Art. 3.
                   Cessione di attivita' del Banco
  Il Banco di Napoli procedera', previa  autorizzazione  della  Banca
d'Italia,  alla  cessione  pro  soluto  a  una societa' del gruppo di
crediti e altre attivita' secondo quanto previsto dall'art. 3,  comma
6, del decreto-legge n. 497.
  In particolare la cessione avra' ad oggetto crediti in sofferenza o
comunque  ad  andamento  anomalo,  anche  provenienti da societa' del
gruppo; la cessione potra' avere  ad  oggetto  anche  partecipazioni,
nonche'  altre  attivita'  o  rapporti  rivenienti  da  operazioni di
finanziamento. Informazioni piu' dettagliate sulla cessione  e  sulle
relative  condizioni  nonche'  sulla  societa'  cessionaria  e il suo
funzionamento saranno fornite ai soggetti ammessi alla  procedura  di
dismissione ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.
  La  cessione  avverra'  ai valori risultanti dalla contabilita' del
Banco.  Le  eventuali  perdite  subite   dal   Banco   derivanti   da
finanziamenti  e  altri interventi effettuati a favore della societa'
cessionaria saranno coperte ai sensi del decreto-legge n. 497.
  La cessione e' subordinata alla sottoscrizione da parte del  Tesoro
dell'aumento di capitale di cui all'art. 1.