Art. 6.
                      Comunicazione preventiva
  1. I soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva con diffusione
nella provincia di Trieste ovvero nelle province di appartenenza  dei
comuni  indicati nell'allegato A del presente atto, qualora intendano
trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni  precedenti  quello
della votazione, propaganda elettorale per le elezioni del presidente
della  provincia  o  del  consiglio provinciale di Trieste ovvero dei
sindaci e dei consigli comunali fissate per  il  giorno  17  novembre
1996, sono tenuti a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi
spazi almeno due giorni prima dell'inizio di tale periodo, attraverso
un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli
spazi  si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una
volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:
    a)    l'avvenuta    predisposizione    di    un     codice     di
autoregolamentazione  per  la  predeterminazione  di  tutti gli spazi
disponibili nonche' per  la  definizione  delle  condizioni  generali
dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono
delle  sedi  dell'emittente  e  degli  uffici della concessionaria di
pubblicita' presso cui il codice e' depositato;
    b) le eventuali  ulteriori  forme  di  pubblicizzazione  date  al
codice di autoregolamentazione;
    c)  le  tariffe  per  l'accesso  agli  spazi  di propaganda, come
autonomamente  determinate  per  ogni  singola  emittente  secondo  i
criteri  e  nei  limiti  stabiliti nell'art. 10, nonche' le eventuali
condizioni di gratuita';
    d) le condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi,  con
puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno di trasmissione, entro il quale  gli  spazi  medesimi  possono
essere prenotati;
    e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per
la  fruizione  degli  spazi  di  propaganda,  ivi compreso il termine
ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione,  entro  il
quale  e'  possibile  presentare  l'eventuale  materiale autoprodotto
relativo agli spazi gia' prenotati.
  2. L'indicazione di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  puo'  essere
sostituita  con  la  precisazione  che  le tariffe per l'accesso agli
spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento
a disposizione di chiunque voglia prenderne visione  presso  la  sede
legale  e  presso le sedi operative dell'emittente nonche' presso gli
uffici delle concessionarie di pubblicita'.
  3. Il comunicato puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso
anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione
pregiudiziale di legittimita' della diffusione di propaganda  per  la
consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1.
  5.  Ai  fini  del  presente atto si intende per offerta di spazi di
propaganda sia la concessione di spazi  autogestiti  sia  l'invito  a
partecipare   a   trasmissioni   di  propaganda  elettorale  prodotte
dall'emittente.