Art. 7-ter.
Modifica all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265.
 
(( 1. Al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio    ))
(( 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30     ))
(( giugno 1995, n. 265, le parole: "31 dicembre 1996" sono         ))
(( sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".                  ))
 
          Riferimenti normativi:
            -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 5-ter del
          D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come sopra modificato:
             "1.  Ai  fini  del  completamento della ricostruzione in
          relazione alle cessioni di beni e  prestazioni  di  servizi
          destinati   al   ripristino   degli  immobili  distrutti  o
          danneggiati,  ubicati  nell'ambito  del  territorio   delle
          regioni   individuate   dal   decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 264 dell'11 novembre 1994, previste
          dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995, n. 35, ai
          soggetti danneggiati e' concesso, fino al 31 dicembre 1997,
          un  contributo  nella  misura  massima  del  19  per  cento
          commisurato   ai   corrispettivi   al  netto  dell'IVA.  La
          distruzione  o  il  danneggiamento  devono   risultare   da
          attestazioni rilasciate dal comune competente.".