A - L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI PREVISTI DALL'ART. 1/5 DELLA LEGGE N. 216/74 ----> VEDERE MODELLI DA PAG. 9 A PAG. 17 DEL S.O. <---- A2 - ISTRUZIONI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI I. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/5 1. IL CONTENUTO E LA TITOLARITA' DELL'OBBLIGO INFORMATIVO 1.1 Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5 della legge n. 216/74, sono tenuti all'invio della segnalazione alla Consob ed alla societa' partecipata entro 48 ore dall'operazione: a) tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona superano la soglia del 2% del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto in una societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni al mercato ristretto (di seguito, nel testo, tali societa' sono definite societa' quotate); b) le societa' quotate che in via diretta o per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 10% del capitale sottoscritto in una societa', italiana o estera, le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una societa' a responsabilita' limitata (di seguito, nel testo, tali societa' sono definite societa' non quotate). 1.2 Alla comunicazione per il superamento della soglia del 2% di possesso nel capitale delle societa' quotate, sono altresi' tenute le societa' fiduciarie intestatarie di azioni di dette societa' per conto di terzi, nonche' le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi gestiti. I soggetti titolari dell'obbligo di comunicazione sono da intendersi le societa' di gestione di fondi comuni, per quanto riguarda gli investimenti dei fondi gestiti, e le societa' fiduciarie, per quanto riguarda l'attivita' di intestazione di azioni per conto terzi, e non i loro eventuali soggetti controllanti. 1.3 I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione al verificarsi di successiva variazione della partecipazione nelle seguenti ipotesi: - quando la partecipazione nel capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di societa' quotate (di cui al comma a) del punto 1.1) superi in aumento o in diminuzione il limite dell'1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 2% del capitale sociale come sopra individuato. - quando la partecipazione di una societa' quotata in una societa' non quotata (di cui al comma b) del punto 1.1) superi in aumento o in diminuzione il limite del 5% del capitale sottoscritto, oppure nell'ipotesi in cui la partecipazione si riduca al di sotto del 10% del capitale sottoscritto. Tale comunicazione dovra' essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione. 1.4 La dichiarazione e' dovuta anche nei casi in cui, pur non variando in misura rilevante l'ammontare della partecipazione in capo al soggetto dichiarante, si determinano variazioni nella modalita' di detenzione della partecipazione stessa. 1.5 In ipotesi di modifiche delle sole informazioni anagrafiche rel- ative ai soggetti compresi in una precedente dichiarazione non sara' necessario compilare un nuovo modello ma e' sufficiente comunicare tali dati alla Consob ed alla societa' partecipata con una nota. 1.6 Le societa' o gli enti facenti capo a societa' o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla societa' o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla. Nell'ipotesi in cui la societa' o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n. 216/74 puo' essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le societa' controllate dal dichiarante, autonomamente tenute all'obbligo di dichiarazione. In entrambi i casi, la dichiarazione dovra' essere resa dal soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, nei termini previsti per i soggetti tenuti all'obbligo. 1.7 I soggetti che si sono avvalsi dall'esenzione, in quanto facenti capo a societa' e ad enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, o abbiano sottoscritto le dichiarazioni della controllante, qualora vengano meno queste condizioni, dovranno rendere, entro il termine di trenta giorni, una nuova autonoma comunicazione per le partecipazioni rilevanti detenute, anche se tali partecipazioni non hanno registrato variazioni. Per l'effettuazione di tale nuova comunicazione i soggetti possono avvalersi della possibilita' di esenzione o di sottoscrizione della dichiarazione del soggetto capogruppo (di cui al punto 1.6), se le relative condizioni si sono ristabilite con riferimento ad un diverso soggetto controllante. 1.8 In occasione dell'ammissione alla quotazione in borsa o alla negoziazione al mercato ristretto, la comunicazione per il superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata dai soggetti tenuti, anche se non si e' determinata alcuna variazione delle loro partecipazioni nelle societa' sulle quali vige l'obbligo di dichiarazione, dichiarando l'ammontare della partecipazione alla data di inizio delle negoziazioni. La comunicazione dovra' essere effettuata utilizzando il "modello" descritto nel titolo II delle presenti istruzioni anche se le stesse informazioni sono contenute nel prospetto informativo per l'ammissione a quotazione. 2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE 2.1 Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali il socio sia privato ex lege (ad esempio, azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime. 2.2 Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. Per le societa' cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, indipendentemente dal relativo titolo, conferenti il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare. 2.3 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione dovra' comunque essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto. 2.4 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un pool di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata pro-quota dai soggetti tenuti ai sensi di quanto indicato nei punti 1.1 caso a) e caso b). Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del pool, ciascun soggetto tenuto all'obbligo dovra' dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in pool, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. 2.5 Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovra' effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni. 2.6 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto. 2.7 Nell'ipotesi di operazioni di prestito titoli l'obbligo di comunicazione ricade sempre sul prestatore, mentre ricade sul prestatario nelle sole ipotesi in cui tale soggetto eserciti il diritto di voto inerente i titoli presi a prestito ovvero mantenga la proprieta' ed il diritto di voto dei titoli medesimi oltre la data della liquidazione. 2.8 Nell'ipotesi di operazioni che prevedono particolari vincoli contrattuali secondo i quali un soggetto proprietario di una percentuale rilevante di azioni cede ad un altro soggetto il diritto di voto inerente tali azioni, l'obbligo di dichiarazione ricade su entrambi i soggetti. 3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE 3.1 Nella comunicazione andra' indicata la data dalla quale decorre il termine di 48 ore ovvero di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Ai fini del calcolo delle 48 ore non vanno computati i giorni di borsa chiusa. Nel caso di operazioni di compravendita realizzate in borsa o nel mercato ristretto, il termine per l'invio della comunicazione decorre dalla liquidazione dell'operazione. 3.2 In caso di trasferimento per successione mortis-causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovra' farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica. In caso di liquidazione della societa' partecipata, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di cancellazione. 3.3 Nell'ipotesi in cui le variazioni della percentuale in misura superiore ai limiti previsti (1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto per le partecipazioni in societa' quotate, 5 per cento del capitale per le partecipazioni delle societa' quotate in societa' non quotate) si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovra' far riferimento alla data dell'operazione che ha determinato il superamento di detto limite. 3.4 In ipotesi di aumento a pagamento del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2444 c.c., dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale. In ipotesi di riduzione o di aumento gratuito del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del deposito della relativa delibera assembleare ai sensi dell'art. 2411 c.c.. 3.5 Nelle ipotesi delle operazioni di cui al punto 3.4, le societa' quotate dovranno portare a conoscenza del mercato le variazioni del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto superiori al cinque per cento, mediante pubblicazione di un avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. La pubblicazione deve essere effettuata nello stesso giorno in cui gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione relativa alla variazione del capitale ai sensi dell'art. 2444, ovvero, in ipotesi di riduzione o di aumento gratuito del capitale sociale, nello stesso giorno del deposito della relativa delibera assembleare ai sensi dell'art. 2411 c.c.. 3.6 In ipotesi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, scambio o vendita, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del pagamento del corrispettivo dovuto. 4. DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITA' DI INVIO 4.1 La comunicazione andra' inviata alla societa' partecipata, ed alla Consob. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R. 4.2 In ipotesi di segnalazione da effettuare entro 48 ore, si sottolinea l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob. A tale fine si raccomanda che la relativa segnalazione vanga consegnata direttamente ovvero inviata anche a mezzo telefax (ai numeri 06/8477505 o 06/8477519) o trasmessa mediante circuito telematico, entro il termine suddetto. Si precisa che l'obbligo di cui all'art. 1/5 della legge n. 216/74 si considera assolto esclusivamente mediante l'invio del modello 5. Il modello 5 e le relative istruzioni possono essere reperite presso la Libreria dello Stato e i punti vendita convenzionati. 5. REITERAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 5.1 Considerato che il nuovo sistema prevede la comunicazione delle sole variazioni delle informazioni contenute in una precedente dichiarazione, si rende necessario ricostruire una "fotografia" delle partecipazioni rilevanti alla data di entrata in vigore del nuovo modello 5. A tal fine si richiede alle societa' quotate di effettuare secondo le nuove modalita', entro trenta giorni dall'entrata in vigore del modello 5, una segnalazione contenente tutte le partecipazioni rilevanti detenute in societa' non quotate alla data del 31 dicembre 1996. In tale segnalazione dovranno essere comunicate tutte le partecipazioni quali risultano alla data dell'ultima comunicazione effettuata alla Consob ai sensi dell'art. 1/5 della legge n. 216/74, anche se le medesime hanno, da quella data, subito variazioni non rilevanti ai sensi della norma citata. II. LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI Il modello 5 si compone di quattro sezioni. Sezione 1: DICHIARAZIONE, che comprende gli elementi essenziali sul piano normativo della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identita' del soggetto "Dichiarante", che e' il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e delle "Societa' oggetto della dichiarazione", cioe' le societa' nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti. Sezione 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO, dove sono descritti i rapporti di partecipazione tra le coppie formate da tutti i soggetti compresi nella dichiarazione e le relazioni di controllo di ogni societa' partecipata rispetto al soggetto dichiarante. Sezione 3: ALLEGATI, articolati su 4 quadri aggiuntivi, contenenti elementi di specificazione dei dati contenuti nelle TAVOLE. Sezione 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO, dove sono descritte le fusioni di societa' controllate dal dichiarante o vengono comunicate le societa' di cui il dichiarante ha perso il controllo 1. LA SEZIONE DICHIARAZIONE Tale sezione e' composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione", il soggetto "Dichiarante" e le "Societa' oggetto di dichiarazione" 1.1 Il quadro 1.1 "Tipo dichiarazione" indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce: A: Partecipazioni rilevanti in societa' quotate B: Partecipazioni rilevanti di societa' quotate in societa' non quotate 1.2 Il quadro 1.2 "Dichiarante" contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia. In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che e' quella dalla quale decorrono i termini di legge per l'invio della comunicazione. La data indicata deve essere quella nella quale si e' completata l'operazione che ha determinato l'insorgere dell'obbligo di comunicazione. 