Art. 5.
                       Differimento di termini
       relativi alla realizzazione di impianti di monitoraggio
 
  1.  All'articolo  5,  comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1995, n.
275, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n.  339,  le  parole:  "30
settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 1996".
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del D.L. 10
          luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto  1996,
          n.  339,  recante:    "Disposizioni urgenti per prevenire e
          fronteggiare   gli   incendi   boschivi   sul    territorio
          nazionale",   come   sopra   modificato:  "1.  Al  fine  di
          consentire alle regioni di cui all'art. 3 del decreto-legge
          15 giugno 1994,  n.  377,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  8  agosto  1994,  n.  497,  di  completare le
          procedure per la consegna dei lavori per  la  realizzazione
          degli  impianti  di monitoraggio il termine ivi previsto e'
          fissato al 30 dicembre 1996".