Art. 11.
                  Volontariato di protezione civile
 
  1.  All'articolo  18  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 1 le parole "delle  associazioni  di  volontariato  e
degli  organismi  che  lo promuovono" sono sostituite dalle seguenti:
"delle organizzazioni di volontariato di protezione civile";
    b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere a) e b)  la  parola:
"associazioni" e' sostituita dalla seguente:  "organizzazioni";
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  "  3-bis.  Entro  sei  mesi  dalla data di conversione del presente
decreto, si provvede a modificare il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.".
  2.  All'articolo  1,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994,  n.  613,  sono  soppresse  le  parole:
"accertando  l'assenza  di  condanne  penali  ovvero  di procedimenti
penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni".
 
           Riferimenti normativi:
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  18  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225, come sopra modificato:
             "Art.  18  (Volontariato).  -  1.  Il Servizio nazionale
          della   protezione   civile   assicura   la   piu'    ampia
          partecipazione   dei  cittadini,  delle  organizzazioni  di
          volontariato  di   protezione   civile   all'attivita'   di
          previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione
          di  calamita'  naturali,  catastrofi  o  eventi di cui alla
          presente legge.
             2. Al fine di cui al comma 1, il  Servizio  riconosce  e
          stimola  le iniziative di volontariato civile e ne assicura
          il coordinamento.
             3. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da
          emanarsi,  secondo  le  procedure  di cui all'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data  di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ovvero,  per  sua
          delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge,
          del  Ministro per il coordinamento della protezione civile,
          si provvede a definire i modi e le forme di  partecipazione
          delle  organizzazioni  di  volontariato  nelle attivita' di
          protezione civile, con l'osservanza  dei  seguenti  criteri
          direttivi:
               a)  la previsione di procedure per la concessione alle
          organizzazioni di contributi  per  il  potenziamento  delle
          attrezzature   ed   il   miglioramento  della  preparazione
          tecnica;
               b) la previsione delle  procedure  per  assicurare  la
          partecipazione   delle   organizzazioni   all'attivita'  di
          predisposizione  ed  attuazione  di  piani  di   protezione
          civile;
               c)  i  criteri  gia' stabiliti dall'ordinanza 30 marzo
          1989, n.  1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della
          protezione civile, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          81  del  7  aprile  1989,  d'attuazione  dell'art.  11  del
          decreto-legge 26  maggio  1984,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  1984,  n. 363, in
          materia di volontariato di protezione  civile,  in  armonia
          con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
             3-bis.  Entro  sei  mesi  dalla  data di conversione del
          presente decreto (recte: del D.L. 26 luglio 1996,  n.  393,
          n.d.r.   ),   si  provvede  a  modificare  il  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del  D.P.R.  21
          settembre  1994,  n.    613,  recante: "Regolamento recante
          norme concernenti la partecipazione delle  associazioni  di
          volontariato  nelle  attivita'  di protezione civile", come
          sopra modificato:
             "Art. 1 (Iscrizione delle associazioni  di  volontariato
          nell'elenco del Dipartimento della protezione civile). - 1.
          Ai  fini  dell'applicazionedel  presente  regolamento, sono
          considerate  associazioni  di  volontariato  di  protezione
          civile   quale   associazioni   costituite   liberamente  e
          prevalentemente   da   volontari,   riconosciute   e    non
          riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto
          e  che  svolgano  o  promuovano  attivita'  di  previsione,
          prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamita'
          naturali, catastrofi o altri eventi  similari,  nonche'  di
          formazione nella suddetta materia.
             2.  Presso il Dipartimento della protezione civile viene
          predisposto e periodicamente  aggiornato  un  elenco  delle
          associazioni  di  volontariato  di  cui  al comma 1, a fini
          ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio
          nazionale delle associazioni medesime, fermi  restando  gli
          obblighi   di   iscrizione   ai   registri  generali  delle
          organizzazioni di volontariato previsti dall'art.  6  della
          legge  11  agosto  1991, n. 266. All'iscrizione provvede il
          Dipartimento della protezione civile  sentito  il  prefetto
          competente  per  territorio  che  si esprime in merito alla
          sussistenza dei requisiti  di  moralita',  affidabilita'  e
          capacita' operativa delle associazioni.
             3.   Ai   fini   dell'applicazione   delle  disposizioni
          contenute nel  presente  regolamento,  le  associazioni  di
          volontariato   di   protezione   civile   possono  chiedere
          l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2.  La richiesta,
          sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  corredata   dei
          documenti  previsti  dalla  circolare applicativa di cui al
          successivo comma  5  del  presente  articolo,  deve  essere
          inoltrata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
          Dipartimento della protezione civile.
             4. Le  associazioni  locali,  aderenti  ad  associazioni
          nazionali,  possono presentare la richiesta di cui al comma
          3 per il tramite delle associazioni nazionali.
             5. Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi
          alle  associazioni  richiedenti  e  della  loro  successiva
          elaborazione  ed utilizzazione, la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  della  protezione   civile,
          provvede  all'emanazione  di  una  circolare, da pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale  ,   contenente   le   modalita'
          procedurali   cui  debbono  attenersi  le  associazioni  di
          volontariato nella presentazione delle domande  di  cui  al
          comma  3  del presente articolo ed all'art. 2, comma 6, del
          presente regolamento".