Art. 13.
                  Conservazione delle registrazioni
  1. I soggetti di  cui  all'art.  6  sono  tenuti  a  conservare  la
registrazione  della  comunicazione  preventiva  di  cui  allo stesso
articolo. Tutti i soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva con
diffusione nei comuni indicati nell'art. 6 sono tenuti  a  conservare
le  registrazioni  della  totalita'  dei  programmi trasmessi sino al
giorno delle votazioni per i sei mesi successivi a tale data.