1.3 Il quadro 1.3 "Societa' oggetto di dichiarazione" contiene l'indicazione delle societa' rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia. Per ogni societa' oggetto di dichiarazione devono essere indicate le azioni o quote possedute direttamente o indirettamente dal dichiarante. In particolare si deve indicare: - il numero totale di azioni o quote possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovra' tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione; - il numero di azioni o quote possedute con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria; - il numero delle azioni o quote di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto; - il numero delle azioni o quote con diritto di voto nell'assemblea ordinaria di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria. Si deve inoltre indicare il valore nominale delle azioni o quote della societa' oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse. 1.3.1 Nel caso in cui la societa' oggetto di dichiarazione sia una societa' a responsabilita' limitata, le cui quote abbiano valore non omogeneo, la descrizione della partecipazione rilevante deve essere effettuata indicando il possesso di un numero di quote pari al valore complessivo della partecipazione, espresso nella valuta di denominazione del capitale sociale, con un valore nominale unitario. Esempio: Se la societa' quotata X raggiunge una partecipazione del 15% nella societa' a responsabilita' limitata U, il cui capitale sociale complessivo e' pari a 1000, attraverso l'acquisto di tre quote che rappresentano rispettivamente il 10%, il 3% e il 2% del capitale sociale di U, la societa' X effettuera' una dichiarazione che avra' U come "societa' oggetto di dichiarazione", e indichera' come "numero totale quote possedute" 150 con valore nominale 1 e una percentuale del 15% rispetto al capitale sociale. 1.3.2 Nel campo "Causale della dichiarazione" deve essere indicato se si tratta di: 1) Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite delle percentuali rilevanti di possesso di azioni o quote (2% per le partecipazioni in societa' quotate, 10% per le partecipazioni delle societa' quotate in non quotate) per le quali il soggetto dichiarante e', in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto (Prima dichiarazione); 2) Dichiarazione da effettuare per variazioni rilevanti (superiori all'1% per le partecipazioni in societa' quotate, superiori al 5% per le partecipazioni delle societa' quotate in non quotate) di una partecipazione gia' comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie rilevanti (Variazioni successive); 3) Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale di possesso entro il limite delle percentuali rilevanti (Riduzione al di sotto delle soglie rilevanti); 4) Dichiarazione da effettuare per variazioni nel contenuto informativo di una precedente dichiarazione senza che si determini una variazione rilevante nella percentuale di partecipazione nella societa' oggetto di dichiarazione detenuta dal soggetto dichiarante: una nuova dichiarazione e' dovuta quando mutano in misura rilevante le informazioni relative ai soggetti per il tramite dei quali il dichiarante detiene le partecipazioni oggetto della comunicazione (loro identita' o ammontare della loro partecipazione), al titolo di possesso della partecipazione rilevante, alla titolarita' del diritto di voto o al contenuto degli allegati A, B, C e D. 5) Dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non gode piu' delle condizioni che hanno consentito la sua esenzione dall'obbligo di autonoma dichiarazione (in quanto consolidato) o di sottoscrivere la dichiarazione resa dal soggetto capogruppo. 1.3.3 In ipotesi di successione mortis causa, di scomparsa del soggetto dichiarante di una precedente dichiarazione a seguito di fusione o di liquidazione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1. o 2.) dovranno comunicare la riduzione al di sotto della soglia rilevante della partecipazione in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la "causale" 3. Nel caso di eredita' giacente tali obblighi sono da intendersi in capo al curatore. Nel caso di liquidazione della societa' dichiarante, gli obblighi sono da intendersi in capo al liquidatore. 1.3.4 Nel campo "Codice operazione" andra' indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione: A: Compravendita in Borsa o al mercato ristretto B: Compravendita C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi D: Successione o acquisizione a causa morte E: Pegno F: Usufrutto G: Deposito H: Riporto o Prestito titoli I: Altro 2. LA SEZIONE TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DEL CONTROLLO Tale sezione comprende le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra i soggetti previsti dall'obbligo di dichiarazione e le relazioni di controllo del dichiarante rispetto a tutte le societa' che risultano "Partecipate" all'interno delle coppie. In sede di prima dichiarazione di una partecipazione rilevante (causale 1), si devono descrivere le relazioni di partecipazione riguardanti il dichiarante, le societa' oggetto della partecipazione e tutte le eventuali societa' controllate per il tramite delle quali il dichiarante detiene indirettamente la partecipazione rilevante. In sede di variazione del contenuto di una precedente dichiarazione (causali 2, 3, 4 e 5), si devono descrivere le relazioni di partecipazione e le eventuali relazioni di controllo che risultano variate rispetto alla precedente dichiarazione e che hanno determinato l'obbligo di comunicazione, secondo le istruzioni riportate nel titolo III. Deve essere compilata una tavola per ogni relazione di partecipazione. La sezione 2. comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione di partecipazione e di controllo: il "Partecipante", la societa' "Partecipata" e le "Azioni o quote possedute". Inoltre, sono previsti due ulteriori quadri, che devono essere utilizzati per descrivere le operazioni di fusione o per segnalare la perdita di controllo su una societa' 2.1 Il quadro "Partecipante" contiene le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante o della societa' da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA. 2.2 Il quadro "Partecipata" contiene le informazioni anagrafiche sul soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre e' necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1. e il soggetto partecipato, nel campo "Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante". Sono previste quattro modalita' di controllo e l'assenza di controllo: A: Controllo di diritto B: Controllo tramite una partecipazione che consenta di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria C: Controllo tramite nomina e revoca della maggioranza degli amministratori D: Controllo tramite patto di sindacato E: Non controllo 2.2.1 La descrizione della relazione di controllo deve esprimere come la societa' partecipata e' controllata dal dichiarante o da sue controllate. Esempio: Si consideri una situazione in cui X (soggetto dichiarante) debba descrivere all'interno di una sua dichiarazione i rapporti di partecipazione e di controllo con le societa' Y e Z, supponendo che X controlli Y tramite una partecipazione del 40% che consente di esercitare un'influenza dominante e che X controlli di diritto Z tramite una partecipazione diretta del 15% ed una partecipazione indiretta del 40% detenuta da Y. Nella dichiarazione resa da X saranno descritti nelle TAVOLE il rapporto tra X e Y (40%, tipo di controllo B), il rapporto tra X e Z (15%, tipo di controllo A) e il rapporto tra Y e Z (40%, tipo di controllo A). 2.3 Il quadro "Azioni o quote possedute" contiene le informazioni necessarie per descrivere nel dettaglio ammontare e natura della partecipazione. 2.3.1 Il campo "Titolo del possesso", indica se le azioni o quote sono possedute a titolo di: - proprieta' - riportato o prestatore - riportatore o prestatario - intestazione per conto terzi - gestione di fondi comuni di investimento - pegno - usufrutto - deposito - esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da una societa' fiduciaria, per intestazione di azioni di una societa' quotata per conto terzi, o da una interposta persona si deve indicare come "Titolo di possesso: Intestazione per conto terzi", e si deve riempire l'allegato C (vedi punto 3.3 e 3.4). Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da una societa' di gestione di fondi comuni di investimento del patrimonio dei fondi gestiti in azioni di una societa' quotata, si deve indicare come "Titolo di possesso: gestione di fondi comuni di investimento". Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un soggetto che in seguito a particolari clausole contrattuali dispone del diritto di voto inerente azioni il cui possesso sia invece rimasto in capo ad un altro soggetto, si deve indicare come "Titolo di possesso: esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali". 2.3.2 Nel campo "Totale" deve essere indicato il numero di azioni possedute dal soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il "Partecipante" dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne e' privato. 2.3.2.1 Nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui "Titolo di possesso" sia proprieta' e che queste azioni siano possedute per il tramite di una societa' fiduciaria e' necessario riempire l'allegato B (vedi punto 3.2). 2.3.2.2 Se tutte o una parte delle azioni o quote della societa' partecipata sono possedute dal soggetto partecipante per il tramite di una societa' fiduciaria, l'intera partecipazione deve essere attribuita al soggetto partecipante, con il relativo "Titolo di possesso". Esempio: a) Si consideri una dichiarazione al cui interno in una TAVOLA viene descritto il rapporto di partecipazione tra A e B, con B quotata e anche "societa' oggetto di dichiarazione". Se la quota del 51% a titolo di proprieta' di A in B e' posseduta per il 30% per il tramite di una societa' fiduciaria H, la TAVOLA comprendera' A come "Partecipante", B come "Partecipata", e le azioni corrispondenti al 51% saranno riportate nella tipologia "Proprieta'". Sara' poi compilato l'allegato B (vedi istruzioni del punto 3.2). b) Si consideri una dichiarazione resa dalla societa' quotata X, al cui interno in una TAVOLA viene descritto il rapporto di partecipazione tra X e Y, con Y non quotata e anche "societa' oggetto di dichiarazione". Se la quota del 51% a titolo di proprieta' di X in Y e' posseduta per il 30% per il tramite di una societa' fiduciaria H, la TAVOLA comprendera' X come "Partecipante", Y come "Partecipata", e le azioni corrispondenti al 51% saranno riportate nella tipologia "Proprieta'". Sara' poi compilato l'allegato B (vedi istruzioni del punto 3.2) 2.3.2.3 Nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui "Titolo di possesso" sia Pegno, Usufrutto, Deposito o "Diritti di voto per vincoli contrattuali" e la societa' "Partecipata" coincide con la "Societa' oggetto di dichiarazione" del quadro 1.3 della stessa dichiarazione, e' necessario riempiere l'allegato D (vedi punto 3.5 e 3.6). 