Art. 12. Modifiche agli articoli 6, 8 e 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e fissazione del termine per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265. 1. Al decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Viene, altresi', concesso nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 4 un contributo pari al settanta per cento di quanto effettivamente corrisposto a titolo di imposta sul valore aggiunto per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto delle unita' immobiliari.", e dopo il comma 1 e' inserito il seguente: " 1-bis. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1, ai soggetti proprietari degli immobili o, comunque, ivi residenti, e' concesso nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 4 un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili di arredo nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare."; b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "venti miliardi" sono inserite le seguenti: "da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"; c) all'articolo 8, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche ricomprendendovi eventualmente nuove aree."; d) all'articolo 12, comma 5-ter, il capoverso 2-bis e' sostituito dal seguente: " 2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1996."; e) all'articolo 12, comma 5-octies, le parole: "30 giugno 1996" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 1997". 2. Il termine entro il quale deve essere erogato il contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e' fissato, per le domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in sessanta giorni dalla data della relativa entrata in vigore; per le domande presentate in data successiva il termine e' fissato in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Riferimenti normativi: - Si riportano i testi degli articoli 6, 8 e 12 del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, come sopra modificati: "Art. 6 (Contributi ai privati per dissesto idrogeologico). - 1. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari; purche' legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che, a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Camaiore (Lucca) nei giorni 14 e 15 ottobre 1995, risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilita', e' assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato. Il contributo puo' essere utilizzato anche per la costruzione o l'acquisto di una nuova unita' immobiliare. Viene, altresi', concesso nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 4 un contributo pari al settanta per cento di quanto effettivamente corrisposto a titolo di imposta sul valore aggiunto per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto delle unita' immobiliari. 1-bis. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1, ai soggetti proprietari degli immobili o, comunque, ivi residenti, e' concesso nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al comma 4 un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di beni mobili di arredo nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare 2. I proprietari dianzi indicati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al comune istanza per ottenere il contributo di cui al comma 1, con allegata perizia tecnico-economica giurata relativa al danno subito. 3. Il comune, valutata la congruita' delle stime dei danni, predispone un piano di erogazione dei contributi da assegnarsi ai soggetti beneficiari nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 4 e lo sottopone al preventivo esame del Dipartimento della protezione civile. 4. Al comune viene assegnata per l'anno 1996 la somma di lire 4.200 milioni, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. La predetta somma e' comprensiva delle spese di riempimento della voragine, di sondaggi e di indagini idrogeologiche e geognostiche urgenti, nonche' per la demolizione degli edifici non piu' recuperabili. Al fine di consentire la ricostruzione, il comune provvede a rilocalizzare le unita' immobiliari distrutte in altro sito, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. 5. Il comune e' tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi. 6. La localita' del comune denominata 'Le Funi', nella parte relativa alla voragine ed alle unita' immobiliari crollate o totalmente demolite, passa al patrimonio indisponibile del comune medesimo. In tale parte non possono essere realizzate costruzioni di qualsiasi genere". "Art. 8 (Provvidenze a favore degli enti locali). - 1. Le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane di Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Campania ed Umbria, che abbiano subito, a seguito degli eventi alluvionali, sismici e di dissesto idrogeologico, verificatisi nei giorni indicati all'art. 1, comma 1, danni gravi ai beni propri, possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato nel limite di lire 20 miliardi da ripartire dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, e dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265. 1-bis. Per effetto della riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riduce proporzionalmente il riparto fra le regioni che conseguentemente provvedono alla riformulazione dei piani di intervento, anche ricomprendendovi eventualmente nuove aree. 2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni". "Art. 12 (Integrazione norme per mutui alle imprese danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994). - 1. Il comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'art. 1-ter, comma 1, lettera a), n. 4), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e' sostituito dal seguente: ' 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie'. 2. All'art. 3, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: 'ricostituzione di scorte' sono inserite le seguenti: 'da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994'. 3. Il comma 7-ter dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'art. 1-ter, comma 1, lettera c), n. 2), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1995, n. 438, e' sostituito dal seguente: ' 7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie'. 4. L'art. 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e' sostituito dal seguente: 'Art. 4-quinquies (Conversione dei mutui). - 1. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attivita' di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste'. 5. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono impartite disposizioni per l'attuazione del comma 4. I soggetti interessati possono presentare le relative domande entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. 5-bis. Il contributo a fondo perduto previsio dal comma 1 dell'art. 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, limitatamente alle sole imprese cessate viene versato a seguito della presentazione di perizia giurata che attesti unicamente il valore dei beni danneggiati. Sono comprese tra le imprese cessate anche quelle sottoposte alle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 5-ter. All'art. 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: ' 2-bis . Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1996'. 2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonche' per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 691 del 1994, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconducibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) e del comma 1 dell'art. 9 della citata deliberazione della predetta Conferenza permanente, e' determinata sulla base della documentazione mediante atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati. 2-quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'art. 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 2-ter, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni'. 5-quater. All'art. 4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e' aggiunto il seguente comma: '1-bis. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma 1 e' individuato nella data del 30 giugno 1996'. 5-quinquies. Il termine del 31 marzo 1996, previsto dal comma 1 dall'art. 4-quater del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e' prorogato al 30 aprile 1996. 5-sexies. All'art. 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: 'anni 1994 e 1995' sono sostituite dalle seguenti: 'anni 1994, 1995 e 1996'. 5-septies. Le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano anche a tutti i comuni compresi nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1995. 5-octies. Il termine del 31 marzo 1996 previsto al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1997. 5-novies. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, i cui immobili debbono essere ricostruiti in altre zone del territorio comunale o dei comuni vicini, per effetto di ordinanze sindacali conseguenti a divieti imposti dall'Autorita' di bacino del Po, possono inoltrare apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro e non oltre il 30 aprile 1996. L'accoglimento delle domande e le eventuali erogazioni possono aver luogo nei limiti dei benefici previsti dal citato art. 1 del decreto-legge n. 691 del 1994 e delle disponibilita' residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 del medesimo art. 1". - Si riporta il testo dell'art. 5-ter, comma 1, del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265: "1. Ai fini del completamento della ricostruzione in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ai soggetti danneggiati e' concesso, fino al 31 dicembre 1996, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA. La distruzione o il danneggiamento devono risultare da attestazioni rilasciate dal comune competente".