Art. 7. Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. 1. Al comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: "e, comunque, entro il 30 giugno 1996" sono soppresse. 2. Al comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, introdotto dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' aggiunto il seguente periodo: "La durata dell'attivita' del comitato tecnico di cui al comma 3 e' prorogata al 31 dicembre 1996".
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi 4-bis e 4-quater dell'art. 8 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come sopra modificati. "4-bis. Le risorse non assegnate entro il 31 dicembre 1995 dal comitato tecnico, di cui al comma 3, possono essere ripartite successivamente, su presentazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, di atti integrativi ai piani di rilevazione, relativamente a danni precedentemente non accertabili per obiettive difficolta' e che non risultino coperti da alcuna altra forma di finanziamento pubblico. 4-ter (Omissis). 4-quater. I soggetti beneficiari dei mutui di cui al comma 1 devono, con dichiarazione resa ogni semestre ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, asseverare alle amministrazioni vigilanti e all'ufficio ispettivo centrale della direzione generale del Ministero del tesoro il rendiconto dettagliato delle spese effettuate con l'indicazione dei singoli prelevamenti sulle somme assegnate. Le amministrazioni vigilanti, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e congiuntamente con l'ufficio ispettivo centrale predetto, sono tenute ad effettuare adeguati controlli, al fine di accertare sia lo stato di avanzamento delle opere di ripristino delle strutture danneggiate, sia il corretto utilizzo delle somme assegnate. La durata dell'attivita' del comitato tecnico di cui al comma 3 e' prorogata al 31 dicembre 1996".