2.3.3 Nel caso in cui il titolo di possesso sia proprieta', riportato o prestatore, riportatore o prestatario, fiducia o gestione di fondi comuni di investimento e' necessario indicare, solo qualora la societa' "Partecipata" coincida con la "Societa' oggetto di dichiarazione" del quadro 1.3 della stessa dichiarazione, anche le eventuali azioni o quote per le quali il soggetto partecipante e' privato del diritto di voto. In tal caso, deve essere riempito il campo "Di cui senza voto" e deve essere compilato l'Allegato A (vedi punto 3.1) se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto (2% per le partecipazioni in societa' quotate e 10% per le partecipazioni delle societa' quotate in non quotate). 2.4 Ogni TAVOLA contiene lo spazio per l'apposizione delle firme dei legali rappresentanti delle societa' che optino per la dichiarazione a firma congiunta (vedi punto I.1.6). La firma dovra' essere apposta da tutte le societa' per le quali il rapporto di partecipazione descritto assume rilevanza ai fini dell'obbligo di comunicazione nelle sole TAVOLE in cui la societa' partecipata e' la societa' oggetto di dichiarazione. 3. LA SEZIONE ALLEGATI Gli allegati contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi a ciascuna TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI. 3.1 L'allegato A deve essere compilato se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto (2% per le partecipazioni in societa' quotate e 10% per le partecipazioni delle societa' quotate in non quotate). In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto titolare di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per le societa' estere, l'ammontare delle azioni o quote cui i diritti di voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la percentuale rispetto al capitale votante. Esempio: a) Se all'interno di una dichiarazione viene descritto il rapporto di partecipazione tra A e B, con B societa' quotata e anche "societa' oggetto di dichiarazione", in cui A detiene il 51% di B, ma il 30% e' dato in pegno con cessione del diritto di voto al soggetto M, la TAVOLA comprendera' A come "Partecipante", B come "Partecipata", nel quadro "Azioni o quote possedute" saranno indicate le azioni di B possedute a titolo di Proprieta' pari al 51% delle quali una quota pari al 30% "Senza voto" e sara' compilato l'allegato A, con M come "Soggetto titolare del diritto di voto" che possiede il 30% a titolo di "Pegno". A sua volta M dovra' effettuare una dichiarazione per aver superato il 2% di B come prima acquisizione. b) Se all'interno di una dichiarazione resa dalla societa' quotata X, viene descritto il rapporto di partecipazione tra X e Y, con Y societa' non quotata e anche "societa' oggetto di dichiarazione", in cui X detiene il 51% di Y, ma il 30% e' dato in pegno con cessione del diritto di voto al soggetto M, la TAVOLA comprendera' X come "Partecipante", Y come "Partecipata", nel quadro "Azioni o quote possedute" saranno indicate le azioni di Y possedute a titolo di Proprieta' pari al 51% delle quali una quota pari al 30% "Senza voto" e sara' compilato l'allegato A, con M come "Soggetto titolare del diritto di voto" che possiede il 30% a titolo di "Pegno". A sua volta M dovra' effettuare una dichiarazione per aver superato il 10% di Y come prima acquisizione, solo se M e' una societa' quotata. 3.2 L'allegato B deve essere compilato quando le azioni o quote in- dicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di "Proprieta'" sono possedute almeno in parte per il tramite di una fiduciaria o di una interposta persona. In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici della societa' fiduciaria o dell'interposta persona e l'ammontare delle azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di voto, solo nel caso in cui la societa' "Partecipata" della coppia cui si riferisce l'allegato coincide con la "societa' oggetto di dichiarazione". Esempio: a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto 2.3.2.2, dovra' essere compilato l'allegato B, con l'indicazione di H come "Societa' fiduciaria interposta" che possiede il 30% delle azioni di B. A sua volta H dovra' effettuare una dichiarazione per aver superato il 2% di B, che e' una societa' quotata, come prima acquisizione (vedi allegato C). b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto 2.3.2.2, dovra' essere compilato l'allegato B, con l'indicazione di H come "Societa' fiduciaria interposta" che possiede il 30% delle azioni di Y. 3.3 L'allegato C deve essere compilato nel caso di dichiarazione resa da una societa' fiduciaria o da una interposta persona, in quanto titolare di una partecipazione rilevante in una societa' quotata, che indica nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE "Intestazione per conto terzi" come titolo del possesso. In tale allegato deve essere obbligatoriamente indicato nel quadro 3.3. il "Numero di soggetti fiducianti o di interposte persone". 3.4. Nel quadro 3.4 dell'allegato C devono essere indicati, ove presenti, i fiducianti o i soggetti che hanno intestato le azioni all'interposta persona che risultino in possesso, sulla base dei rapporti intrattenuti con la societa' fiduciaria o con l'interposta persona, di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della societa' oggetto di partecipazione, indicando i loro dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote da loro intestate alla societa' fiduciaria o alla interposta persona dichiarante, indicando le azioni o quote per le quali il soggetto fiduciante o la persona che ha intestato le azioni all'interposta persona e' privo del diritto di voto. Esempio: a) Riprendendo la situazione dell'esempio a) del punto 2.3.2.2, H dovra' effettuare una dichiarazione, avendo superato il 2% in una societa' quotata, dove nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE sara' indicato il 30% detenuto da H in B a titolo di Intestazione per conto terzi e sara' compilato l'allegato C indicando nel quadro 3.3 un soggetto fiduciante, e nel quadro 3.4 i dati anagrafici di A, in quanto soggetto fiduciante, e il 30% come ammontare di azioni date in fiducia. 3.5 L'allegato D deve essere compilato nel caso di dichiarazione resa da un soggetto che indica nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE "Pegno", "Usufrutto", "Deposito o "Diritti di voto per vincoli contrattuali" come titolo del possesso. Nel quadro 3.5 deve essere indicato il "Numero di soggetti proprietari" delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal soggetto "Partecipante". 3.6 Nel quadro 3.6 dell'allegato D, devono inoltre essere indicati i soggetti proprietari delle azioni delle quali sono privati del diritto di voto che risultino in possesso, sulla base dei rapporti intrattenuti con il soggetto partecipante, di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della societa' oggetto di partecipazione (2% per le partecipazioni in societa' quotate e 10% per le partecipazioni delle societa' quotate in non quotate), indicando i loro dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote da loro possedute. Esempio: a) Riprendendo la situazione dell'esempio a) del punto 3.1, M dovra' effettuare una dichiarazione, avendo superato il 2% in una societa' quotata, dove nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE sara' indicato il 30% detenuto da M in B a titolo di Pegno e sara' compilato l'allegato D indicando nel quadro 3.5 un soggetto proprietario, e nel quadro 3.6 i dati anagrafici di A e il 30% come ammontare di azioni possedute senza voto. b) Riprendendo la situazione dell'esempio b) del punto 3.1, se M e' una societa' quotata, essa dovra' effettuare una dichiarazione, avendo superato il 10% in una societa' quotata, dove nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE sara' indicato il 30% detenuto da M in Y a titolo di Pegno e sara' compilato l'allegato D indicando nel quadro 3.5 un soggetto proprietario e nel quadro 3.6 i dati anagrafici di X e il 30% come ammontare di azioni possedute. 3.7 La compilazione dell'allegato D e' da ritenersi non obbligatoria. Peraltro, la Commissione raccomanda ai soggetti dichiaranti di compilare tale allegato, in quanto le informazioni contenute, che possono comunque essere richieste occasionalmente, sono particolarmente utili al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di comunicazione e per effettuare riscontri sulla titolarita' dei diritti di voto in merito a partecipazioni rilevanti. 4. LA SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONI E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere due tipologie di operazioni che possono interessare societa' controllate dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni nel rapporto di partecipazione descritto nelle TAVOLE della Sezione 2. 4.1 Il quadro 4.1 "Operazioni di fusione" deve essere riempito per descrivere un'operazione riguardante la fusione di societa' controllate dal dichiarante, sia nel caso che le societa' interessate siano anche societa' oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le societa' interessate siano societa' interposte tra il dichiarante e una societa' oggetto di dichiarazione. Tale quadro prevede l'indicazione del soggetto incorporante e delle societa' incorporate, nel caso di incorporazione, o della nuova societa' risultante dalla fusione e delle societa' fusa, nel caso di costituzione di una nuova societa'. Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante o risultante dalla fusione e saranno considerate azzerate le altre partecipazioni detenute nelle societa' incorporate. 4.2 Il quadro 4.2 "Dichiarazione di perdita di controllo deve essere utilizzato per comunicare la perdita di controllo rispetto in una societa' contenuta ad una precedente dichiarazione come soggetto interposto tra il dichiarante ed una societa' oggetto di dichiarazione (vedi istruzioni di cui al titolo III punto 2.2 e 3.2). 4.2.1 Il quadro 4.2 contiene lo spazio per l'apposizione delle firme dei legali rappresentanti delle societa' che optino per la dichiarazione a firma congiunta (vedi punto I.1.6) per le quali la perdita di controllo dichiarata comporta una variazione rilevante nella societa'. III. CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO I criteri per la compilazione del modello di comunicazione sono legati alla motivazione per la quale si effettua la comunicazione, rappresentata dalla "causale dichiarazione". Pertanto, per indicare le modalita' di compilazione si fara' riferimento alle situazioni corrispondenti alle diverse causali. 1. PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1) 1.1 In occasione del superamento della soglia rilevante (acquisizione di una partecipazione superiore al 2% nelle societa' quotate e superiore al 10% delle societa' quotate in non quotate), il dichiarante dovra' effettuare una comunicazione che conterra': - nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' oggetto della dichiarazione, cioe' della societa' per la quale si e' acquisita la partecipazione rilevante, riempiendo tutti i campi previsti; - nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, societa' oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le societa' incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante. Esempi: a) Il soggetto A acquisisce una partecipazione del 5% nella societa' quotata B attraverso una catena di societa' (C, D, E) tutte controllate al 51%. La dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 1, i rapporti di partecipazione tra tutte le varie coppie di soggetti e le relazioni di controllo tra il dichiarante e ogni societa' partecipata (A in C 51%, con C controllata, C in D 51%, con D controllata, D in E 51%, con E controllata, E in B 5%, con B non controllata). b) La societa' quotata X acquisisce una partecipazione del 51% nella societa' non quotata Y. Y, a sua volta, controlla sempre al 51% una catena di societa' R, S e T. T partecipa al 25% nella societa' U. La dichiarazione sara' resa da X (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in Y, R, S, T e U (societa' oggetto della dichiarazione) tutte con "causale dichiarazione" 1, i rapporti di partecipazione tra tutte le varie coppie di soggetti e le relazioni di controllo tra il dichiarante e i rimanenti soggetti (X in Y 51%, con Y controllata, in R 51%, con R controllata, R in S controllata, S in T 51%, con T controllata, T in U 25%, con U non controllata). 1.2 Nel caso in cui il soggetto dichiarante superi la soglia rilevante per il tramite di societa' controllate che, al momento dell'operazione, risultano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in altre societa' oggetto di dichiarazione, nella nuova dichiarazione con causale 1 devono essere descritti solo i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti e le relazioni di controllo rispetto al soggetto dichiarante che non fossero gia' stati inseriti dal dichiarante nell'ambito di precedenti dichiarazioni. Esempi: a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se il soggetto A acquisisce una partecipazione del 5% nella societa' quotata F attraverso la controllata E, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in F (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 1, il rapporto di partecipazione tra E ed F 5%, con F non controllata, mentre le coppie che collegano A ad E (A in C 51%, con C controllata, C in D 51%, con D controllata, D in E 51%, con E controllata) non devono essere descritte in quanto gia' indicate nella dichiarazione di A in B resa precedentemente. b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se il soggetto X acquisisce una partecipazione del 15% nella societa' non quotata P attraverso la controllata T, la dichiarazione sara' resa da X (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva del 15% posseduta indirettamente in P (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 1, il rapporto di partecipazione tra T e P 15%, con P non controllata, mentre le coppie che collegano X a T (X in Y 51%, con Y controllata, Y in R 51%, con R controllata, R in S 51%, con S controllata, S in T 51%, con T controllata) non devono essere descritte in quanto gia' indicate nella dichiarazione di X in U resa precedentemente. 1.3 La causale 1 deve essere utilizzata in occasione dell'ammissione a quotazione di una societa' per le dichiarazioni dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nella societa' neo-quotata e per le dichiarazioni per le partecipazioni rilevanti da essa detenuta in societa' non quotate. 2. VARIAZIONI SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2) 2.1 In occasione di una variazione rilevante di una partecipazione gia' dichiarata (variazione superiore all'1% per le partecipazioni nelle societa' quotate e superiori al 5% per le partecipazioni delle societa' quotate in non quotate), che non comporti il rientro al di sotto delle soglie, si dovra' effettuare una comunicazione che conterra': - nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' oggetto della dichiarazione, cioe' della societa' per la quale si e' determinata la variazione rilevante della partecipazione, e il nuovo valore della partecipazione; - nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle variazioni rispetto alla precedente dichiarazione che determinano la modifica della partecipazione rilevante nelle societa' oggetto di dichiarazione (secondo quanto indicato nel punto 2.2). 2.1.1 Nel caso in cui la variazione sia comunicata da un soggetto che in occasione della precedente dichiarazione nella stessa societa' oggetto di dichiarazione si sia avvalso della esenzione, in quanto facenti capo a societa' ed enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, o abbia sottoscritto la dichiarazione della controllante, la comunicazione dovra' essere effettuata come se si trattasse di una "prima dichiarazione" (vedi punto 1.1), indicando pero' come causale dichiarazione la variazione della partecipazione (causale 2). 2.2. In particolare, la variazione rilevante puo' essere dovuta a: 1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione diretta nella societa' oggetto di dichiarazione (cioe' le coppie la cui partecipata sia la societa' oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie, la cui partecipata sia la societa' oggetto di dichiarazione, che hanno subito una variazione; 2) acquisto di una partecipazione diretta nella societa' oggetto di dichiarazione da parte del dichiarante o di una o piu' societa' gia' controllate dal dichiarante, gia' contenute in una precedente dichiarazione effettuata dal medesimo dichiarante, che precedentemente non erano titolari diretti di partecipazioni nella societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate solo le nuove coppie che si vengono a creare in cui la partecipante e' il dichiarante o la societa' controllata dal dichiarante e la partecipata e' la societa' oggetto di dichiarazione; 3) acquisto del controllo di una o piu' societa' che direttamente o indirettamente detiene una partecipazione nella societa' oggetto di dichiarazione o primo acquisto da parte di una societa' controllata dal dichiarante che pero' non era contenuta in alcuna precedente dichiarazione. In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto. 4) perdita del controllo di una societa' che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso dovranno essere comunicate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo e, nel quadro 4.2, tutte le altre societa' precedentemente controllate e delle quali si e' conseguentemente perso il controllo. Nel caso in cui la societa' di cui si e' perso il controllo sia riportata nel quadro 1.3 della sezione 1 della stessa dichiarazione con causale 3 (rientro al di sotto delle soglie rilevanti), non e' necessario riportarle anche nel quadro 4.2. Esempi: caso 1) a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se la partecipazione di A in B passa al 10% in seguito ad un acquisto da parte di E, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva del 10% posseduta indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e la variazione intervenuta nel rapporto di partecipazione tra E e B: 10%. b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1., se la partecipazione di X in R passa al 100% in seguito ad un acquisto di Y, controllata da X, la dichiarazione sara' resa da X (soggetto dichiarante), che comunichera' la partecipazione complessiva posseduta indirettamente in R (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le variazioni intervenute nel rapporto di partecipazione tra Y e R: 100%. caso 2) a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se la partecipazione di A in B passa la 15% perche' A acquista direttamente il 5% di B e la societa' D, gia' controllata indirettamente da A, acquista il 5% di B, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva del 15% posseduta direttamente e indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le nuove coppie che si sono create (A in B 5%, con B "non controllata" e D in B 5%, con B "non controllata"). b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la partecipazione di X in U passa al 45% perche' X ha acquistato direttamente il 10% di U e la societa' S, gia' controllata indirettamente da X, acquista il 10% di U, la dichiarazione sara' resa da X (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva del 45% posseduta direttamente e indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le nuove coppie create (X in U 10%, con U non controllata e S in U 10% con U non controllata) caso 3) a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se, la partecipazione di A in B passa al 10% perche' A ha acquisito il controllo di F, con una partecipazione del 100%, che detiene una partecipazione in B del 5%, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva del 10% posseduta indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le nuove coppie che si sono venute a creare (A in F 100% con F controllata da A, e F in B 5%). Una comunicazione identica sarebbe dovuta nel caso in cui F fosse stata gia' controllata da A, ma non contenuta in alcuna dichiarazione di A, e avesse acquisito la partecipazione del 5% in B. b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se, la partecipazione di X in U passa al 40% perche' X ha acquisito il controllo di W, con una partecipazione del 100%, che detiene una partecipazione di U del 15%, la dichiarazione sara' resa da X (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione del 100% posseduta direttamente in W (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 1 e la partecipazione complessiva del 40% posseduta indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le nuove coppie che si sono venute a creare (X in W 100%, con W controllata da X, e W in U 15%). caso 4) a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del caso 3), se la partecipazione di A in B si riduce al 5% perche' A perde il controllo di E, che detiene una partecipazione in B del 5%, in seguito alla cessione di C, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e nel quadro 4.2 la perdita di controllo su C, D ed E.. b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del caso 3), se la partecipazione di X in U si riduce al 15% perche' X perde il controllo di T, che detiene una partecipazione in U del 25%, in seguito alla cessione di S da parte di R, la dichiarazione sara' resa da X (soggetto dichiarante) che comunichera' la riduzione al di sotto della soglia della partecipazione in S (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3 (vedi istruzioni al punto III.3), e in T (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3 e la partecipazione complessiva del 15% posseduta indirettamente in U (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 2, e le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione (R in S 0%, con S non controllata). 3. RIDUZIONI AL DI SOTTO DELLE SOGLIE RILEVANTI (CAUSALE 3) 3.1 Nel caso di riduzione di una partecipazione gia' dichiarata entro il limite previsto (2% in una societa' quotata, 10% per le partecipazioni di una societa' quotata in non quotata) si dovra' effettuare una dichiarazione che conterra': - nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione della societa' oggetto della dichiarazione, cioe' della societa' per la quale si e' determinata la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione; - nelle tavole della sezione 2, la descrizione delle sole coppie variate e delle eventuali variazioni nelle relazioni di controllo che hanno determinato la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti (secondo quanto indicato nel punto 3.2.). 3.2. In particolare, la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti puo' essere dovuta a: 1) variazioni del o dei rapporti di partecipazione diretta nella societa' oggetto di dichiarazione (cioe' le coppie la cui partecipata sia la societa' oggetto di dichiarazione). In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie, la cui partecipata sia la societa' oggetto di dichiarazione, che hanno subito una variazione; 2) perdita del controllo di una societa' che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere indicate nel quadro 4.2 tutte le societa' precedentemente controllate e delle quali si e' conseguentemente perso il controllo. Nel caso in cui la societa' di cui si e' perso il controllo sia riportata nel quadro 1.3 della sezione 1 della stessa dichiarazione con causale 3 (rientro al di sotto delle soglie rilevanti), non e' necessario riportarle anche nel quadro 4.2. 