Art. 11. Volontariato di protezione civile 1. All'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono" sono sostituite dalle seguenti: "delle organizzazioni di volontariato di protezione civile"; b) al comma 3, nel capoverso e nelle lettere a) e b) la parola: "associazioni" e' sostituita dalla seguente: "organizzazioni"; c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: " 3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.". 2. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, sono soppresse le parole: "accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni".
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come sopra modificato: "Art. 18 (Volontariato). - 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attivita' di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamita' naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. 2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attivita' di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile; c) i criteri gia' stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266. 3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto (recte: del D.L. 26 luglio 1996, n. 393, n.d.r. ), si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613". - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, recante: "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile", come sopra modificato: "Art. 1 (Iscrizione delle associazioni di volontariato nell'elenco del Dipartimento della protezione civile). - 1. Ai fini dell'applicazionedel presente regolamento, sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quale associazioni costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamita' naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonche' di formazione nella suddetta materia. 2. Presso il Dipartimento della protezione civile viene predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di cui al comma 1, a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni medesime, fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. All'iscrizione provvede il Dipartimento della protezione civile sentito il prefetto competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralita', affidabilita' e capacita' operativa delle associazioni. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, le associazioni di volontariato di protezione civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dei documenti previsti dalla circolare applicativa di cui al successivo comma 5 del presente articolo, deve essere inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. 4. Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono presentare la richiesta di cui al comma 3 per il tramite delle associazioni nazionali. 5. Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, provvede all'emanazione di una circolare, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , contenente le modalita' procedurali cui debbono attenersi le associazioni di volontariato nella presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo ed all'art. 2, comma 6, del presente regolamento".