Art. 7-bis. Disposizioni in favore delle zone alluvionate nel novembre 1994 (( 1. Per le finalita' di cui all'articolo 3-bis del )) (( decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e )) (( successive modificazioni, il Mediocredito centrale e' )) (( autorizzato ad utilizzare nel limite di lire 19 miliardi le )) (( disponibilita' finanziarie assegnategli per l'anno 1996 ai )) (( sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 691 del )) (( 1994. )) (( 2. La regione Piemonte e' autorizzata a trasformare in )) (( contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per )) (( l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all'articolo )) (( 7, comma 3-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. )) (( 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio )) (( 1995, n. 35, e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 )) (( agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 27 ottobre 1995, n. 438. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del D.L. n. 691/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995: "Art. 3-bis. - 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'art. 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, e' assegnato un contributo pari al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni per ciascuna impresa. 1-bis. Le provvidenze previste dall'art. 3 e dal presente articolo possono essere accordate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, anche in relazione ai danni subiti da eventuali attivita' commerciali svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il finanziamento stesso e' corrispondentemente ridotto. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 135 miliardi per l'anno 1995. 3-bis. Per le finalita' del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'art. 3, comma 1, del presente decreto". - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato D.L. n. 691/1994: " Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997. 2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza. 4. Il tasso d'interessee a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. 4-bis. Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attivita' produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali). 5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per intererssi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1. 6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del D.L. 18 novembre l966, n. 976 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999. 7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. Le garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. 8. A valere sulle somme predette, puo' essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. 9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489". - Si riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 7 del medesimo D.L. n. 691/1994: "3-ter. Per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dagli eventi alluvionali, la regione Piemonte e' altresi' autorizzata ad assumere, con contratto a termine della durata di 3 anni e con relativi oneri a carico del proprio bilancio 25 laureati in discipline tecniche". - Si riporta il testo all'art. 5 del D.L. 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, recante: "Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994": "Art. 5 (Autorizzazione agli enti locali e al Magistrato del Po per assunzione a termine). - 1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati ad eliminare i pericoli immanenti nei riguardi delle popolazioni e delle infrastrutture individuati dalla regione Piemonte ed approvati dall'Autorita' di bacino del fiume Po, le regioni Piemonte e Liguria, per le esigenze proprie e delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunita' montane delle regioni stesse, possono assumere personale tecnico specializzato con contratto a termine di durata non superiore a due anni nel limite di 20 unita' per quanto concerne il Piemonte e di 5 unita' per quanto concerne la Liguria, utilizzando anche le graduatorie degli avvisi pubblici effettuati per le assunzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. La copertura dei relativi oneri e' a carico delle amministrazioni interessate. 2. Il Magistrato del Po e' autorizzato ad assumere, con contratto a termine di durata non superiore ad un anno, sino a cinque unita' di personale tecnico specializzato.".