3) fusione o incorporazione della societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso si deve indicare nelle annotazioni che l'azzeramento e' dovuto alla fusione della societa' oggetto di dichiarazione. Se le societa' coinvolte nell'operazione di fusione sono societa' controllate dal dichiarante, si deve compilare il quadro 4.1 indicando la societa' incorporante o risultante dalla fusione e le societa' incorporate o fuse. Esempi: caso 1) a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se la partecipazione di A in B passa al di sotto del 2%, perche' E ha ridotto la sua partecipazione all'1%, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione complessiva posseduta indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3, e la variazione intervenuta nel rapporto di partecipazione tra E e B: 1%). b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la partecipazione di X in U passa al di sotto del 10%, perche' T ha ceduto la sua partecipazione, la dichiarazione sara' resa da X (soggetto dichiarante) che comunichera' la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione complessiva posseduta indirettamente in U (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3, e la variazione intervenuta nel rapporto di partecipazione tra T e U: 0%). caso 2) a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se la partecipazione di A in B passa al di sotto del 2% perche' A non ha piu' il controllo di C, che diventa partecipato solo al 30% da A, allora la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3, e nel quadro 4.2 la perdita di controllo di C, D ed E. La partecipazione rilevante in B, non piu' attribuibile ad A, risulta comunque ancora in capo alle societa' C, D ed E: se al momento dell'acquisizione della partecipazione da parte di A, queste societa' non avessero effettuato autonome dichiarazioni contestualmente a quella di A, avendo usufruito della esenzione in quanto consolidate nel bilancio di A o della possibilita' di controfirmare la dichiarazione di A, esse dovranno effettuare una dichiarazione con causale 5 (vedi istruzioni del punto 5.). b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la partecipazione di X in Y si riduce al di sotto delle soglie rilevanti, passando al di sotto del 10%, la dichiarazione sara' resa da X (soggetto dichiarante) che comunichera' la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in Y, R, S, T ed U (societa' oggetto della dichiarazione) tutte con "causale dichiarazione" 3, le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione tra tutte le varie coppie di soggetti (soltanto X in Y 0%, con Y non piu' controllata da X). caso 3) a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, con la differenza che anche C e D siano quotate, se la societa' C incorpora la societa' D, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione posseduta indirettamente in D (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3 e nel quadro 4.1 indichera' C come soggetto incorporante e D come societa' incorporata. Inoltre, dato che la scomparsa della societa' D modifica la catena di controllo che lega il dichiarante A alla societa' oggetto di dichiarazione B, anche tale societa' dovra' essere inserita nella dichiarazione nel quadro 1.3 come societa' oggetto di dichiarazione con "causale" 4. (vedi istruzioni di cui al punto III.4.3). b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la societa' R incorpora la societa' S, la dichiarazione sara' resa da X (soggetto dichiarante) che comunichera' la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione posseduta indirettamente in S (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 3 e nel quadro 4.1 indichera' R come soggetto incorporante e S come societa' incorporata. Inoltre, dato che la scomparsa della societa' S modifica la catena di controllo che lega il dichiarante X alle societa' oggetto di dichiarazione T e U, anche tali societa' dovranno essere inserite nella dichiarazione nel quadro 1.3 come societa' oggetto di dichiarazione con "causale" 4 (vedi istruzioni di cui al punto III.4.3). 4. VARIAZIONI NELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA (CAUSALE 4) 4.1 Tale causale andra' utilizzata nel caso in cui, pur non essendoci una variazione della partecipazione rilevante nella societa' oggetto di dichiarazione, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, la ripartizione della partecipazione rilevante tra i soggetti titolari diretti della partecipazione, il titolo di possesso della partecipazione rilevante, la titolarita' del diritto di voto o i soggetti riportati negli allegati. In tali casi, ai fini di una compiuta ed aggiornata ricostruzione delle strutture partecipative rilevanti ai sensi dell'art. 1/5, legge n. 216/74, la Commissione raccomanda di effettuare una comunicazione che contenga: - nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle societa' oggetto della dichiarazione, cioe' delle societa' rispetto alle quali assumono rilevanza le variazioni nelle catene, indicando la percentuale di partecipazione gia' dichiarata nella precedente comunicazione; - nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene di controllo e nelle partecipazioni nella societa' oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione (secondo quanto indicato nel punto 4.2); - negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti gia' presenti o alla comparsa di nuovi soggetti (secondo quanto indicato nel punto 4.2). Si precisa, comunque, che la comunicazione e' da intendersi obbligatoria qualora venga effettuata dal capogruppo per conto di soggetti che si avvalgono dell'esenzione di cui all'art. 1/5-ter (cfr. punto I.1.6) ma che siano autonomamente tenuti agli obblighi di comunicazione. 4.2 In particolare, si raccomanda di effettuare una dichiarazione quando, a parita' di partecipazione complessiva del dichiarante nella societa' oggetto di dichiarazione, si determinino le seguenti situazioni: 1) acquisto del controllo di una societa' che si inserisce in una catena di controllo gia' dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di controllo. in tal caso devono essere elencate le eventuali coppie non piu' esistenti a seguito dell'inserimento della nuova societa', le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto. 2) estromissione dalla catena di controllo che lega il dichiarante alla societa' oggetto di dichiarazione di una societa' che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le societa' precedentemente controllate e delle quali si e' perso il controllo. 3) ridistribuzione in misura rilevante (1% per le partecipazioni in societa' quotate, 5% per le partecipazioni delle societa' quotate in non quotate) della partecipazione nella societa' oggetto di dichiarazione tra soggetti (dichiarante, societa' controllate dal dichiarante o interposte persone) titolari diretti delle azioni o quote della societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso devono essere comunicate le coppie che hanno subito la variazione. 4) variazioni dei soggetti indicati negli allegati A, B o C, o variazione in misura rilevante (1% per le partecipazioni in societa' quotate, 5% per le partecipazioni delle societa' quotate in non quotate) delle loro partecipazioni nella societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati. 5) variazioni rilevanti (1% per le partecipazioni in societa' quotate, 5% per le partecipazioni delle societa' quotate in non quotate) nel titolo di possesso, o nella titolarita' del diritto di voto, relativamente alla partecipazione direttamente e indirettamente posseduta dal dichiarante nella societa' oggetto di dichiarazione. Esempi: caso 1) a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se la partecipazione di A in B resta al 5% ma E ha ceduto ad F, controllata direttamente da A al 100%, il 3% di B, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (E in B 2%, A in F 100%, con F controllata, F in B 3%). b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la partecipazione di X in U resta al 25% ma T ha ceduto a W, diventata controllata direttamente da X al 100%, il 12% di U, la dichiarazione sara' resa da X (soggetto dichiarante) che, oltre a comunicare come prima acquisizione (causale 1) la partecipazione del 100% in W, comunichera' la partecipazione complessiva del 25% posseduta indirettamente in U (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (T in U 13%, X in W 100%, con W controllata, W in U 12%) caso 2) a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se la partecipazione di A in B resta al 5% ma nella catena e' scomparso D, in quanto la partecipazione di E e' stata acquisita da C, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenuta nel rapporto di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (D in E 0%, con E non piu' controllata, C in E 51%). b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la partecipazione di X in U resta al 25% ma nella catene e' scomparso S che e' stato ceduta, mentre la partecipazione di T e' stata acquisita da R, la dichiarazione sara' resa da X (soggetto dichiarante) che comunichera' la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione in S con "causale dichiarazione" 3 e la partecipazione complessiva del 25% posseduta indirettamente in U (societa' oggetto della dichiarazione) e del 51% in T (societa' oggetto della dichiarazione), entrambe con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenuta nel rapporto di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (R in S 0%, con S non piu' controllata, R in T 51%). caso 3) a) Riprendendo la situazione finale dell'esempio a) del caso 1), se la partecipazione complessiva di A in B si ridistribuisce tra le societa' che gia' detenevano la partecipazione diretta, in modo tale che la quota di E in B passa dal 2% al 4% e quella di F passa dal 3% all'1%, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione diretta in B (E in B 4% e F in B 1%). b) Riprendendo la situazione finale dell'esempio b) del caso 1), se la partecipazione complessiva di X in U si ridistribuisce tra le societa' che gia' detenevano la partecipazione diretta, in modo tale che la quota di T in U passa dal 13% al 5% e quella di W passa dal 12% al 20%, la dichiarazione sara' resa da X (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva del 25% posseduta indirettamente in U (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione diretta in B (T in U 5% e W in U 20%). caso 4) a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, con la differenza che su parte delle azioni di B (il 3%), il soggetto e' privato del diritto di voto, avendole cedute in pegno ad M, se tali azioni successivamente sono cedute in pegno al soggetto N, A (soggetto dichiarante) effettuera' una comunicazione che conterra' la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione rilevante negli allegati (E in B 5% nel campo "Totale" e 3% nel campo "Di cui senza voto"), con l'allegato A in cui si indichera' che il soggetto N detiene, a titolo di pegno, il 2% dei diritti di voto su azioni di B. b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, con la differenza che su parte delle azioni di U (il 15%), il soggetto e' privato del diritto di voto, avendole cedute in pegno ad M, se tali azioni successivamente sono cedute in pegno al soggetto N, X (soggetto dichiarante) effettuera' una comunicazione che conterra' la partecipazione complessiva del 25% posseduta indirettamente in U (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione rilevante negli allegati (T in U 25% nel Totale e 15% nel campo "di cui senza voto"), con l'allegato A in cui si indichera' che il soggetto N detiene, a titolo di pegno, il 15% dei diritti di voto su azioni di U. caso 5) a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, con la differenza che la partecipazione del 5% posseduta da E in B e' detenuta in parte (il 3%), a titolo di proprieta' e in parte (il 2%) a titolo di riportato, se successivamente E acquista quest'ultima percentuale in proprieta', A (soggetto dichiarante) effettuera' una comunicazione che conterra' la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione rilevante nel titolo di possesso (E in B 5% con l'intera partecipazione a titolo di proprieta). b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, con la differenza che la partecipazione del 25% posseduta da T in U e' detenuta in parte (il 13%), a titolo di proprieta' e in parte (il 12%) a titolo di riportato, se successivamente T acquista quest'ultima percentuale in proprieta', X (soggetto dichiarante) effettuera' una comunicazione che conterra' la partecipazione complessiva del 25% posseduta indirettamente in U (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione rilevante nel titolo di possesso (T in U 5% con l'intera partecipazione a titolo di proprieta). 