(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                   Al Presidente della Repubblica
   Il consiglio comunale di Santa Maria La Fossa  (Caserta)  presenta
forme  di  condizionamento,  da parte della criminalita' organizzata,
che compromettono la libera determinazione  e  l'imparzialita'  degli
organi   elettivi,  il  buon  andamento  dell'amministrazione  ed  il
funzionamento  dei  servizi,  con  grave  pregiudizio  per  lo  stato
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
   Il predetto organo elettivo e' stato rinnovato nelle consultazioni
amministrative  del  20 novembre 1994, a conclusione di un periodo di
gestione  straordinaria   durato   due   anni   conseguente   ad   un
provvedimento  di  scioglimento  adottato  con decreto del Presidente
della Repubblica del 26 ottobre 1992, ai sensi del  decreto-legge  31
maggio  1991,  n.  164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
luglio 1991, n. 221.
   Invero,  il  prefetto  di  Caserta,  con  propria  relazione,   ha
evidenziato  la  sussistenza  di  gravi  elementi  di  compromissione
dell'attivita' amministrativa dell'ente, conseguente alle convergenti
influenze della criminalita' organizzata  nella  cosa  pubblica,  che
ostacolano il processo di rinascita dell'ente alla legalita', avviato
nel corso della gestione straordinaria.
   L'amministrazione  neo  eletta, per l'influenza della criminalita'
organizzata che ha impedito ogni iniziativa di  rinnovamento,  si  e'
posta  in  una  situazione  di soggezione di cui sono sintomatici una
serie di atti adottati evidentemente per favorire societa' o  persone
riconducibili a sodalizi criminosi.
   Per     esperire    approfonditi    accertamenti    sull'attivita'
amministrativa comunale il prefetto  di  Caserta,  con  provvedimento
prefettizio  del  4  maggio  1996,  ha  costituito una commissione di
accesso la quale ha verificato, in particolare,  che  sul  territorio
comunale  insistono  due  opifici  (Cobit  Sud  e  Capys), realizzati
abusivamente, per la produzione  e  la  lavorazione  di  conglomerati
cementizi.  Il  primo dei due impianti e' stato posto sotto sequestro
con provvedimento del giudice per le indagini preliminari  presso  la
procura  circondariale  di  Santa Maria Capua Vetere dal 10 settembre
1993 fino al 10 aprile 1995, data nella quale e'  stato  disposto  il
provvedimento  di  dissequestro  in  quanto,  come  si  evince  dalla
motivazione, l'impresa  aveva  "ottenuto  l'autorizzazione  regionale
alle emissioni in atmosfera". Tale autorizzazione dunque risulta gia'
concessa   dalla   regione   alla  data  di  emissione  del  predetto
provvedimento di revoca del sequestro, e cioe'  al  10  aprile  1995,
anche  se  formalmente  il  timbro  di  rilascio della autorizzazione
regionale reca la data del 26 maggio 1995.
   Nell'arco temporale tra il provvedimento di sequestro e di  revoca
della stessa misura preventiva, il sindaco di Santa Maria La Fossa ha
rilasciato alla Cobit, in data 14 gennaio 1995, l'autorizzazione allo
scarico  indiretto  e  discontinuo  delle acque meteoriche nel canale
ubicato sul lato est dell'area interessata dall'opificio.
   Desta quanto meno perplessita' il rilascio,  sia  da  parte  della
regione,  sia  del  sindaco, in favore di una industria non attiva in
quanto  sottoposta  a  sequestro,  di  autorizzazioni  per   il   cui
conseguimento sono necessari i risultati delle analisi e dei prelievi
delle   emissioni   in   atmosfera   che  presuppongono  un  impianto
funzionante.
   Dagli  accertamenti  svolti  sull'assetto societario e' emerso che
tra  i  soci   della   Cobit   compare   Pasquale   Schiavone,   noto
pluripregiudicato, gia' tratto in arresto nell'ambito dell'operazione
"spartacus",  e  legato  al  clan  dei  Casalesi.  Nell'ambito  della
predetta operazione il capitale sociale della  Cobit  Sud  era  stato
assoggettato  a  sequestro preventivo, in quanto era risultato che la
costituzione dell'impresa era "frutto del reinvestimento di  illeciti
proventi".
