Art. 7-ter. Modifica all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265. (( 1. Al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio )) (( 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 )) (( giugno 1995, n. 265, le parole: "31 dicembre 1996" sono )) (( sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997". ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 5-ter del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, come sopra modificato: "1. Ai fini del completamento della ricostruzione in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ai soggetti danneggiati e' concesso, fino al 31 dicembre 1997, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA. La distruzione o il danneggiamento devono risultare da attestazioni rilasciate dal comune competente.".