4.3 Operazioni di fusione di societa' controllate dal dichiarante, diverse dalla societa' oggetto di dichiarazione, o di loro incorporazione da parte del dichiarante. Nel caso in cui ci sia un'operazione di fusione riguardante societa' interposte tra il soggetto dichiarante e la societa' oggetto di dichiarazione, quindi societa' controllate dal dichiarante, oppure nel caso in cui il dichiarante incorpori una sua controllata, deve essere effettuata una comunicazione che indichi come "Causale della dichiarazione" la tipologia "4", in quanto si determina una variazione dei soggetti per il tramite dei quali il soggetto dichiarante detiene la partecipazione rilevante. 4.3.1 Nel caso in cui si tratti di una fusione per incorporazione, il soggetto dichiarante dovra' effettuare una comunicazione contenente nel quadro 4.1 l'indicazione del soggetto incorporante e delle societa' incorporate. In tal caso le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante e saranno considerate nulle le altre partecipazioni detenute nelle societa' incorporate. Esempio: a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se la societa' C incorpora la societa' D e la societa' E, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la stessa partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) comunicata nella precedente dichiarazione (5%), con "Causale della dichiarazione" la tipologia "4", e nel quadro 4.1 i soggetti interessati coinvolti nella fusione (C incorporante, D ed E incorpo- rate. La partecipazione di D in E del 51% sara' automaticamente considerata annullata e la partecipazione di E in B del 5% sara' automaticamente attribuita a C. b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la societa' R incorpora la societa' S, la dichiarazione sara' resa da X (soggetto dichiarante) che oltre a comunicare la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione in S (societa' oggetto della dichiarazione) con "Causale della dichiarazione" 3, indichera' anche T e U (societa' oggetto della dichiarazione) con "Causale della dichiarazione" 4, ripetendo le stesse partecipazioni comunicate nella precedente dichiarazione (51% in T e in 25% in U), e nel quadro 4.1 le societa' interessate dall'operazione di fusione (R incorporante con S incorporata). La partecipazione di S in T del 51% sara' automaticamente considerata annullata mentre sara' automaticamente creata la coppia R in T 51%. 4.3.2 Nel caso in cui la fusione comporti la costituzione di una nuova societa', ci si deve comportare come nel caso 4.3.1 considerando il nuovo soggetto come soggetto incorporante e le societa' che partecipano alla fusione come societa' incorporante e si deve indicare in una apposita TAVOLA il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la societa' costituita con la fusione. Esempio a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio a) del punto III.1.1, se le societa' D ed E si fondano dando vita ad nuova societa' G, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la stessa partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) comunicata nella precedente dichiarazione (5%), con "Causale della dichiarazione" la tipologia "4", nel quadro 4.1 i soggetti interessati coinvolti nella fusione (G societa' risultante dalla fusione, D ed E fuse) e nei quadri 2.1, 2.2 e 2.3 la descrizione del nuovo rapporto di partecipazione che si viene a creare tra C e G (C in G 51% con G controllata). La partecipazione di C in D del 51%, di D in E del 51% e di E in B del 5% saranno automaticamente considerate annullate e la partecipazione di E in B del 5% sara' automaticamente attribuita a G. b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio b) del punto III.1.1, se la societa' R e la societa' S si fondono dando vita ad una nuova societa' Z, la dichiarazione sara' resa da X (soggetto dichiarante) che oltre a comunicare la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione in S e R (societa' oggetto della dichiarazione) con "Causale della dichiarazione" 3 e la prima acquisizione di Z (con causale 1), indichera' anche T e U (societa' oggetto della dichiarazione) con "Causale della dichiarazione" 4, ripetendo le stesse partecipazioni comunicate nella precedente dichiarazione (51% in T e 25% in U), e le coppie interessate dall'operazione di fusione (Z incorporante con R incorporata e Z incorporante con S incorporata, Y in Z 51%, con Z controllata). La partecipazione di R in S del 51% e di S in T del 51% saranno automaticamente considerate annullate mentre sara' automaticamente creata la coppia Z in T 51%. 5. DICHIARAZIONE PER CESSAZIONE DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ESENZIONE O LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL CAPOGRUPPO 5.1 Nel momento in cui un soggetto che, risultando gia' titolare di una partecipazione rilevante, pur non variando in misura rilevante tale partecipazione si viene a trovare nelle condizioni di non godere piu' delle condizioni che hanno consentito le sua esenzione dall'obbligo di autonoma dichiarazione (in quanto consolidato) o di sottoscrivere la dichiarazione resa dal soggetto capogruppo, questi dovra' rendere una nuova dichiarazione che conterra': - nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle societa' oggetto della dichiarazione, cioe' delle societa' alle quali si riferiscono le partecipazioni rilevanti, indicando la percentuale di partecipazione; - nelle tavole della sezione 2, la descrizione di tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, societa' oggetto della partecipazione e eventuali soggetti interposti) e le relazioni di controllo di tutte le societa' incluse nella dichiarazione, rispetto al soggetto dichiarante. 5.2 Nel caso di dichiarazioni rese con causale 5, come data dell'operazione da indicare nel quadro 1.2 della sezione 1 deve essere indicata quella in cui si e' determinata la cessazione delle condizioni per l'esenzione o la sottoscrizione della dichiarazione del capogruppo. Esempio: Riprendendo la situazione descritta nell'esempio del punto 3.2 caso 2), in cui A ha dichiarato la riduzione al di sotto delle soglie rilevanti della partecipazione in B, avendo perso il controllo di C, la partecipazione rilevante in B, non piu' attribuibile ad A, risulta comunque ancora in capo alle societa' C, D ed E: se al momento dell'acquisizione della partecipazione da parte di A, queste societa' non avessero effettuato autonome dichiarazioni contestualmente a quella di A, avendo usufruito della esenzione in quanto consolidate nel bilancio di A o della possibilita' di controfirmare la dichiarazione di A, esse dovranno effettuare una dichiarazione con causale 5, contestualmente alla dichiarazione di riduzione al di sotto delle soglie rilevanti di A. La dichiarazione sara' resa da C (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 5, i rapporti di partecipazione tra tutte le varie coppie di soggetti e le relazioni di controllo tra il dichiarante e ogni societa' partecipata (C in D 51%, con D controllata, D in E 51%, con E controllata, E in B 5%, con B non controllata). Le societa' D ed E hanno la possibilita' di essere esentate dall'obbligo di dichiarazione se sono consolidate nel bilancio di C o di controfirmare tale dichiarazione. Se pero' il controllo di C e' stato assunto da un altro soggetto G, che diventa titolare della partecipazione rilevante in B e che dovra' effettuare una nuova dichiarazione come prima acquisizione (causale 1), anche C potra' usufruire della possibilita' di essere esentata dall'obbligo di dichiarazione se e' consolidata nel bilancio di G o di controfirmare tale dichiarazione. APPENDICI APPENDICE 1 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI ESEMPI PRESENTATI NEL TITOLO III DELLE ISTRUZIONI Sono presentati gli esempi contenuti nel titolo III delle istruzioni sotto forma grafica e con una scheda sintetica che rappresenta gli elementi essenziali delle dichiarazioni connesse alle situazioni mostrate. Nel grafico e' presentata la situazione prima dell'operazione (ex ante) e dopo l'operazione (ex post). Nell'Appendice 1A sono presentati gli esempi relativi alle partecipazioni rilevanti detenute nelle societa' quotate (indicati nelle istruzioni come esempi a). Nell'Appendice 1B sono invece presentati gli esempi relativi alle partecipazioni rilevanti delle societa' quotate in societa' non quotate (indicati nelle istruzioni come esempi b). Le societa' con un riquadro a riga doppia sono societa' quotate, quelle con riquadro a riga singola sono societa' non quotate. ----> VEDERE APPENDICE 1 DA PAG. 52 A PAG. 61 DEL S.O. <---- APPENDICE 2 TRACCIATO RECORD PER LE DICHIARAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO Di seguito viene descritto il tracciato record utilizzabile per la comunicazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 in formato elettronico, dettagliando i vari tipi record, il loro contenuto informativo e la sequenza attesa per il trattamento. PECULIARITA' Ogni comunicazione viene inviata con un file contenente caratteri ASCII. Il tracciato record utilizzato per le dichiarazioni in formato elettronico ricalca nelle linee generali il modello cartaceo predisposto per la comunicazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5. Sono definiti i tipi record: - DICHIARAZIONE - OGGETTO DI DICHIARAZIONE - PARTECIPAZIONE - AZIONI PARTECIPAZIONE - TITOLARE DIRITTO DI VOTO - AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO - FIDUCIA INTERPOSTA - NUMERO FIDUCIANTI - FIDUCIANTE - NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI - EFFETTIVO PROPRIETARIO - FUSIONE - PERDITA DI CONTROLLO L'unica eccezione rispetto al modello cartaceo e' costituito dalla presenza nei record precedenti dei soli identificativi dei soggetti fisici e giuridici e non dei dati corrispondenti. Questi ultimi vengono comunicati tramite i tipi record: - SOGGETTO FISICO - SOGGETTO GIURIDICO L'identificativo del soggetto e' un campo numerico di max 6 cifre, che individua univocamente il soggetto all'interno della comunicazione. I tipi record definiti sono descritti di seguito in termini di: - Campo: nome del campo - Tipo: tipo di dato (Num = Numerico; Alfa = Alfanumerico) - Lun: Lunghezza e precisione (N.B. 6,3 = 6 byte di cui 3 decimali; esempio: 45,2% deve essere reso 045200) - Valore: l'eventuale valore che il campo puo' assumere - Null: indica se il campo puo' assumere valore nullo (Y) o meno (N) N.B. I dati di tipo Alfa vanno allineati a sinistra del campo e riempiti a destra con