Art. 3.
    Interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto
     e sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica di Augusta
 
 1.  Allo  scopo di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a
persone o a cose, si provvede, d'intesa con la regione siciliana,  ad
emanare ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n.  225,  anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento  giuridico,  per  snellire  le
procedure  per  l'attuazione  del  recupero e della conservazione del
patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai
comuni colpiti dal sisma del 13  e  del  16  dicembre  1990  e  degli
interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 31
dicembre 1991, n. 433, relativi alla citta' di Augusta.
  2.  La valutazione in merito alla rispondenza dei progetti relativi
al  recupero  del  patrimonio  culturale  della  Val  di   Noto   con
particolare  riferimento  ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16
dicembre 1990 e agli aspetti di restauro e della sicurezza sismica e'
effettuata da una  commissione  presieduta  dall'assessore  regionale
alla pubblica istruzione e ai beni culturali ed ambientali e composta
dai  soprintendenti per i beni culturali e ambientali competenti, dai
direttori degli  uffici  del  genio  civile  competenti  nonche'  dal
direttore  dell'Istituto centrale per il restauro del Ministero per i
beni culturali e ambientali e dal presidente del Gruppo nazionale per
la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
((  I   predetti   componenti   possono   delegare   un   qualificato
rappresentante delle strutture di appartenenza in caso di impedimento
e  partecipano  alle  conferenze  di  servizi  per l'approvazione dei
progetti degli interventi, convocate ai sensi e per  gli  effetti  di
cui  all'articolo  14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. ))
  3. Le spese per il trattamento economico di missione dei componenti
della commissione di cui al comma 2 fanno carico alle  disponibilita'
ordinarie  degli  appositi capitoli di bilancio delle amministrazioni
pubbliche interessate.
 
          Riferimenti normativi:
             - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
          n. 225, vedi in nota all'art. 1.
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera  b),
          della  legge  31  dicembre  1991,  n.  433:  "  b)  per  le
          riparazioni degli edifici di edilizia residenziale pubblica
          e per il completamento dei programmi in corso, provvedono i
          competenti istituti autonomi  per  le  case  popolari,  nel
          rispetto  di  apposite  norme  tecniche di riparazione e di
          miglioramento strutturale; gli  istituti  autonomi  per  le
          case  popolari,  per far fronte alle esigenze abitative dei
          meno abbienti, possono essere autorizzati  all'acquisto  di
          immobili   preesistenti   che  abbiano  le  caratteristiche
          dell'edilizia residenziale pubblica, o alla  promozione  di
          programmi  straordinari per la costruzione di nuovi alloggi
          di   edilizia   residenziale   pubblica,   utilizzando   le
          sovvenzioni ordinarie e straordinarie erogate dallo Stato o
          dalla regione siciliana".
             -  Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto
          1990,  n.    241,  recante:  "Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
          documenti amministrativi":
             "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento  amministrativo,  l'amministrazione procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
             2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazione  procedente   debba   acquisire   intese,
          concerti,  nullaosta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche. In tal caso,  le  determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti i concerti, le intese, i nullaosta  e  gli  assensi
          richiesti.
             2-bis.    Qualora    nella   conferenza   sia   prevista
          l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta,
          le  relative  determinazioni  possono  essere  assunte  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio  dei  Ministri. Tali determinazioni hanno il
          medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita'
          in sede di conferenza di servizi.
             2-ter. Le disposizioni di cui ai  commi  2  e  2-bis  si
          applicano   anche   quando   l'attivita'  del  privato  sia
          subordinata ad atti di  consenso  comunque  denominati,  di
          competenza  di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
             3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente  convocata,  non abbia partecipato
          alla   conferenza   o   vi   abbia   partecipato    tramite
          rappresentanti   privi   della   competenza   ad  esprimere
          definitivamente la volonta', salvo che essa  non  comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla
          data   di    ricevimento    della    comunicazione    delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
             4. Le disposizioni di cui al comma 3  non  si  applicano
          alle   amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".