Art. 3. Interventi urgenti sui beni architettonici della Val di Noto e sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica di Augusta 1. Allo scopo di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, si provvede, d'intesa con la regione siciliana, ad emanare ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per snellire le procedure per l'attuazione del recupero e della conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativi alla citta' di Augusta. 2. La valutazione in merito alla rispondenza dei progetti relativi al recupero del patrimonio culturale della Val di Noto con particolare riferimento ai comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 e agli aspetti di restauro e della sicurezza sismica e' effettuata da una commissione presieduta dall'assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali ed ambientali e composta dai soprintendenti per i beni culturali e ambientali competenti, dai direttori degli uffici del genio civile competenti nonche' dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro del Ministero per i beni culturali e ambientali e dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). (( I predetti componenti possono delegare un qualificato rappresentante delle strutture di appartenenza in caso di impedimento e partecipano alle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti degli interventi, convocate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. )) 3. Le spese per il trattamento economico di missione dei componenti della commissione di cui al comma 2 fanno carico alle disponibilita' ordinarie degli appositi capitoli di bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi in nota all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1991, n. 433: " b) per le riparazioni degli edifici di edilizia residenziale pubblica e per il completamento dei programmi in corso, provvedono i competenti istituti autonomi per le case popolari, nel rispetto di apposite norme tecniche di riparazione e di miglioramento strutturale; gli istituti autonomi per le case popolari, per far fronte alle esigenze abitative dei meno abbienti, possono essere autorizzati all'acquisto di immobili preesistenti che abbiano le caratteristiche dell'edilizia residenziale pubblica, o alla promozione di programmi straordinari per la costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, utilizzando le sovvenzioni ordinarie e straordinarie erogate dallo Stato o dalla regione siciliana". - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi": "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".