Art. 5. Differimento di termini relativi alla realizzazione di impianti di monitoraggio 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 339, le parole: "30 settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 1996".
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del D.L. 10 luglio 1995, n. 275, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 339, recante: "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale", come sopra modificato: "1. Al fine di consentire alle regioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, di completare le procedure per la consegna dei lavori per la realizzazione degli impianti di monitoraggio il termine ivi previsto e' fissato al 30 dicembre 1996".