Art. 6.
                 Ordinanze per l'alluvione calabrese
                   del dicembre 1972-gennaio 1973
 
 1.  Al fine di favorire il superamento della situazione di emergenza
verificatasi  nella  ricostruzione  delle  abitazioni   distrutte   o
abbandonate,   perche'  in  aree  dichiarate  inagibili,  nonche'  il
trasferimento,  anche  in  altri  comuni,  degli  abitati  colpiti  o
abbandonati,  o  di  parte  di essi, nella regione Calabria a seguito
delle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, il Ministro per
la protezione civile e' autorizzato ad emanare  ordinanze,  ai  sensi
dell'articolo  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di
snellimento  delle  procedure,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
vigenti   e  nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico. (( I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti  a
riferire  sull'attuazione  degli interventi con separate relazioni al
competente  ufficio  della  Corte  dei   conti,   dando   conto,   in
particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti. ))
 
          Riferimenti normativi:
             - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
          n. 225, vedi in nota all'art. 1.