Art. 12.
   Modifiche agli articoli 6, 8 e 12 del decreto-legge 29 dicembre
     1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
   febbraio 1996, n. 74, e fissazione del termine per l'erogazione
       del contributo di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del
        decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con
         modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.
 
  1.  Al  decreto-legge  29  dicembre  1995,  n. 560, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) all'articolo 6, comma 1,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo:  "Viene,  altresi', concesso nei limiti delle disponibilita'
finanziarie di cui al comma 4 un  contributo  pari  al  settanta  per
cento  di  quanto  effettivamente corrisposto a titolo di imposta sul
valore aggiunto per il  ripristino,  la  ricostruzione  o  l'acquisto
delle  unita'  immobiliari.",  e  dopo  il  comma  1  e'  inserito il
seguente:
  " 1-bis. Ferme restando  le  condizioni  di  cui  al  comma  1,  ai
soggetti  proprietari  degli  immobili o, comunque, ivi residenti, e'
concesso nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al  comma
4  un  contributo,  a  fondo  perduto, fino al settanta per cento del
danno accertato per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di
beni mobili di arredo nel  limite  massimo  complessivo  di  lire  50
milioni per ciascun nucleo familiare.";
    b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "venti miliardi" sono
inserite le seguenti: "da ripartire dalla Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano";
    c) all'articolo 8,  comma  1-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti   parole:  ",  anche  ricomprendendovi  eventualmente  nuove
aree.";
    d) all'articolo 12, comma 5-ter, il capoverso 2-bis e' sostituito
dal seguente:
  "  2-bis.  Le  domande  rivolte  ad  ottenere  i  benefici  di  cui
all'articolo   1   del   decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1996.";
    e)  all'articolo  12, comma 5-octies, le parole: "30 giugno 1996"
sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 1997".
 2. Il termine entro il quale deve essere erogato  il  contributo  di
cui  all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  giugno  1995,  n.
265, e' fissato, per le domande presentate antecedentemente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
in  sessanta  giorni dalla data della relativa entrata in vigore; per
le domande presentate in data successiva il  termine  e'  fissato  in
novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riportano i testi degli articoli 6, 8 e 12 del D.L.
          29  dicembre  1995,  n. 560, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, come sopra modificati:
             "Art.   6   (Contributi   ai   privati   per    dissesto
          idrogeologico).    -  1.  Ai soggetti proprietari di unita'
          immobiliari;   purche'    legalmente    edificate    ovvero
          legalizzate  ai  sensi  delle  leggi vigenti e regolarmente
          accatastate, che,  a  seguito  del  dissesto  idrogeologico
          verificatosi nel comune di Camaiore (Lucca) nei giorni 14 e
          15   ottobre   1995,   risultano   distrutte  o  gravemente
          danneggiate e per le quali  il  sindaco  ha  emesso,  entro
          trenta   giorni   dal   verificarsi  dell'evento,  apposite
          ordinanze di sgombero per  inagibilita',  e'  assegnato  un
          contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del
          danno accertato. Il contributo puo' essere utilizzato anche
          per  la  costruzione  o  l'acquisto  di  una  nuova  unita'
          immobiliare.  Viene, altresi', concesso  nei  limiti  delle
          disponibilita'  finanziarie di cui al comma 4 un contributo
          pari  al  settanta  per  cento  di  quanto   effettivamente
          corrisposto  a titolo di imposta sul valore aggiunto per il
          ripristino, la  ricostruzione  o  l'acquisto  delle  unita'
          immobiliari.
             1-bis.  Ferme  restando le condizioni di cui al comma 1,
          ai soggetti proprietari degli  immobili  o,  comunque,  ivi
          residenti,  e'  concesso  nei  limiti  delle disponibilita'
          finanziarie di cui  al  comma  4  un  contributo,  a  fondo
          perduto, fino al settanta per cento del danno accertato per
          la  perdita,  la  distruzione  o  il danneggiamento di beni
          mobili di arredo nel limite massimo complessivo di lire  50
          milioni per ciascun nucleo familiare
              2.  I proprietari dianzi indicati, entro novanta giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          presentano  al comune istanza per ottenere il contributo di
          cui al comma  1,  con  allegata  perizia  tecnico-economica
          giurata relativa al danno subito.
