Art. 2.
       Interventi per la ricostruzione della Basilica di Noto
 
  1.  Per  gli  interventi  di  urgenza  e  per evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose  a  seguito  del  crollo
della  Basilica di Noto, nonche' per le operazioni di ricostruzione e
restauro della Basilica stessa, e' autorizzata la spesa  di  lire  20
miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996.
  2.  All'attuazione  degli interventi di cui al comma 1 si provvede,
tramite  il  prefetto  di  Siracusa,  ((  con  ordinanze  ))  di  cui
all'articolo  5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga
ad ogni disposizione vigente e nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento   giuridico,   che   disciplinano  le  modalita'  di
trasferimento dei finanziamenti ai prefetti.
  3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante  riduzione  del
capitolo  8778 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno     1996,     intendendosi     corrispondentemente     ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
31  dicembre  1991, n. 433, relativa al recupero o alla ricostruzione
del patrimonio edilizio privato.
 
          Riferimenti normativi:
             - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
          n. 225, vedi in nota all'art. 1.
             - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre
          1991, n.  433, recante: "Disposizioni per la  ricostruzione
          e  la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del
          dicembre  1990  nelle  province  di  Siracusa,  Catania   e
          Ragusa",  e'  il  seguente:  "1.  Per  la ricostruzione dei
          comuni colpiti  dagli  eventi  sismici  del  13  e  del  16
          dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa,
          indicati  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri  15  gennaio  1991,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale   n.   17   del  21  gennaio  1991,  nonche'  per
          l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 8,  comma  2,
          della  presente  legge, e' assegnato alla regione siciliana
          nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire
          3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per  l'anno
          1991,  di  lire  245  miliardi per l'anno 1992, di lire 435
          miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi  per  l'anno
          1994,  di  lire  1.000  miliardi  per l'anno 1995 e di lire
          1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto  contributo  e'
          destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla
          ricostruzione del patrimonio edilizio privato".