   Anche  per  la societa' Capys Calcestruzzi, la giunta regionale ha
rilasciato, in data 2 dicembre 1994, l'autorizzazione  all'immissione
nell'atmosfera.  Tale  provvedimento favorevole e' stato adottato nei
confronti di un impianto di cui la commissione straordinaria, in data
17 febbraio 1994, a  seguito  di  accertamenti  eseguiti  dal  Nucleo
operativo  ecologico  dei  Carabinieri, aveva disposto la chiusura ad
horas.
   Anche alla Capys il sindaco di Santa Maria La  Fossa,  in  data  2
dicembre  1994,  ha  rilasciato  l'autorizzazione  allo scarico delle
acque e successivamente, con propria ordinanza in data 28 marzo 1995,
ha disposto la revoca della chiusura dell'impianto.
   La commissione d'accesso ha altresi' rilevato che  la  commissione
edilizia, in data 11 aprile 1995, aveva espresso parere favorevole al
rilascio  della concessione edilizia in sanatoria dell'impianto della
Capys "a condizione che  all'atto  del  rilascio  della  concessione"
venisse  "esibito  il titolo di proprieta' o altro titolo valido". Di
tale parere, la commissione, ha rilevato l'illegittimita'  in  quanto
al  momento  dell'esame  dell'istanza  della  concessione edilizia in
sanatoria devono essere posseduti dal richiedente tutti  i  requisiti
all'uopo previsti.
   Nel  caso  di specie la titolarita' del diritto di proprieta' o di
altri diritti sul suolo non risultano essere stati  dimostrati  dagli
interessati.  Risulta,  tuttavia, che sul predetto suolo il consiglio
comunale abbia concesso alla  Capys  il  diritto  di  superficie  con
delibera  del 12 marzo 1996, poi annullata dal CO.RE.CO. per mancanza
del necessario parere dell'UTE. Evidenti  appaiono  i  sintomi  della
preordinazione   degli   atti   del   comune   alla  regolarizzazione
dell'impianto abusivo.
   E' inoltre risultato che la commissione edilizia ha rilasciato  al
sindaco  una  concessione  edilizia in sanatoria nonostante il parere
contrario espresso dall'Enel in ordine alla costruzione, per mancanza
delle distanze minime dalle linee di alta tensione. Tra i  componenti
della  commissione  edilizia  comunale  figurano tecnici che, in base
agli accertamenti svolti dalle  competenti  autorita'  investigative,
sono  in  rapporti  di  parentela,  affinita' o stretta vicinanza con
esponenti del clan dei Casalesi e del clan dei Cantiello.
   L'opera  di  recupero  avviata,   sia   pure   tra   notevolissime
difficolta',  dalla  commissione straordinaria che ha retto l'ente in
occasione del precedente scioglimento del consiglio comunale,  sembra
essere stata vanificata.
   Il  clima  di  grave  condizionamento nel quale versa il consiglio
comunale di Santa Maria  La  Fossa,  la  cui  determinazione  risulta
assoggettata  alle  scelte  delle locali organizzazioni criminali, la
palese  inosservanza  del  principio  di  legalita'  nella   gestione
dell'ente  e  l'uso  distorto  della cosa pubblica, utilizzata per il
perseguimento di fini contrari al  pubblico  interesse,  minano  ogni
principio   di   salvaguardia   della   sicurezza   pubblica  e,  nel
compromettere le legittime aspettative della  popolazione  ad  essere
garantita   nella  fruizione  dei  diritti  fondamentali,  ingenerano
diffusa sfiducia  nella  legge  e  nelle  istituzioni  da  parte  dei
cittadini.
   La  descritta  condizione  di  assoggettamento esige un intervento
risolutore da parte dello Stato, mirato  a  rimuovere  i  legami  tra
esponenti  dell'ente  locale  e la criminalita' organizzata, a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
   Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario  provvedere,
con   urgenza,   ad   eliminare   ogni  ulteriore  deterioramento  ed
inquinamento  della  vita  amministrativa  e  democratica  dell'ente,
mediante    provvedimenti   incisivi   dello   Stato   in   direzione
dell'amministrazione comunale di Santa Maria La Fossa.
   Il prefetto di  Caserta,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge  31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di
scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa,  con  la
citata relazione.
   La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata,  in
relazione alla presenza e  all'estensione  dell'influenza  criminale,
rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia
determinata in diciotto mesi.
   Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate
nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo
scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Santa  Maria   La   Fossa
(Caserta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di
rigore.
    Roma, 20 settembre 1996
                                 Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO