Art. 7.
       Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre
      1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
                      16 febbraio 1995, n. 35.
 
 1.  Al  comma  4-bis  dell'articolo  8 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  febbraio
1995,  n.  35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996,  n.  74,
le parole: "e, comunque, entro il 30 giugno 1996" sono soppresse.
  2.  Al comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  febbraio
1995,  n.  35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996,  n.  74,
e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "La  durata  dell'attivita' del
comitato tecnico di cui al comma 3 e' prorogata al 31 dicembre 1996".
 
          Riferimenti normativi:
             - Si  riporta  il  testo  dei  commi  4-bis  e  4-quater
          dell'art.  8 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio 1995, n. 35,
          come sopra modificati.
             "4-bis. Le risorse non assegnate entro  il  31  dicembre
          1995  dal  comitato  tecnico,  di  cui  al comma 3, possono
          essere  ripartite  successivamente,  su  presentazione,  da
          parte  delle amministrazioni vigilanti, di atti integrativi
          ai   piani   di   rilevazione,   relativamente   a    danni
          precedentemente non accertabili per obiettive difficolta' e
          che   non  risultino  coperti  da  alcuna  altra  forma  di
          finanziamento pubblico.
             4-ter (Omissis).
             4-quater. I soggetti beneficiari dei  mutui  di  cui  al
          comma  1  devono,  con  dichiarazione resa ogni semestre ai
          sensi dell'art. 4 della legge 4  gennaio  1968,  n.  15,  e
          successive  modificazioni,  asseverare alle amministrazioni
          vigilanti e all'ufficio ispettivo centrale della  direzione
          generale del Ministero del tesoro il rendiconto dettagliato
          delle   spese  effettuate  con  l'indicazione  dei  singoli
          prelevamenti  sulle  somme  assegnate.  Le  amministrazioni
          vigilanti,   in   base  alle  disposizioni  dei  rispettivi
          ordinamenti,  e  congiuntamente  con  l'ufficio   ispettivo
          centrale  predetto,  sono  tenute  ad  effettuare  adeguati
          controlli, al fine di accertare sia lo stato di avanzamento
          delle opere di ripristino delle strutture danneggiate,  sia
          il  corretto  utilizzo  delle  somme  assegnate.  La durata
          dell'attivita' del comitato tecnico di cui al  comma  3  e'
          prorogata al 31 dicembre 1996".