Art. 7-bis.
                  Disposizioni in favore delle zone
                    alluvionate nel novembre 1994
 
(( 1. Per le finalita' di cui all'articolo 3-bis del               ))
(( decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con         ))
(( modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e           ))
(( successive modificazioni, il Mediocredito centrale e'           ))
(( autorizzato ad utilizzare nel limite di lire 19 miliardi le     ))
(( disponibilita' finanziarie assegnategli per l'anno 1996 ai      ))
(( sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 691 del     ))
(( 1994.                                                           ))
(( 2. La regione Piemonte e' autorizzata a trasformare in          ))
(( contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per       ))
(( l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all'articolo ))
(( 7, comma 3-ter,        del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.   ))
(( 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio     ))
(( 1995, n. 35, e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28    ))
(( agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 27 ottobre 1995, n. 438.                                        ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3-bis  del D.L. n.
          691/1994 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.
          35/1995:
             "Art. 3-bis. - 1. Alle imprese industriali, commerciali,
          artigianali  e  di servizi aventi sede nei territori di cui
          all'art. 1, comma 1, e dichiarate danneggiate  per  effetto
          delle   eccezionali  avversita'  atmosferiche  della  prima
          decade  del  mese  di  novembre  1994,  e'   assegnato   un
          contributo pari al 30 per cento del valore dei danni subiti
          da  beni  immobili e mobili, nel limite massimo complessivo
          di lire 300 milioni per ciascuna impresa.
             1-bis.  Le  provvidenze  previste  dall'art.  3  e   dal
          presente  articolo possono essere accordate dalla Cassa per
          il credito alle imprese artigiane S.p.a.  -  Artigiancassa,
          anche  in  relazione ai danni subiti da eventuali attivita'
          commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto  di
          quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
             2.   Ove   per   il  medesimo  danno  sia  richiesto  il
          finanziamento  ai  sensi  degli  articoli   2   e   3,   il
          finanziamento stesso e' corrispondentemente ridotto.
             3.  Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
          spesa di lire 135 miliardi per l'anno 1995.
             3-bis. Per le finalita' del presente articolo  la  Cassa
          per   il   credito   alle   imprese   artigiane   S.p.a.  -
          Artigiancassa e' autorizzata ad utilizzare anche una  quota
          dell'ammontare  massimo  di lire 30 miliardi della somma di
          lire 200 miliardi stanziata dall'art.    3,  comma  1,  del
          presente decreto".
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del citato D.L. n.
          691/1994:
             " Art. 2. - 1. Il Fondo  per  il  concorso  statale  nel
          pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
          centrale  S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18
          novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 dicembre 1966,  n.  1142,  e'  incrementato  della
          somma  di  lire  234  miliardi per l'anno 1995, di lire 207
          miliardi per l'anno 1996 e di lire  117  miliardi  annui  a
          decorrere dall'anno 1997.
             2.  Le  disponibilita'  del Fondo di cui al comma 1 sono
          destinate alla corresponsione di contributi agli  interessi
          sui   finanziamenti  concessi  dalle  banche  alle  imprese
          industriali, commerciali  e  di  servizi,  comprese  quelle
          turistiche  e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
          all'art. 1, comma 1,  dichiarate  danneggiate  per  effetto
          delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche e degli eventi
          alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
             3. I finanziamenti di  cui  al  comma  2  devono  essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata alla data del 4  novembre  1994.  La  durata  di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni.  Nel
          caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
          non  puo'  superare  i  sei anni, comprensivi di un periodo
          massimo di preammortamento di  un  anno  e  di  un  periodo
          massimo  di  rimborso  di cinque anni. I finanziamenti sono
          concessi in misura non superiore al 95 per cento del  primo
          miliardo  di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
          della spesa eccedente fino a tre miliardi e in  misura  non
          superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
             4.   Il   tasso  d'interessee  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente  articolo
          e'  pari  al  3  per  cento  nominale  annuo  posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.
             4-bis.  Le  provvidenze  di  cui  ai  commi  2, 3 e 4 si
          applicano anche a favore delle imprese che, pur non  avendo
          sede   nei   comuni   di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 24 novembre 1994,  n.  646,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995, n. 22, ivi
          trovandosi  ad  operare  per  motivi  connessi  alla   loro
          attivita'  produttiva,  abbiano  subito danni a beni mobili
          strumentali).
             5. Al fine di consentire alle imprese  di  corrispondere
          il  tasso  di  interesse  agevolato  di  cui al comma 4, il
          Mediocredito centrale  S.p.a.  corrisponde,  a  valere  sul
          Fondo  di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
          alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato
          dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
          pubblici soggetti ad imposta del mese precedente  a  quello
          di  stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
          rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato  di  un  punto
          percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
          Nel  periodo  di  preammortamento  l'onere  per  intererssi
          rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
             6. Il Fondo centrale di  garanzia  istituito  presso  il
          Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del D.L.
          18  novembre  l966, n.   976 convertito, con modificazioni,
          dalla legge 23 dicembre 1966, n.    1142,  e'  incrementato
          della  somma  di  lire  30 miliardi per ciascuno degli anni
          1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.
             7. Le disponibilita' del Fondo di cui al  comma  6  sono
          destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
          restituzione  del  capitale  e dalla mancata corresponsione
          dei relativi interessi ed altri accessori, oneri  e  spese,
          connessi  o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
          articolo. Le garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e  la
          misura  del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
          della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
             8.  A  valere  sulle   somme   predette,   puo'   essere
          corrisposto,  previo  avvio  delle  procedure  di  recupero
          ritenute  utili  d'intesa  con  il  Mediocredito   centrale
          S.p.a.,  un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
          superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio
          in sede di definitiva determinazione della perdita.
             8-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  7  e  8  del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutti i finanziamenti
          anche gia' ammessi agli interventi del  Fondo  centrale  di
          garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
          garanzie,  se  acquisite,  salvo  quanto previsto dall'art.
          2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio
          1995,  n.  35.  Qualora  i  finanziamenti concessi ai sensi
          degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
          1995, n. 35, siano assistiti  da  garanzie  rilasciate  dai
          confidi,  l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta
          subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
             9.  Le  condizioni  e   le   modalita'   dell'intervento
          agevolativo    del    Mediocredito    centrale   S.p.a.   e
          dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle  banche
          ai   sensi   del  presente  articolo  e  dell'art.  3  sono
          stabilite, ove  non  gia'  disciplinate,  con  decreto  del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'interno  e  con  il   Ministro   dell'industria,   del
          commercio   e   dell'artigianato.  Per  la  gestione  delle
          agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica  l'art.
          3 della legge 26 novembre 1993, n. 489".
            -  Si  riporta  il  testo del comma 3-ter dell'art. 7 del
          medesimo D.L. n.  691/1994:  "3-ter.  Per  fronteggiare  le
          eccezionali esigenze derivanti dagli eventi alluvionali, la
          regione  Piemonte  e' altresi' autorizzata ad assumere, con
          contratto a termine della durata di 3 anni e  con  relativi
          oneri   a  carico  del  proprio  bilancio  25  laureati  in
          discipline tecniche".
             -  Si  riporta  il  testo  all'art. 5 del D.L. 28 agosto
          1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          ottobre 1995, n. 438, recante:  "Ulteriori  disposizioni  a
          favore delle zone alluvionate nel novembre 1994":
             "Art. 5 (Autorizzazione agli enti locali e al Magistrato
          del Po per assunzione a termine). - 1. Per la progettazione
          e    la   realizzazione   degli   interventi   urgenti   ed
          indifferibili finalizzati ad eliminare i pericoli immanenti
          nei  riguardi  delle  popolazioni  e  delle  infrastrutture
          individuati    dalla    regione   Piemonte   ed   approvati
          dall'Autorita' di bacino del fiume Po, le regioni  Piemonte
          e  Liguria, per le esigenze proprie e delle amministrazioni
          provinciali,  comunali  e  delle  comunita'  montane  delle
          regioni   stesse,   possono   assumere   personale  tecnico
          specializzato  con  contratto  a  termine  di  durata   non
          superiore  a  due  anni  nel limite di 20 unita' per quanto
          concerne il Piemonte e di 5 unita' per quanto  concerne  la
          Liguria,  utilizzando  anche  le  graduatorie  degli avvisi
          pubblici effettuati per le assunzioni di cui all'art. 7 del
          decreto-legge 19 dicembre 1994, n.    691  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio 1995, n.   35. La
          copertura  dei   relativi   oneri   e'   a   carico   delle
          amministrazioni interessate.
             2.  Il Magistrato del Po e' autorizzato ad assumere, con
          contratto a termine di durata non  superiore  ad  un  anno,
          sino a cinque unita' di personale tecnico specializzato.".