IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
                              (Art. 4)
  Il marchio di identificazione previsto dal decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  317/1996  sostituisce tutti i marchi ufficiali
apposti per le diverse finalita' ed acquista cosi' il valore di unico
marchio ufficiale.
  L'animale si considera identificato esclusivamente quando  tutti  i
componenti del codice identificativo sono presenti e leggibili.
Specie bovina.
  L'identificazione  degli  animali  della  specie bovina avviene nei
termini  previsti  dal  regolamento  con  una  marca  conforme   alle
tipologie  di cui all'allegato 6 (marca auricolare di tipo standard -
figura a; marca auricolare a punzonatura - figura b).
  L'utilizzo della marca auricolare "a  punzonatura"  e'  consigliato
per gli animali importati in grosse partite e destinati all'ingrasso.
  L'utilizzo  di  marche a punzonatura potra' essere effettuato anche
nel caso in cui le marche di tipo  standard  non  siano  disponibili:
cio' potra' comunque avvenire solo per un periodo transitorio.
  Ogni  capo  viene  identificato  per mezzo dell'applicazione di una
marca all'orecchio sinistro.
  La marca e' costituita da due parti,  conformi  a  quanto  previsto
negli  allegati  6a e 6b, ed il punto di unione deve essere costruito
in modo che la marca non possa essere riutilizzata una volta aperta.
  Il materiale di costruzione e' in  plastica  flessibile  di  colore
giallo  e  deve recare stampata in modo indelebile la dicitura "IT" e
lo stemma della Repubblica italiana.
  Le  scritte,  di  colore  nero,  dovranno   essere   indelebili   e
preferibilmente stampate con tecnologia laser.
  Indicativamente  i  caratteri riportati sulle marche avranno almeno
le seguenti dimensioni:
    a) marca auricolare tipo standard:
    codice ISTAT del comune, sigla provincia, codice azienda: mm 5;
    anno di  nascita,  numero  progressivo  aziendale  identificativo
dell'animale: mm 25;
    b) marca auricolare tipo "a punzonatura":
    parte A: sigla provincia: mm. 7; anno di nascita o di apposizione
della  marca  (punzonabile):  mm. 15 numero progressivo del capo: mm.
20;
    parte B: caratteri punzonabili da utilizzarsi  per  riportare  il
codice  ISTAT del comune, il numero progressivo dell'azienda, lettere
da utilizzarsi per codifica delle aziende quando in numero  superiore
a  999  per  comune.  Il  codice  aziendale  puo'  anche  essere gia'
preimpresso a stampa.
  Per le lettere da utilizzarsi ai fini della codifica  dell'anno  di
nascita  o  di  apposizione  della  marca  auricolare  vedasi tabella
riportata nell'allegato 6a.
  Per  la  tipologia  di   numerazione   da   utilizzarsi   ai   fini
dell'identificazione  di  bovini  in aziende con piu' di 1000 capi da
identificare per anno si veda la nota 1 dell'Allegato 6.
  Analoga  numerazione sara' utilizzata per l'attribuzione del codice
aziendale.
  Si noti che la  lettera  relativa  all'anno  di  nascita  e'  stata
prevista   con   un  carattere  punzonabile  al  fine  di  consentire
l'utilizzo delle marche per un periodo di due anni.
  Considerato  che  in  Italia  sono  attualmente  operative  aziende
configurate  come  "centri  di  smistamento  dei vitelli da ingrasso"
importati da Paesi terzi, i servizi veterinari delle  aziende  unita'
sanitarie locali competenti territorialmente, sentito il parere delle
regioni  o  delle  province  autonome, possono consentire, al fine di
pervenire ad un razionale  utilizzo  dei  codici  di  identificazione
disponibili,  la  movimentazione  dei  vitelli  verso  le  aziende di
ingrasso  di   ultima   destinazione   dove   verranno   identificati
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996.
Tale  movimentazione  deve  avvenire  adottando precisi provvedimenti
sanitari (vincolo  sanitario)  per  l'identificazione  a  destino  da
riportare  sul  Mod.  4 ed in modo da mantenere una connessione con i
documenti che hanno scortato gli animali all'atto della  introduzione
in Italia.
  L'identificazione di tali vitelli nell'azienda di destinazione deve
essere effettuata improrogabilmente entro 30 giorni dalla data in cui
gli   animali   hanno  superato  i  controlli  previsti  dal  decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
  Il sistema di identificazione dei bovini e' completato,  a  regime,
da  un  documento  di  identificazione  del  bovino conforme a quanto
previsto all'allegato 7, in tre copie con matrice  depositata  presso
l'autorita'  preposta  al  rilascio,  che viene consegnata al momento
della fornitura delle marche auricolari. Quando le marche presentano,
oltre  al  codice  alfanumerico,  un  codice  di  lettura   a   barre
quest'ultimo  dovra'  essere  riportato  sul  predetto  documento  di
identificazione.
  A regime nel momento in cui vengono applicate le marche  auricolari
ai  bovini,  il  detentore  responsabile  degli  animali  provvede  a
compilare ed inviare al servizio veterinario dell'ASL competente  per
territorio copia del "documento di identificazione del bovino" di cui
all'allegato  7.  La  trasmissione  delle  schede alla azienda unita'
sanitaria locale competente avverra' almeno  con  cadenza  mensile  e
comunque prima dello spostamento dei capi.
  Tale  documento  di identificazione, deve essere previsto anche per
gli animali introdotti dai Paesi membri dell'Unione europea,  animali
che,  come  noto,  mantengono  il  marchio di identificazione apposto
all'origine (art. 7, comma 1).
 Specie suina
  Il criterio di identificazione degli animali della specie suina  fa
riferimento  a  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 317/1996, Allegato II, e alle disposizioni emanate fino
ad oggi ed in particolare quelle ai fini della profilassi della peste
suina classica.
  Pertanto i suini dovranno  essere  identificati  con  un  tatuaggio
sull'orecchio  sinistro  o, in alternativa ove previsto (Allegato II,
punto 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996),  sulla
parte  esterna delle cosce, con caratteri aventi un'altezza minima di
5 millimetri sia per le lettere che per le cifre.
  Il  numero  di  caratteri  di cui si compone il codice previsto dal
regolamento e' 10 di cui 8 per il codice aziendale (3  cifre:  codice
ISTAT  del  comune  ove  e' ubicata l'azienda, 2 lettere: sigla della
provincia, 3 cifre: numero progressivo assegnato all'azienda) e 2 per
la sigla IT.
  Il suddetto codice potra' essere seguito da un ulteriore  carattere
stabilito  per  l'identificazione  del  mese  di  nascita  dei  suini
allevati  in  aziende  aderenti  ad  un  consorzio  di  tutela  della
denominazione  di  origine dei prosciutti ufficialmente riconosciuto.
L'utilizzo della suddetta tipologia di identificazione dovra'  essere
notificata  ai  servizi  veterinari  delle  aziende  unita' sanitarie
locali territorialmente competenti anche tramite  l'allegato  modello
Richiesta di registrazione di azienda.
Specie ovi-caprina
  Il  sistema di identificazione degli ovi-caprini oltre al tatuaggio
alla grassella o all'orecchio (realizzato  in  inchiostro  di  colore
nero   o  verde  per  gli  animali  appartenenti  a  razze  con  cute
pigmentata) riportante la sigla IT ed il  codice  aziendale,  prevede
l'attribuzione di un numero individuale di identificazione da apporsi
all'orecchio  sinistro,  in  alternativa  tramite tatuaggio o bottone
auricolare realizzato in plastica di colore  giallo  e  costruito  in
modo da non consentirne il riutilizzo.
  Nel  caso dell'utilizzo di quest'ultimo sistema di identificazione,
in sostituzione del tatuaggio all'orecchio, su tale  supporto  dovra'
essere  riportato  in  modo  indelebile  ed  in colore nero almeno il
numero progressivo individuale assegnato all'animale nonche' la sigla
della provincia.
               SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE ALTERNATIVI
                    ADOTTATI IN VIA SPERIMENTALE
  In via sperimentale, previo assenso del Ministero della  sanita'  e
su  proposta  dei  servizi  veterinari delle regioni e delle province
autonome, sara' possibile ricorrere all'identificazione degli animali
delle specie  bovina,  ovi-caprina  e  suina  per  mezzo  di  sistemi
tecnologicamente  innovativi  in  ausilio  ai  sistemi  di  marcatura
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996.
               ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI MARCHI
  I  servizi  veterinari  delle   aziende   U.S.L.   competenti   per
territorio,  sentite  le  esigenze  degli allevatori, stabiliscono la
quantita' di marchi necessari per soddisfare al massimo il fabbisogno
trimestrale di ogni azienda registrata.
  Le regioni e le province autonome provvedono affinche' le modalita'
per l'approvvigionamento dei marchi siano uniformi e  coordinate  sul
territorio  di  competenza e nel caso in cui tali attivita' non siano
espletate dai  servizi  veterinari  delle  aziende  U.S.L.  vi  siano
garanzie  di  sicurezza  ed affidabilita' nonche' di accesso ai dati.
