Art. 8.
                            Due diligence
  L'aggiudicatario potra' completare  l'esame  della  situazione  del
gruppo  Banco  di  Napoli  (due  diligence) nel termine di due mesi e
potra' rivedere  il  prezzo  di  aggiudicazione,  nei  termini,  alle
condizioni  e  con  le  procedure  che saranno indicati nel documento
informativo di cui all'art.  5,  comma  1,  nel  caso  in  cui  venga
accertata  una  situazione  del Banco notevolmente discorde da quella
sulla  base  della  quale  e'  stata  formulata  l'offerta,  per   la
sopravvenienza di fatti nuovi imprevedibili ovvero per l'emersione di
fatti non previamente conosciuti o conoscibili.
  Qualora  il  prezzo  rivisto  ai  sensi  del  comma  precedente sia
inferiore alla seconda migliore offerta  presentata  al  sensi  degli
articoli  6  e 7 del presente decreto il Tesoro potra' aggiudicare la
vendita al soggetto che ha presentato tale seconda migliore offerta e
che presenti una nuova offerta piu' alta del 5% del  prezzo  rivisto,
ovvero dichiari di mantenere ferma detta seconda migliore offerta; la
nuova  offerta  o la conferma dell'offerta presentata dovra' avvenire
entro il termine di decadenza di venti giorni e sulla base della  due
diligence  effettuata  ai sensi del comma 1 che dovra' essere messa a
disposizione; nel caso in cui la seconda migliore offerta  sia  stata
presentata da piu' soggetti si adotta la procedura di cui all'art. 7,
comma  4,  che  sara'  svolta  tra i soggetti che hanno presentato la
seconda migliore offerta, fermo restando che  il  termine  di  cinque
giorni si applica solo agli eventuali rilanci.
  Fermo  comunque  l'obbligo  dell'aggiudicatario  di  acquistare  la
partecipazione al prezzo definito secondo la procedura descritta  nei
commi  precedenti, il Tesoro alienera' la partecipazione a condizione
che il prezzo finale  di  aggiudicazione  sia  ritenuto  congruo  dal
consulente  incaricato  dal  Tesoro, sulla base della valutazione del
Banco effettuata  dal  medesimo  consulente  secondo  la  prassi  del
mercato   e   sempreche'   sia   stata   rilasciata  l'autorizzazione
all'acquisto da parte della Banca d'Italia.
  Il presente degreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 ottobre 1996
                                                  Il Ministro: CIAMPI