             3.  Il  comune,  valutata  la congruita' delle stime dei
          danni, predispone un piano di erogazione dei contributi  da
          assegnarsi   ai   soggetti  beneficiari  nei  limiti  delle
          disponibilita'  di  cui  al  comma  4  e  lo  sottopone  al
          preventivo esame del Dipartimento della protezione civile.
             4. Al comune viene assegnata per l'anno 1996 la somma di
          lire  4.200  milioni,  da  iscriversi  su apposito capitolo
          dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il
          medesimo anno. La predetta somma e' comprensiva delle spese
          di riempimento della voragine, di sondaggi  e  di  indagini
          idrogeologiche  e  geognostiche  urgenti,  nonche'  per  la
          demolizione degli edifici non piu' recuperabili. Al fine di
          consentire  la  ricostruzione,   il   comune   provvede   a
          rilocalizzare  le  unita'  immobiliari  distrutte  in altro
          sito, utilizzando gli strumenti  previsti  dalla  legge  18
          aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.
             5.  Il comune e' tenuto ad inviare al Dipartimento della
          protezione civile  relazioni  trimestrali  sullo  stato  di
          attuazione degli interventi.
             6.  La  localita' del comune denominata 'Le Funi', nella
          parte relativa alla voragine  ed  alle  unita'  immobiliari
          crollate   o   totalmente  demolite,  passa  al  patrimonio
          indisponibile  del  comune  medesimo.  In  tale  parte  non
          possono essere realizzate costruzioni di qualsiasi genere".
             "Art.  8  (Provvidenze a favore degli enti locali). - 1.
          Le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane di
          Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Campania ed  Umbria,
          che  abbiano  subito,  a  seguito degli eventi alluvionali,
          sismici  e  di  dissesto  idrogeologico,  verificatisi  nei
          giorni  indicati  all'art.  1, comma 1, danni gravi ai beni
          propri, possono contrarre mutui  ventennali  con  la  Cassa
          depositi  e  prestiti  con  oneri  di ammortamento a totale
          carico del bilancio dello  Stato  nel  limite  di  lire  20
          miliardi  da  ripartire  dalla  Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano a valere sulle autorizzazioni di  spesa
          previste  dall'art.  4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n.
          328, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  luglio
          1994,  n.  471, e dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre
          1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          gennaio 1995,  n.  22,  come  modificati,  rispettivamente,
          dagli  articoli  1  e 3 del decreto-legge 3 maggio 1995, n.
          154, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  giugno
          1995, n. 265.
             1-bis.  Per effetto della riduzione delle autorizzazioni
          di spesa di cui al comma 1, la Conferenza permanente per  i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano riduce proporzionalmente il riparto fra
          le    regioni    che   conseguentemente   provvedono   alla
          riformulazione   dei    piani    di    intervento,    anche
          ricomprendendovi eventualmente nuove aree.
             2.  Per le procedure relative alla concessione dei mutui
          di cui al comma 1  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  10,  commi  11,  12  e  13,  del decreto-legge 24
          novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni".
             "Art. 12 (Integrazione  norme  per  mutui  alle  imprese
          danneggiate  dalle  alluvioni  del  novembre 1994). - 1. Il
          comma 8-bis dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
          n. 691,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          febbraio  1995, n. 35, introdotto dall'art. 1-ter, comma 1,
          lettera a), n. 4), del decreto-legge  28  agosto  1995,  n.
          364,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
          1995, n. 438, e' sostituito dal seguente:
             ' 8-bis. Le disposizioni di cui  ai  commi  7  e  8  del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutti i finanziamenti
          anche gia' ammessi agli interventi del  Fondo  centrale  di
          garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
          garanzie,  se  acquisite,  salvo  quanto previsto dall'art.
          2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio
          1995,  n.  35.  Qualora  i  finanziamenti concessi ai sensi
          degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
          1995,  n.  35,  siano  assistiti da garanzie rilasciate dai
          confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia  resta
          subordinato all'utilizzo delle predette garanzie'.
             2.  All'art.  3,  comma 3, del decreto-legge 19 dicembre
          1994, n.  691, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          16  febbraio  1995, n.  35, dopo le parole: 'ricostituzione
          di scorte' sono inserite le seguenti: 'da  impiegare  anche
          in  attivita' differenti da quella esercitata alla data del
          4 novembre 1994'.
             3. Il comma  7-ter  dell'art.  3  del  decreto-legge  19
          dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dall'art. 1-ter,
          comma 1, lettera c), n. 2),  del  decreto-legge  28  agosto
          1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          ottobre 1995, n. 438, e' sostituito dal seguente:
             '  7-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 6 e 7 del
          presente articolo si  applicano  a  tutti  i  finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia, di cui al citato comma 6, previa  liberazione  di
          ulteriori  garanzie,  se  acquisite, salvo quanto precisato
          dall'art. 2-bis, comma 2,  del  decreto-legge  19  dicembre
          1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          febbraio  1995,  n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai
          sensi degli articoli 2 e 3 del  decreto-legge  19  dicembre
          1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          febbraio   1995,   n.   35,  siano  assistiti  da  garanzie
          rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale  di
          garanzia  resta  subordinato  all'utilizzo  delle  predette
          garanzie'.
             4. L'art. 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto  1995,
          n.    364,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27
          ottobre 1995, n.  438, e' sostituito dal seguente:
             'Art. 4-quinquies (Conversione dei mutui). - 1. I  mutui
          contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre
          1994   per  l'esercizio  dell'attivita'  di  impresa  dalle
          imprese risultate poi danneggiate dagli eventi  alluvionali
          in   questione  potranno  essere  convertiti  con  i  mutui
          previsti  per  le  imprese  dagli  articoli  2  e   3   del
          decreto-legge  19  dicembre  1994,  n. 691, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  16  febbraio  1995,  n.  35,  e
          successive   modificazioni,   nei   limiti  delle  relative
          autorizzazioni di spesa, per il  massimo  dell'importo  dei
          danni  subiti  e  nei  limiti delle garanzie e della durata
          previste'.
             5. Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente    decreto   sono   impartite   disposizioni   per
          l'attuazione del comma 4. I  soggetti  interessati  possono
          presentare  le  relative domande entro novanta giorni dalla
          data di pubblicazione del decreto stesso.
             5-bis. Il contributo a fondo perduto previsio dal  comma
          1  dell'art.  3-bis  del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
          1995, n. 35, e successive modificazioni, limitatamente alle
          sole   imprese   cessate  viene  versato  a  seguito  della
          presentazione di perizia giurata che attesti unicamente  il
          valore  dei  beni danneggiati. Sono comprese tra le imprese
          cessate anche quelle sottoposte alle procedure  di  cui  al
          regio   decreto   16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
          modificazioni.
             5-ter. All'art. 4-bis del decreto-legge 28 agosto  1995,
          n.    364,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27
          ottobre 1995, n.   438, dopo il comma  2  sono  aggiunti  i
          seguenti:
             '  2-bis  . Le domande rivolte ad ottenere i benefici di
          cui all'art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.  691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
          1995, n.  35, devono essere presentate entro il termine del
          30 giugno 1996'.
             2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al
          contributo previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge
          19 dicembre 1994, n. 691,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla   legge   16  febbraio  1995,  n.  35,  e  successive
          modificazioni, si applicano ai  beni  mobili,  distrutti  o
          persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali
          della  prima  decade  del  mese  di  novembre  1994, per la
          determinazione delle provvidenze, nonche' per  l'ammissione
          e  la relativa concessione ed erogazione dei contributi, le
          disposizioni di cui ai capi I  e  III  della  deliberazione
          adottata  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  in data 12 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  39  del  16  febbraio  1995,  e   successive
          modificazioni  e  integrazioni.  Fermo  restando  il limite
          complessivo  di  lire  50  milioni   per   ciascun   nucleo
          familiare,   di   cui  al  citato  art.  1,  comma  3,  del
          decreto-legge n. 691 del 1994, la spesa massima ammissibile
          per i detti beni mobili distrutti o  persi  o  danneggiati,
          ove  non  riconducibili per natura alle disposizioni di cui
          alle lettere a) e b) e del comma 1 dell'art. 9 della citata
          deliberazione  della  predetta  Conferenza  permanente,  e'
          determinata  sulla  base della documentazione mediante atti
          probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire
          3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale
          una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati.
              2-quater. Ai fini della  documentazione  probatoria  di
          cui  al  comma  1  dell'art.  9  della  deliberazione della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano di
          cui al comma 2-ter, sono ammesse le eventuali dichiarazioni
          sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
          successive modificazioni, sul valore dei beni  danneggiati,
          dai venditori dei predetti beni'.
             5-quater.  All'art. 4-quater del decreto-legge 28 agosto
          1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          ottobre 1995, n. 438, e' aggiunto il seguente comma:
             '1-bis.  Per i titolari degli studi professionali di cui
          al comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1995,  n.
          154,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 giugno
          1995, n. 265, il termine di cui al comma 1  e'  individuato
          nella data del 30 giugno 1996'.
             5-quinquies.  Il termine del 31 marzo 1996, previsto dal
          comma 1 dall'art.  4-quater  del  decreto-legge  28  agosto
          1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          ottobre 1995, n. 438, e' prorogato al 30 aprile 1996.
             5-sexies.  All'art.  12,  comma  1, del decreto-legge 24
          novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: 'anni 1994 e 1995'
          sono sostituite dalle seguenti: 'anni 1994, 1995 e 1996'.
             5-septies.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  12  del
          decreto-legge  24  novembre  1994,  n. 646, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  21  gennaio  1995,  n.  22,  si
          applicano  anche  a tutti i comuni compresi nel decreto del
          Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del
          17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  29
          del 4 febbraio 1995.
             5-octies. Il termine del 31 marzo 1996 previsto al comma
          1  dell'art.  5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
          n. 22, e  successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  31
          dicembre 1997.
             5-novies. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del
          decreto-legge  19  dicembre  1994,  n. 691, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  16  febbraio  1995,  n.  35,  e
          successive  modificazioni,  i  cui  immobili debbono essere
          ricostruiti in altre zone del  territorio  comunale  o  dei
          comuni   vicini,   per   effetto   di  ordinanze  sindacali
          conseguenti a divieti imposti dall'Autorita' di bacino  del
          Po,  possono  inoltrare  apposite  domande  ai  sindaci dei
          comuni in cui sono ubicati gli immobili entro e  non  oltre
          il  30  aprile  1996.  L'accoglimento  delle  domande  e le
          eventuali erogazioni possono  aver  luogo  nei  limiti  dei
          benefici  previsti  dal  citato art. 1 del decreto-legge n.
          691  del  1994  e  delle  disponibilita'  residue  relative
          all'autorizzazione  di spesa di cui al comma 4 del medesimo
          art. 1".
             - Si riporta il testo dell'art. 5-ter, comma 1, del D.L.
          3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 giugno 1995, n. 265: "1. Ai fini del completamento
          della ricostruzione in relazione alle cessioni  di  beni  e
          prestazioni   di  servizi  destinati  al  ripristino  degli
          immobili distrutti o danneggiati, ubicati  nell'ambito  del
          territorio   delle  regioni  individuate  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  10  novembre  1994,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
          1994,  previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio
          1995,  n.  35, ai soggetti danneggiati e' concesso, fino al
          31 dicembre 1996, un contributo nella misura massima del 19
          per cento commisurato ai corrispettivi al  netto  dell'IVA.
          La  distruzione  o  il  danneggiamento  devono risultare da
          attestazioni rilasciate dal comune competente".