Art. 9. Riordino e finanziamenti all'Istituto nazionale di geofisica 1. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, e alla legge 30 ottobre 1989, n. 356, l'Istituto medesimo opera tramite programmi pluriennali approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto adotta il primo programma pluriennale e i regolamenti di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti restano in carica gli attuali organi statutari. 2. Per l'attivita' da svolgersi nell'anno 1996 dall'Istituto nazionale di geofisica per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni. 3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 26 del D.Lgs. 1 marzo 1945, n. 82, recante: "Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche": "Art. 26. - Alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Istituto nazionale di geofisica, sinora dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche, e' conferita personalita' giuridica, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. (Esso conserva le proprie dotazioni mobiliari e l'uso degli immobili che attualmente ha in assegnazione; continua a disimpegnare, a mezzo dei propri osservatori sismici e geofisici, i servizi geofisici di cui alla legge 5 gennaio 1939, n. 18, ed a svolgere la propria attivita' scientifica in coordinamento con l'attivita' generale del Consiglio nazionale delle ricerche). Lo statuto dell'Istituto nazionale di geofisica sara' approvato con successivo decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'istituto predetto". - La legge 30 ottobre 1989, n. 356, reca: "Disposizioni sull'Istituto nazionale di geofisica in Roma". - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio": " d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui qualificazione e' rinviata alla legge finanziaria". - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, recante: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica": "4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimita' e di merito. I controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ". - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 4 febbraio 1992, n. 225, recante: "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile": "Art. 9 (Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi). - 1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attivita' di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonche' all'esame di ogni altra questione inerente alle attivita' di cui alla presente legge ad essa rimesse. 2. La Commissione e' composta dal Ministro per il coordinamento della protenzione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio. 3. Della Commissione fanno parte altresi' tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' organizzative e di funzionamento della Commissione". - Il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, reca: "Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpita dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991". - La legge 22 dicembre 1995, n. 550, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)".