrativa   alle   esigenze   della
collettivita' ed alla  tutela  degli  interessi  primari,  nonche'  a
consentire   l'effettuazione   di   nuove  elezioni  libere  da  ogni
condizionamento malavitoso.
   La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata   in
relazione  alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario
che il periodo di proroga della gestione commissariale sia  protratto
fino al massimo consentito dalla legge.
   Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione
dell'art.  2  del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito,
senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108,  vista  la
citata  relazione del prefetto di Reggio Calabria, si formula rituale
proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio
comunale di Camini (Reggio Calabria) per il periodo di sei mesi.
    Roma, 17 settembre 1996
                                 Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO