Art. 13.
   Interpretazione  autentica  dell'articolo  24 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto  1995, n. 341, e proroga del termine di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n.  195, e successive modificazioni.
 
  1.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  24  del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  341,  si  intende  nel  senso che
l'autorizzazione ad utilizzare le somme  ivi  previste  si  riferisce
anche  agli  interventi  complementari  a  quelli  gia'  in  corso di
realizzazione di  cui  al  decreto-legge  1  febbraio  1988,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n.  195, e diretti ad assicurare  la  loro
piena  funzionalita'.    Conseguentemente  le  competenze ed i poteri
attribuiti al presidente della regione siciliana dall'articolo 9  del
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3  luglio  1991,  n.  195,  si  intendono  estesi  alla
realizzazione degli interventi complementari.
  2.  Il  termine  di  cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 1991, n. 195, gia' prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge
23  maggio  1994,  n.  304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n.
456, e dall'articolo 24 del decreto-legge 23  giugno  1995,  n.  244,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'art. 24 del  D.L.  23  giugno
          1995, n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto   1995,  n.     341,  recante:  "Misure  dirette  ad
          accelerare il completamento degli interventi pubblici e  la
          realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse":
             "Art.  24 (Disposizioni in materia di opere pubbliche in
          Sicilia). - 1. Per il completamento degli interventi di cui
          al decreto-legge 1 febbraio 1988, n.  19,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al D.L.
          3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 luglio 1991, n.  195,  e  successive  proroghe,  in
          corso   di   realizzazione  sulla  base  delle  convenzioni
          applicative e degli atti conseguenti, la regione Sicilia e'
          autorizzata ad  utilizzare  le  somme  ad  essa  attribuite
          nell'ambito della legge 1 marzo 1986, n. 64, per un importo
          complessivo non superiore a 100 miliardi.
             2.  Il  termine  relativo  alle competenze attribuite in
          materia  al  presidente  della  regione   siciliana,   gia'
          prorogato ai sensi dell'art.  1, comma 1, del decreto-legge
          23  maggio  1994,  n. 304, convertito dalla legge 22 luglio
          1994, n. 456, e' ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre
          l996".
             -  Il  D.L.  1  febbraio  1988,  n.  19, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  marzo  1988,  n.  99,  reca:
          "Misure   urgenti  in  materia  di  opere  pubbliche  e  di
          personale degli enti locali in Sicilia".
             - Il  D.L.  3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  luglio 1991, n. 195, reca:
          "Provvedimenti in favore delle popolazioni  delle  province
          di  Siracusa,  Catania  e  Ragusa colpite dal terremoto nel
          dicembre 1990 ed altre disposizioni in  favore  delle  zone
          danneggiate  da  eccezionali  avversita'  atmosferiche  dal
          giugno 1990 al  gennaio  l991".  Se  ne  riporta  il  testo
          dell'art. 9:
             "Art.  9.  -  1. Per la realizzazione delle opere di cui
          all'art. 2 del D.L. 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi  la
          necessaria copertura finanziaria, affidate in appalto o per
          le  quali  siano  state  avviate  le  procedure di gara, il
          presidente della regione siciliana provvede alle  attivita'
          necessarie,  con le modalita' disposte dagli articoli 3 e 4
          del medesimo decreto-legge, per un triennio a decorrere dal
          2 febbraio 1991.  Il  presidente  della  regione  siciliana
          subentra  a  tutti  gli effetti al Presidente del Consiglio
          dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data.
             2. Con la decorrenza di cui al comma 1, la  contabilita'
          speciale  istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 19
          del 1988, presso la tesoreria provinciale  dello  Stato  di
          Roma  ed  intestata 'Presidente del Consiglio dei Ministri:
          particolari  e  straordinarie  esigenze  delle  citta'   di
          Palermo  e di Catania' viene trasferita presso la tesoreria
          provinciale  di  Palermo  ed  intestata  'Presidente  della
          regione  siciliana:  particolari  e  straordinarie esigenze
          delle citta' di Palermo e di Catania'. I relativi ordini di
          pagamento sono emessi a firma del presidente della  regione
          siciliana o di un funzionario dallo stesso delegato".
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del D.L. 23 maggio
          1994, n. 304, convertito dalla legge  22  luglio  1994,  n.
          456, recante: "Proroga del termine relativo alle competenze
          attribuite   al  presidente  della  regione  siciliana  per
          accelerare la realizzazione di opere pubbliche":
             "Art. 1. - 1. Il termine di cui al comma 1  dell'art.  9
          del  decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  3  luglio  1991,  n.  195,  e'
          prorogato al 31 dicembre 1994.
             2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o il
          Ministro da lui delegato, accerta trimestralmente,  sentiti
          il  presidente  della  regione  siciliana  ed i sindaci dei
          comuni interessati, lo stato di esecuzione delle opere e di
          avanzamento  delle  procedure.  In  caso  di  ritardo   che
          impedisca  il  rispetto  del  termine di cui al comma 1, il
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa  con  il
          presidente  della  regione  e  con  i  sindaci  dei  comuni
          interessati,   adotta   i   provvedimenti   necessari    al
          completamento  delle  opere  anche in via sostitutiva ed in
          deroga agli strumenti urbanistici  e  al  disposto  di  cui
          all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
          n. 155, e successive modificazioni e integrazioni".