Art. 10.
       Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1996
 
  1. Per far fronte con la massima urgenza all'emergenza connessa con
gli  incendi  boschivi  sul  territorio nazionale e per assicurare la
necessaria continuita' degli interventi con mezzi aerei  anche  nella
imminenza  della prossima stagione estiva, il Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali e la Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, a
far data dalla scadenza delle precedenti convenzioni, a continuare ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 1996,  della  societa'  SISAM  per  la
gestione  degli  aerei  Canadair CL 215 con verifica della congruita'
dei prezzi.
  2. Per la definizione dei rapporti con la societa'  SISAM  inerenti
l'intera  gestione  degli  aerei Canadair CL 415, di pertinenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile, si provvede tenendo conto, con i necessari adeguamenti, delle
condizioni previste nelle convenzioni indicate al  comma  1,  nonche'
dei  minori  costi conseguenti al potenziamento della flotta aerea ed
alla razionalizzazione del servizio.
   3. Per la copertura della spesa di gestione degli  aerei  Canadair
CL  215  e  per la gestione operativa e logistica degli elicotteri in
dotazione al Corpo forestale dello Stato, e' autorizzata, per  l'anno
1996,  la  spesa  di  lire  40  miliardi  da iscrivere nello stato di
previsione  del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari   e
forestali.  All'onere finanziario si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di
previsione per l'anno 1996 del Ministero del tesoro.