spazi. I dati di tipo Num vanno allineati a destra del campo e riempiti a sinistri con zeri. TIPO RECORD 01 DICHIARAZIONE Contiene le informazioni relative alla dichiarazione | | | | | | | Campo | Tipo | Lun. | Valore | Null | | | | | | | | | | | | | | Tipo Record | Num | 2 | 01 | N | | | | | | | | | | | | | | In Quotata | Alfa | 1 | X | Y | | | | | | | | | | | | | | Di Quotata | Alfa | 1 | X | Y | | | | | | | | | | | | | | ID Dichiarante | Num | 6 | | N | | | | | | | | | | | | | | Data Operazione | Num | 8 | (*) | N | | | | | | | | | | | | | | Osservazioni | Alfa | 255 | | Y | | | | | | | * in formato DDMMYYY TIPO RECORD 02 OGGETTO DI DICHIARAZIONE Contiene le informazioni relative alla societa' oggetto di dichiarazione | | | | | | | Campo | Tipo | Lun. | Valore | Null | | | | | | | | | | | | | | Tipo Record | Num | 2 | 02 | N | | | | | | | | | | | | | | ID Oggetto | Num | 6 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Votanti | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Ordinarie | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Votanti CV | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Ordinarie CV | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Votanti | Num | 6,3 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Ordinarie | Num | 6,3 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Votanti CV | Num | 6,3 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Ordinarie CV | Num | 6,3 | | N | | | | | | | | | | | | | | Valore Nominale | Num | 14,2 | | N | | | | | | | | | | | | | | Valuta | Alfa | 30 | | N | | | | | | | | | | | | | | Causale dichiarazione | Num | 1 | 1-5 | N | | | | | | | | | | | | | | Codice Operazione | Alfa | 1 | A-I | N | | | | | | | TIPO RECORD 03 PARTECIPAZIONE Contiene le informazioni relative alla partecipazione | | | | | | | Campo | Tipo | Lun. | Valore | Null | | | | | | | | | | | | | | Tipo Record | Num | 2 | 03 | N | | | | | | | | | | | | | | ID Partecipante | Num | 6 | | N | | | | | | | | | | | | | | ID Partecipata | Num | 6 | | N | | | | | | | | | | | | | | Rapporto di Controllo | Alfa | 1 | A-E | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Votanti | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Ordinarie | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Votanti SV | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Ordinarie SV | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Votanti | Num | 6,3 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Ordinarie | Num | 6,3 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Votanti SV | Num | 6,3 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Ordinarie SV | Num | 6,3 | | N | | | | | | | TIPO RECORD 04 AZIONI PARTECIPAZIONE Contiene le informazioni relative al numero di azioni possedute suddivise per titolo di possesso | | | | | | | Campo | Tipo | Lun. | Valore | Null | | | | | | | | | | | | | | Tipo Record | Num | 2 | 04 | N | | | | | | | | | | | | | | Titolo di Possesso | Num | 1 | 1-9 (*) | N | | | | | | | | | | | | | | Azioni o Quote Votanti | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Azioni o Quote Ordinarie | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Azioni o Quote Votanti SV | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Azioni o Quote Ordinarie SV | Num | 11 | | N | | | | | | | (*) I titoli di possesso previsti sono: 1 Proprieta' 2 Riportato 3 Riportatore 4 Intestazione per Conto Terzi 5 Gestione di Fondi Comuni 6 Pegno 7 Usufrutto 8 Deposito 9 Diritto di voto per vincoli contrattuali TIPO RECORD 05 TITOLARE DIRITTO DI VOTO Contiene le informazioni relative al soggetto titolare diritto di voto | | | | | | | Campo | Tipo | Lun. | Valore | Null | | | | | | | | | | | | | | Tipo Record | Num | 2 | 05 | N | | | | | | | | | | | | | | ID Titolare diritto di voto | Num | 6 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Votanti | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Ordinarie | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Votanti | Num | 6,3 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Ordinarie | Num | 6,3 | | N | | | | | | | TIPO RECORD 06 AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO Contiene le informazioni relative al numero di azioni di cui si dispone del diritto di voto suddivise per titolo di possesso | | | | | | | Campo | Tipo | Lun. | Valore | Null | | | | | | | | | | | | | | Tipo Record | Num | 2 | 06 | N | | | | | | | | | | | | | | Titolo di Possesso | Num | 1 | 2, 3, 5, | N | | | | | 6, 7, 9 | | | | | | (*) | | | | | | | | | | | | | | | Azioni o Quote Votanti | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Azioni o Quote Ordinarie | Num | 11 | | N | | | | | | | (*) vedi definizione dei titoli di possesso al rigo record 04 TIPO RECORD 07 FIDUCIARIA INTERPOSTA Contiene le informazioni relative alla societa' fiduciaria interposta | | | | | | | Campo | Tipo | Lun. | Valore | Null | | | | | | | | | | | | | | Tipo Record | Num | 2 | 07 | N | | | | | | | | | | | | | | ID Fiduciaria | Num | 6 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Votanti | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Ordinarie | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Votanti SV | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Ordinarie SV | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Votanti | Num | 6,3 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Ordinarie | Num | 6,3 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Votanti SV | Num | 6,3 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Ordinarie SV | Num | 6,3 | | N | | | | | | | TIPO RECORD 08 NUMERO FIDUCIANTI Contiene le informazioni relative al numero di soggetti che hanno ceduto l'intestazione | | | | | | | Campo | Tipo | Lun. | Valore | Null | | | | | | | | | | | | | | Tipo Record | Num | 2 | 08 | N | | | | | | | | | | | | | | Numero Fiducianti | Num | 3 | | N | | | | | | | TIPO RECORD 09 SOGGETTO FIDUCIANTE Contiene le informazioni relative al soggetto fiduciante | | | | | | | Campo | Tipo | Lun. | Valore | Null | | | | | | | | | | | | | | Tipo Record | Num | 2 | 09 | N | | | | | | | | | | | | | | ID Fiduciante | Num | 6 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Votanti | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Ordinarie | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Votanti SV | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Ordinarie SV | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Votanti | Num | 6,3 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Ordinarie | Num | 6,3 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Votanti SV | Num | 6,3 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Ordinarie SV | Num | 6,3 | | N | | | | | | | TIPO RECORD 10 NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI Contiene le informazioni relative al numero di effettivi proprietari | | | | | | | Campo | Tipo | Lun. | Valore | Null | | | | | | | | | | | | | | Tipo Record | Num | 2 | 10 | N | | | | | | | | | | | | | | Numero Effettivi Proprietari| Num | 3 | | N | | | | | | | TIPO RECORD 11 EFFETTIVO PROPRIETARIO Contiene le informazioni relative all'effettivo proprietario delle azioni delle quali e' privato del diritto di voto | | | | | | | Campo | Tipo | Lun. | Valore | Null | | | | | | | | | | | | | | Tipo Record | Num | 2 | 11 | N | | | | | | | | | | | | | | ID Effettivo Proprietario | Num | 6 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Votanti | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Totale Ordinarie | Num | 11 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Votanti | Num | 6,3 | | N | | | | | | | | | | | | | | Percentuale Ordinarie | Num | 6,3 | | N | | | | | | | TIPO RECORD 12 FUSIONE Contiene le informazioni relative alla operazione di fusione | | | | | | | Campo | Tipo | Lun. | Valore | Null | | | | | | | | | | | | | | Tipo Record | Num | 2 | 12 | N | | | | | | | | | | | | | | ID Incorporante | Num | 6 | | N | | | | | | | | | | | | | | ID Incorporata 1 | Num | 6 | | N | | | | | | | | | | | | | | ID Incorporata .. | Num | 6 | | N | | | | | | | | | | | | | | ID Incorporata N | Num | 6 | | N | | | | | | | TIPO RECORD 13 PERDITA DI CONTROLLO Contiene le informazioni relative alla perdita di controllo da parte del dichiarante | | | | | | | Campo | Tipo | Lun. | Valore | Null | | | | | | | | | | | | | | Tipo Record | Num | 2 | 13 | N | | | | | | | | | | | | | | ID Soggetto | Num | 6 | | N | | | | | | | TIPO RECORD 14 SOGGETTO FISICO Contiene le informazioni relative a un soggetto fisico | | | | | | | Campo | Tipo | Lun. | Valore | Null | | | | | | | | | | | | | | Tipo Record | Num | 2 | 14 | N | | | | | | | | | | | | | | ID Soggetto | Num | 6 | | N | | | | | | | | | | | | | | Cognome | Alfa | 50 | | N | | | | | | | | | | | | | | Nome | Alfa | 30 | | N | | | | | | | | | | | | | | Sesso | Alfa | 1 | M, F | N | | | | | | | | | | | | | | Luogo di Nascita | Alfa | 50 | | N | | | | | | | | | | | | | | Data di Nascita | Num | 8 | (*) | N | | | | | | | | | | | | | | Codice Fiscale | Alfa | 16 | (**) | Y | | | | | | | | | | | | | | Numero Iscrizione CCIAA | Num | 10 | | Y | | | | | | | | | | | | | | Sigla Provincia iscrizione | Alfa | 2 | | Y | | CCIAA | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comune di Residenza | Alfa | 50 | | N | | | | | | | | | | | | | | Via e frazione | Alfa | 50 | | N | | | | | | | | | | | | | | C.A.P. | Num | 5 | | Y | | | | | | | | | | | | | | Sigla Provincia | Alfa | 2 | | Y | | | | | | | | | | | | | | Stato | Alfa | 50 | | N | | | | | | | | | | | | | | Telefono | Alfa | 20 | | N | | | | | | | (*) in formato DDMMYYYY (**) obbligatorio per soggetti di cittadinanza italiana TIPO RECORD 15 SOGGETTO GIURIDICO Contiene le informazioni relative a un soggetto giuridico | | | | | | | Campo | Tipo | Lun. | Valore | Null | | | | | | | | | | | | | | Tipo Record | Num | 2 | 15 | N | | | | | | | | | | | | | | ID Soggetto | Num | 6 | | N | | | | | | | | | | | | | | Ragione Sociale | Alfa | 100 | | N | | | | | | | | | | | | | | Sigla Sociale | Alfa | 10 | | N | | | | | | | | | | | | | | Forma Giuridica | Alfa | 6 | | N | | | | | | | | | | | | | | Data di Costituzione | Num | 8 | (*) | N | | | | | | | | | | | | | | Codice Fiscale | Alfa | 11 | (**) | Y | | | | | | | | | | | | | | Numero Iscrizione CCIAA | Num | 10 | (**) | Y | | | | | | | | | | | | | | Sigla Provincia iscrizione | Alfa | 2 | (**) | Y | | CCIAA | | | | | | | | | | | | | | | | | | Comune della sede legale | Alfa | 50 | | N | | | | | | | | | | | | | | Via e frazione | Alfa | 50 | | N | | | | | | | | | | | | | | C.A.P. | Num | 5 | | Y | | | | | | | | | | | | | | Sigla Provincia | Alfa | 2 | | Y | | | | | | | | | | | | | | Stato | Alfa | 50 | | N | | | | | | | | | | | | | | Telefono | Alfa | 20 | | N | | | | | | | (*) in formato DDMMYYYY (**) obbligatorio per soggetti di cittadinanza italiana SEQUENZA DEI RECORD I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza: DICHIARAZIONE OGGETTI DI DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONI E RELATIVI ALLEGATI PARTECIPAZIONE AZIONI PARTECIPAZIONE TITOLARE DIRITTO DI VOTO AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO FIDUCIARIA INTERPOSTA NUMERO FIDUCIANTI FIDUCIANTE NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI EFFETTIVO PROPRIETARIO FUSIONI PERDITE DI CONTROLLO BNF delle comunicazioni ex art. 5 <modello> ::- <dichiarazione> <oggetto di dichiarazione>+ <partecipazione e allegati>+ <fusione>* <perdita di controllo>* <soggetto>+ <dichiarazione> ::- record-01 <oggetto di dichiarazione> ::- record-02 <partecipazione e allegati> ::- record-03 (record-04) + <allegato A> * <allegato B> * <allegato C> * <allegato D> * <allegato A> :: - record-05 (record-06) + <allegato B> :: - record-07 <allegato C> :: - record-08 (record-09) * <allegato D> :: - record-10 (record-11) * <fusione> :: - record-12 <perdita di controllo> :: - record-13 <soggetto> :: - record-14 | record-15 B - L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI PREVISTI DALL'ART. 1/5-BIS DELLA LEGGE N. 216/74 B1 - LO SCHEMA 5-BIS I. LA STRUTTURA DELLO SCHEMA 1. Soggetto dichiarante 2. Societa' partecipata 3. Eventuali soggetti interposti 4. Nominativo della/e controparte/i nell'operazione (il nominativo dovra' essere indicato qualora la controparte sia tenuta agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 1/5 o 1/5-bis) 5. Data dell'operazione 6. Tipo dell'operazione 7. Categoria, numero e valore nominale delle azioni oggetto dell'operazione e percentuale rispetto al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto 8. Totale azioni possedute (distinguere il titolo del possesso) 9. In ipotesi di accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto indicare, in aggiunta ai dati di cui ai punti da 1 a 8: a) la percentuale totale di azioni per le quali esista l'accordo; b) la percentuale di azioni detenute dal dichiarante nell'ambito dell'accordo; c) il nominativo degli altri soggetti che partecipano all'accordo. 