Art. 10. Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1996 1. Per far fronte con la massima urgenza all'emergenza connessa con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e per assicurare la necessaria continuita' degli interventi con mezzi aerei anche nella imminenza della prossima stagione estiva, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, a far data dalla scadenza delle precedenti convenzioni, a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 1996, della societa' SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL 215 con verifica della congruita' dei prezzi. 2. Per la definizione dei rapporti con la societa' SISAM inerenti l'intera gestione degli aerei Canadair CL 415, di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, si provvede tenendo conto, con i necessari adeguamenti, delle condizioni previste nelle convenzioni indicate al comma 1, nonche' dei minori costi conseguenti al potenziamento della flotta aerea ed alla razionalizzazione del servizio. 3. Per la copertura della spesa di gestione degli aerei Canadair CL 215 e per la gestione operativa e logistica degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, e' autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 40 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. All'onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione per l'anno 1996 del Ministero del tesoro.