Art. 4.
             Interventi urgenti nella citta' di Firenze
 
  1.  Dopo  il  comma  2 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio
1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  febbraio
1996, n. 96, e' inserito il seguente:
  "  2-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati
alla sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto urbano della citta'  di
Firenze,  ((  nonche'  per la costituzione di una struttura operativa
per il controllo e la gestione  delle  emergenze,))  il  Dipartimento
della  protezione  civile  e' autorizzato a provvedere, nel limite di
spesa di lire 1.800 milioni, con le disponibilita' del capitolo  7615
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l'anno 1996.".
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 1 del D.L. 12 gennaio
          1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          febbraio  1996,  n.  96,  recante: "Interventi straordinari
          nelle citta' di Torino e Firenze per esigenze connesse allo
          svolgimento della  Conferenza  intergovernativa  dei  Paesi
          dell'Unione  europea  e  del Consiglio europeo", come sopra
          modificato:
             "Art. 1. - 1.  Per  la  realizzazione  di  indifferibili
          interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e arredo
          stradale,  nonche'  di  interventi  negli  edifici  e nelle
          strutture,   necessari   ad   assicurare   condizioni    di
          praticabilita'  e  di  decoro  funzionale  allo svolgimento
          della Conferenza  intergovernativa  dei  Paesi  dell'Unione
          europea a Torino e del Consiglio europeo a Firenze previsti
          nel  corso  del semestre di presidenza italiana dell'Unione
          europea,  e'  autorizzata,  per  l'anno  1996,  la   spesa,
          rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 40 miliardi.
          Le   predette   somme   saranno   versate,   nelle   misure
          sopraindicate, nelle contabilita' speciali  intestate  alle
          prefetture  di  Torino  e  Firenze  che,  ove occorra, sono
          autorizzate a prelevare le somme necessarie  dai  fondi  in
          genere delle medesime contabilita' speciali.
             2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai
          sensi del comma 1 e delle relative modalita' di esecuzione,
          in  ciascuna  citta'  e' istituita una speciale commissione
          presieduta  dal  prefetto  e  composta  dal  sindaco,   dal
          presidente  della  provincia,  dal  presidente della giunta
          regionale, dal questore, dal  provveditore  regionale  alle
          opere pubbliche, dal soprintendente per i beni ambientali e
          architettonici,  dal  soprintendente per i beni artistici e
          storici e dal comandante provinciale dei vigili del  fuoco.
          I   predetti   componenti   possono   delegare  un  proprio
          rappresentante e la commissione puo' essere presieduta,  in
          caso  di  assenza  o  impedimento  del  prefetto, da un suo
          delegato. Il prefetto puo'  invitare  alle  riunioni  della
          commissione  rappresentanti di altre amministrazioni o enti
          interessati.   E'  altresi'  membro  della  commissione  un
          delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri  con  il
          compito  di  assicurare il necessario raccordo di indirizzi
          per l'organizzazione della presidenza italiana degli eventi
          di cui al comma 1.
            2-bis. Per  la  realizzazione  degli  interventi  urgenti
          finalizzati  alla  sicurezza idraulica dell'Arno nel tratto
          urbano della citta' di Firenze, nonche' per la costituzione
          di una struttura operativa per il controllo e  la  gestione
          delle emergenze, il Dipartimento della protezione civile e'
          autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di lire 1.800
          milioni,  con  le  disponibilita'  del  capitolo 7615 dello
          stato di previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri per l'anno 1996.
             3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto,
          o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali,
          provinciali   e   comunali  e,  ove  occorra,  richiede  la
          collaborazione degli uffici tecnici regionali.
             4. Ai fini indicati nei commi  1  e  2  i  provvedimenti
          occorrenti  sono adottati anche in deroga alle disposizioni
          della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e   successive
          modificazioni,  e alle norme di contabilita' generale dello
          Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.
             5. Al pagamento delle spese occorrenti provvederanno  le
          rispettive  prefetture  di  Torino e Firenze, sulla base di
          apposita  certificazione  sulla  regolarita'   dei   lavori
          eseguiti  rilasciata  dal provveditore regionale alle opere
          pubbliche e di attestazione  sulla  congruita'  dei  prezzi
          delle  forniture  rilasciata dall'ufficio tecnico erariale,
          previo parere della soprintendenza per i beni ambientali  e
          architettonici,  ove  prescritto,  nonche'  sulla  base dei
          documenti giustificativi vistati dal  prefetto  o  dal  suo
          delegato,    cui    sia    stata    affidata   l'attuazione
          dell'intervento a norma del comma 3.
             6. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1  si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento iscritto  al  capitolo  9001  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,
          parzialmente  utilizzando  quanto  a   lire   45   miliardi
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  e  quanto  a  lire  15  miliardi l'accantonamento
          relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
             7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con  propri  decreti,  le variazioni di bilancio occorrenti
          per l'attuazione del presente decreto".