10. In ipotesi di accordo in virtu' del quale si possono acquistare azioni di propria iniziativa indicare, in aggiunta ai dati di cui ai punti da 1 a 8: a) il nominativo del/i partecipante/i all'accordo; b) i termini dell'accordo. B2 - ISTRUZIONI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI I. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ART. 1/5-BIS 1. IL CONTENUTO E LA TITOLARITA' DELL'OBBLIGO INFORMATIVO 1.1 Ai sensi del primo comma dell'art. 1/5-bis della legge n. 216/74, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che, in via diretta o indiretta, superano le soglie del 10, 20, 33, 50 e 75 per cento del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto di societa' quotate o riducono la propria partecipazione al di sotto delle menzionate soglie devono darne comunicazione alla Consob e alla societa' partecipata. Ad analoga comunicazione sono altresi' tenute le societa' fiduciarie intestatarie di azioni di dette societa' per conto di terzi. 1.2 In ipotesi di modifiche delle sole informazioni anagrafiche rel- ative ai soggetti compresi in una precedente dichiarazione non sara' necessario effettuare una nuova comunicazione ma e' sufficiente comunicare tali dati alla Consob ed alla societa' partecipata con una nota. 1.3 Le societa' o gli enti facenti capo a societa' o enti tenuti alla redazione di un bilancio consolidato sono esentate dall'obbligo di effettuare un'autonoma comunicazione qualora quest'ultima venga resa dalla societa' o ente capogruppo ovvero dalla persona fisica che la controlla. Nell'ipotesi in cui la societa' o ente capogruppo non rediga un bilancio consolidato, l'obbligo di cui all'art. 1/5, legge n. 216/74 puo' essere assolto con una comunicazione effettuata dal solo soggetto capogruppo, o dalla persona fisica che lo controlla, a condizione che la comunicazione medesima sia sottoscritta congiuntamente da tutte le societa' che si pongono, all'interno della catena partecipativa, tra il soggetto dichiarante e la societa' partecipata. 1.4 Qualora i soggetti interposti si avvalgano dall'esenzione di cui al precedente punto 1.3, i soggetti capogruppo o la persona fisica che li controlla dovranno effettuare la comunicazione nei termini cui sarebbe tenuto il diretto partecipante. Esempio Il soggetto A controlla le societa' B e C che detengono rispettivamente una percentuale del 15% e del 10% del capitale della societa' D con azioni quotate in borsa. Qualora B acquisti un ulteriore 6% del capitale di D, la comunicazione, da effettuare in quanto B ha superato la soglia del 20%, potra' essere resa da A, anche se la sua partecipazione complessiva (pari al 31%) non ha superato alcuna soglia rilevante. 1.5 In occasione dell'ammissione alla quotazione in borsa o alla negoziazione al mercato ristretto, la comunicazione per il superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata dai soggetti tenuti, anche se non si e' determinata alcuna variazione delle loro partecipazioni nelle societa' sulle quali vige l'obbligo di dichiarazione, comunicando l'ammontare della partecipazione alla data di inizio delle negoziazioni. La comunicazione dovra' essere effettuata utilizzando lo schema 5-bis anche se le stesse informazioni sono contenute nel prospetto informativo per l'ammissione a quotazione. 2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE 2.1 Ai fini del calcolo della percentuale si applica il comma 2 dell'art. 1/5, secondo quanto riportato nel titolo I punto 2. delle istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 1/5. 2.2 Ai fini del calcolo della percentuale si tiene conto anche delle azioni possedute da altri soggetti con i quali si e' concluso, direttamente o indirettamente, un accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto. In tal caso, le azioni sindacate possedute da ciascun soggetto vanno sommate a quelle sindacate possedute da altri soggetti aderenti all'accordo; qualora il totale delle azioni sindacate superi una delle soglie rilevanti ciascun soggetto sara' tenuto autonomamente all'obbligo di segnalazione, anche se il suo possesso non sia rilevante ai fini dell'applicazione della norma. Una nuova comunicazione dovra' essere effettuata da ciascuno dei soggetti aderenti qualora per effetto dell'acquisto o della dismissione anche di uno solo dei soggetti, il totale della percentuale sindacata superi o si riduca al di sotto di una delle soglie rilevanti. 2.3 Sempre ai fini del calcolo della percentuale si tiene conto anche delle azioni che in virtu' di accordi stipulati, direttamente o indirettamente, si possano acquistare in borsa o fuori borsa di propria iniziativa. In tali casi l'obbligo decorre dalla data dell'accordo, nell'ipotesi in cui il diritto d'acquisto non venga esercitato, il soggetto sara' tenuto a comunicare nei termini la riduzione della partecipazione al di sotto della soglia rilevante. 3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE 3.1 Il termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione e' di due giorni dal momento in cui si e' avuta conoscenza, ovvero date le circostanze si sarebbe dovuto avere conoscenza, degli effetti obbligatori dell'atto, compiuto in borsa o fuori borsa, anche se gli effetti reali si verificano successivamente. Ai fini del calcolo dei due giorni non vanno computati i giorni di borsa chiusa. 3.2 In ipotesi di aumento a pagamento del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione del capitale sociale. In ipotesi di riduzione o di aumento gratuito del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data dell'assemblea che ha adottato la relativa delibera. 3.3 In ipotesi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, scambio o vendita l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dalla data di pubblicazione dei risultati dell'offerta, ovvero nei casi in cui fosse necessario attendere i risultati del riparto, dalla data di conoscenza dei medesimi. 4. DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITA' D'INVIO 4.1 La comunicazione andra' inviata alla societa' partecipata, e alla Consob. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente ovvero inviate a mezzo telefax, entro il termine di cui al punto 3.1. Le comunicazioni a mezzo telefax dovranno essere confermate per lettera da recapitare alla Consob entro il termine di 7 giorni; nello stesso termine e con le stesse modalita' potranno essere comunicate eventuali rettifiche e integrazioni a comunicazioni gia' inviate. IL CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLO SCHEMA 1/5-BIS 1. Soggetto dichiarante: - andra' riportato, se persone fisiche: nome , domicilio, codice fiscale, numero di telefono; se persone giuridiche o societa' di persone: denominazione e ragione sociale, sede, codice fiscale, numero di telefono. 2. Societa' partecipata: - andranno indicati i seguenti dati: denominazione e ragione sociale, sede, codice fiscale, numero, valore nominale e categorie delle azioni rappresentanti il capitale sottoscritto con diritto di voto quale risulta dall'atto costitutivo. 3. Eventuali soggetti interposti: - dovranno essere indicate le societa' controllate, le societa' fiduciarie, o le interposte persone che detengono direttamente una quota nella societa' partecipata o che siano comunque autonomamente tenute all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1/5-bis. Per ogni soggetto dovranno essere indicati gli stessi dati richiesti per il soggetto dichiarante. 4. Nominativo della/e controparte/i all'operazione: - andra' indicato il nominativo della/e controparte/i solo qualora questi ultimi siano autonomamente tenuti agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 1/5 o 1/5-bis e cio' sia conosciuto o conoscibile da parte del soggetto dichiarante. 5. Data dell'operazione: - andra' indicata la data dell'operazione. Qualora l'operazione dovesse essere perfezionata in un momento successivo, specificare anche tale data. 6. Tipo dell'operazione: - andra' indicato se trattasi di compravendita, in borsa o fuori borsa, negozi di pegno, usufrutto ecc. 7. Categoria, numero e valore nominale delle azioni oggetto dell'operazione e percentuale rispetto al capitale rappresentato da azioni con diritto di voto: - i dati richiesti andranno riferiti alle azioni oggetto dell'operazione. 8. Totale azioni possedute: - andra' indicato il numero totale delle azioni, distinte per categorie, possedute dal soggetto rapportandolo in termini percentuali al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto. Occorrera' inoltre precisare il titolo del possesso. 9. In ipotesi di accordo scritto per l'esercizio concertato dei diritti di voto: - si dovra' indicare la percentuale totale delle azioni per le quali esiste l'accordo e la percentuale detenuta dal dichiarante nell'ambito dell'accordo. La percentuale di azioni detenute dal dichiarante nell'ambito dell'accordo potra' o meno coincidere con il totale delle azioni possedute dal dichiarante stesso e con il numero delle azioni oggetto dell'operazioni. Il nominativo degli altri soggetti aderenti all'accordo dovra' essere indicato anche se uno o piu' di essi non siano autonomamente tenuti alla comunicazione di cui all'art. 1/5, si precisa che il soggetto aderente all'accordo in base al quale venga superata una delle soglie di cui all'art. 15-bis, ma che possieda unitariamente una percentuale inferiore al 2% del capitale con diritto di voto di una societa' quotata, sara' tenuto ad effettuare esclusivamente la comunicazione di cui all'art. 1/5-bis e non anche quella di cui all'art. 1/5. 10. In ipotesi di accordo in virtu' del quale si possono acquistare azioni di propria iniziativa: - andra' indicato, oltre al nominativo del partecipante all'accordo, il tipo di accordo, nonche' i termini e le modalita' previsti per l'acquisizione. III. AVVISO DA PUBBLICARE DA PARTE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA 1. La societa' partecipata deve informare il pubblico della comunicazione ricevuta. A tal fine deve essere pubblicato un avviso su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. L'avviso deve contenere tutti gli elementi presenti nella comunicazione. 3. L'avviso deve essere avviato alla Consob contestualmente all'invio agli organi di stampa, indicando il nome dei quotidiani e la data di pubblicazione. IV. INTERRELAZIONI TRA GLI ARTT. 1/5 ED 1/5-BIS Gli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 1/5 ed 1/5-bis della legge n. 216/74 devono essere assolti con due distinte dichiarazioni tenendo conto dei rispettivi termini. Pertanto, la comunicazione effettuata in base al disposto di cui all'art. 1/5-bis non sostituisce quella dovuta ai sensi dell'art. 1/5, e viceversa.