Art. 9.
                      Riordino e finanziamenti
                 all'Istituto nazionale di geofisica
 
  1.  In  attesa  del  riordino  dell'Istituto nazionale di geofisica
(ING) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo  luogotenenziale
1 marzo 1945, n. 82, e alla legge 30 ottobre 1989, n. 356, l'Istituto
medesimo  opera  tramite programmi pluriennali approvati dal CIPE, su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e
tecnologica,  sentito  il  Consiglio  nazionale della scienza e della
tecnologia, e finanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 3,  lettera
d),  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche. Entro
sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'Istituto  adotta  il primo programma pluriennale e i regolamenti di
cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.  Fino
alla  data  di  entrata in vigore dei predetti regolamenti restano in
carica gli attuali organi statutari.
  2.  Per  l'attivita'  da  svolgersi  nell'anno  1996  dall'Istituto
nazionale  di  geofisica per conto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento  della  protezione  civile,  sulla  base  dei
programmi  triennali  di  collaborazione  scientifica approvati dalla
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione  dei  grandi
rischi  di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
dal  Consiglio  nazionale  della  scienza  e  della  tecnologia   del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
il   Dipartimento   della   protezione  civile  e'  autorizzato  alla
concessione di un contributo straordinario al  medesimo  Istituto  di
lire 6.500 milioni.
  3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto  al  capitolo  7615  dello stato di previsione
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   intendendosi
corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n.  142, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C
della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 26 del D.Lgs. 1 marzo
          1945,  n.    82,  recante:  "Riordinamento  del   Consiglio
          nazionale delle ricerche":
             "Art.  26. - Alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  all'Istituto  nazionale  di   geofisica,   sinora
          dipendente  dal  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  e'
          conferita personalita' giuridica, sotto  la  vigilanza  del
          Ministero della pubblica istruzione.
             (Esso  conserva  le  proprie dotazioni mobiliari e l'uso
          degli immobili che attualmente ha in assegnazione; continua
          a disimpegnare, a mezzo dei propri  osservatori  sismici  e
          geofisici,  i servizi geofisici di cui alla legge 5 gennaio
          1939, n. 18, ed a svolgere la propria attivita' scientifica
          in coordinamento con  l'attivita'  generale  del  Consiglio
          nazionale delle ricerche).
             Lo  statuto  dell'Istituto  nazionale di geofisica sara'
          approvato  con  successivo  decreto   luogotenenziale,   su
          proposta  del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa
          con il Ministro per il  tesoro  e  con  il  presidente  del
          Consiglio nazionale delle ricerche.
             Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra
          il   Consiglio   nazionale   delle  ricerche  e  l'istituto
          predetto".
             - La legge 30 ottobre 1989, n. 356, reca:  "Disposizioni
          sull'Istituto nazionale di geofisica in Roma".
             - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d),
          della  legge  5  agosto  1978, n. 468, recante: "Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia  di  bilancio": " d) la determinazione, in apposita
          tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di  ciascuno
          degli  anni  considerati  dal  bilancio  pluriennale per le
          leggi di spesa permanente la cui qualificazione e' rinviata
          alla legge finanziaria".
             - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, della  legge
          9  maggio 1989, n. 168, recante: "Istituzione del Ministero
          dell'universita'   e   della    ricerca    scientifica    e
          tecnologica":  "4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 sono
          deliberati  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle  procedure
          stabiliti  dalla  apposita legge di attuazione dei principi
          di autonomia di cui al presente articolo e  sono  trasmessi
          al  Ministro  che esercita i controlli di legittimita' e di
          merito.  I  controlli  di  legittimita'  e  di  merito   si
          esercitano  nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il
          controllo  di  merito  e'  esercitato  nella  forma   della
          richiesta  motivata  di  riesame  nel termine perentorio di
          sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il  quale
          si  intendono  approvati.  I regolamenti sono emanati dagli
          enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ".
             - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 4 febbraio
          1992, n.  225, recante: "Istituzione del Servizio nazionale
          di protezione civile":
             "Art. 9 (Commissione nazionale per la  previsione  e  la
          prevenzione   dei  grandi  rischi).  -  1.  La  Commissione
          nazionale per la previsione e  la  prevenzione  dei  grandi
          rischi  e'  organo  consultivo  e  propositivo del Servizio
          nazionale della protezione civile su tutte le attivita'  di
          protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle
          varie  ipotesi  di  rischio.  La  Commissione  fornisce  le
          indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di
          studio e ricerca in materia di protezione  civile,  procede
          all'esame   dei   dati   forniti   dalle   istituzioni   ed
          organizzazioni  preposte  alla   vigilanza   degli   eventi
          previsti  dalla  presente  legge  ed  alla  valutazione dei
          rischi connessi e  degli  interventi  conseguenti,  nonche'
          all'esame  di  ogni altra questione inerente alle attivita'
          di cui alla presente legge ad essa rimesse.
             2. La  Commissione  e'  composta  dal  Ministro  per  il
          coordinamento  della protenzione civile, ovvero in mancanza
          da un delegato del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          che  la  presiede,  da  un docente universitario esperto in
          problemi   di   protezione   civile,   che  sostituisce  il
          presidente in caso  di  assenza  o  di  impedimento,  e  da
          esperti nei vari settori del rischio.
             3.  Della  Commissione  fanno parte altresi' tre esperti
          nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano.
             4.  La  Commissione  e'  costituita  con   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro  per  il
          coordinamento  della  protezione  civile, da emanarsi entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge;  con il medesimo decreto sono stabilite le modalita'
          organizzative e di funzionamento della Commissione".
             - Il  D.L.  3  maggio  1991,  n.  142,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  luglio 1991, n. 195, reca:
          "Provvedimenti in favore delle popolazioni  delle  province
          di  Siracusa,  Catania  e  Ragusa colpita dal terremoto nel
          dicembre 1990 ed altre disposizioni in  favore  delle  zone
          danneggiate  da  eccezionali  avversita'  atmosferiche  dal
          giugno 1990 al gennaio 1991".
             - La legge 22 dicembre 1995, n. 550, reca: "Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 1996)".