Art. 13. Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive modificazioni. 1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intende nel senso che l'autorizzazione ad utilizzare le somme ivi previste si riferisce anche agli interventi complementari a quelli gia' in corso di realizzazione di cui al decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e diretti ad assicurare la loro piena funzionalita'. Conseguentemente le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della regione siciliana dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari. 2. Il termine di cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, gia' prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e dall'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 24 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse": "Art. 24 (Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia). - 1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive proroghe, in corso di realizzazione sulla base delle convenzioni applicative e degli atti conseguenti, la regione Sicilia e' autorizzata ad utilizzare le somme ad essa attribuite nell'ambito della legge 1 marzo 1986, n. 64, per un importo complessivo non superiore a 100 miliardi. 2. Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della regione siciliana, gia' prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre l996". - Il D.L. 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, reca: "Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia". - Il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, reca: "Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio l991". Se ne riporta il testo dell'art. 9: "Art. 9. - 1. Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del D.L. 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria, affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, il presidente della regione siciliana provvede alle attivita' necessarie, con le modalita' disposte dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto-legge, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991. Il presidente della regione siciliana subentra a tutti gli effetti al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data. 2. Con la decorrenza di cui al comma 1, la contabilita' speciale istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 19 del 1988, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata 'Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle citta' di Palermo e di Catania' viene trasferita presso la tesoreria provinciale di Palermo ed intestata 'Presidente della regione siciliana: particolari e straordinarie esigenze delle citta' di Palermo e di Catania'. I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del presidente della regione siciliana o di un funzionario dallo stesso delegato". - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, recante: "Proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche": "Art. 1. - 1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' prorogato al 31 dicembre 1994. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, accerta trimestralmente, sentiti il presidente della regione siciliana ed i sindaci dei comuni interessati, lo stato di esecuzione delle opere e di avanzamento delle procedure. In caso di ritardo che impedisca il rispetto del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il presidente della regione e con i sindaci dei comuni interessati, adotta i provvedimenti necessari al completamento delle opere anche in via sostitutiva ed in deroga agli strumenti urbanistici e al disposto di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni".