Art. 3. Cessione di attivita' del Banco Il Banco di Napoli procedera', previa autorizzazione della Banca d'Italia, alla cessione pro soluto a una societa' del gruppo di crediti e altre attivita' secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 497. In particolare la cessione avra' ad oggetto crediti in sofferenza o comunque ad andamento anomalo, anche provenienti da societa' del gruppo; la cessione potra' avere ad oggetto anche partecipazioni, nonche' altre attivita' o rapporti rivenienti da operazioni di finanziamento. Informazioni piu' dettagliate sulla cessione e sulle relative condizioni nonche' sulla societa' cessionaria e il suo funzionamento saranno fornite ai soggetti ammessi alla procedura di dismissione ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. La cessione avverra' ai valori risultanti dalla contabilita' del Banco. Le eventuali perdite subite dal Banco derivanti da finanziamenti e altri interventi effettuati a favore della societa' cessionaria saranno coperte ai sensi del decreto-legge n. 497. La cessione e' subordinata alla sottoscrizione da parte del Tesoro dell'aumento di capitale di cui all'art. 1.