Resta  comunque  la  responsabilita'  dei  servizi  veterinari  delle
aziende  U.S.L.  sull'affidabilita'  dei  dati relativi al patrimonio
zootecnico delle specie considerate dal decreto del Presidente  della
Repubblica n. 317/1996 sul territorio di competenza.
  In   tal   senso   ed   al   fine   di  pervenire  al  piu'  presto
all'informatizzazione dei  dati  relativi  all'identificazione  degli
animali,  i  servizi  veterinari  regionali, sulla base di specifiche
funzionali che saranno determinate dal Ministero  della  sanita',  si
dotano  di  un  sistema di gestione dati automatizzato verificando in
tal senso tutte le possibilita'.
  Si  evidenzia  che  tale  sistema  di  gestione  delle informazioni
relative all'identificazione degli animali  oltre  a  fornire  valide
garanzie  sotto  il profilo sanitario sara' di valido aiuto anche per
gli aspetti zootecnici dando modo di creare  banche  dati  a  valenza
regionale e nazionale.
  Al  riguardo  si  ritiene indispensabile, soprattutto al fine della
gestione delle banche dati, prevedere la costituzione o  comunque  di
sviluppare  i  collegamenti  in rete delle diverse unita' di gestione
dei  dati  relativi  all'identificazione  degli   animali   ed   alla
registrazione  delle aziende facendo capo ad un nodo regionale che si
reputa  opportuno  localizzare  presso  gli  osservatori   o   centri
epidemiologici veterinari regionali.
  Nel   caso   di   smarrimento   o  deterioramento  della  marca  di
identificazione  il  detentore  (o  l'operatore  quando  trattasi  di
mercati,  decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 art. 3,
comma 8) provvedera' ad applicare un nuovo  marchio  conformemente  a
quanto previsto all'art. 4, comma 4.
  All'apposizione  della  nuova  marca corrispondera' la compilazione
del  registro  di  azienda:  la  trascrizione  dovra'  consentire  di
costituire   un   nesso  con  la  marca  precedentemente  appartenuta
all'animale. Sara' inoltre necessaria la  compilazione  di  un  nuovo
"documento   di   identificazione   del   bovino"   e  la  successiva
trasmissione all'azienda U.S.L. competente della  stessa,  unitamente
alla copia del documento relativo alla precedente marca auricolare in
modo da comunicare l'avvenuta sostituzione della stessa.
  Sara'   cura   dell'azienda  U.S.L.  che  riceve  il  documento  di
identificazione  del  bovino  rimarcato  modificare   la   situazione
anagrafica  dell'azienda  ovvero  comunicare  all'azienda  U.S.L.  di
origine degli animali, se diversa, l'avvenuta variazione.
  In  mancanza  di  disposizioni  specifiche  da  parte  dei  servizi
veterinari   degli  assessorati  regionali  alla  sanita'  i  servizi
veterinari delle aziende U.S.L. dovranno trasmettere alla  regione  o
alla  provincia  autonoma, almeno con cadenza annuale, l'elenco delle
aziende presenti nel territorio con i relativi codici aziendali e con
la specifica delle specie e della consistenza numerica degli  animali
allevati.  Si  ricorda che dovranno essere trasmessi anche i rapporti
informativi  sullo  stato  di  applicazione  della  registrazione   e
identificazione  degli  animali  di  cui  all'art. 12 comma 3, che si
ritengono, soprattutto nella fase di prima applicazione  del  decreto
del  Presidente  della Repubblica n.  317/1996 di notevole importanza
per il corretto avvio del sistema di identificazione e  registrazione
del bestiame.
  Le regioni e le province autonome comunicano ogni anno al Ministero
della  sanita'  -  Dipartimento  alimenti  nutrizione e della sanita'
pubblica veterinaria i dati aggregati relativi alla tipologia ed alla
consistenza degli allevamenti o inerenti quant'altro verra'  ritenuto
di  interesse  in  ambito  nazionale.  Cio'  fino  a quando non sara'
costituita  una  unita'  di  aggregazione  automatizzata  a   livello
centrale,  con  possibilita'  di  accesso  alla  rete  nel caso fosse
necessario avere informazioni specifiche.
  Il sistema di identificazione e registrazione del bestiame messo in
atto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 fornisce
dati che servono a fini anche diversi da quelli sanitari (ad  esempio
la  gestione  dei  premi  zootecnici):  si  rappresenta  pertanto  la
necessita'   che   alcuni  dati  siano  resi  disponibili  per  altre
amministrazioni secondo apposite istruzioni che verranno emanate  dal
Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali di intesa
con il Ministero della sanita'.
FLUSSO INFORMATIVO PREVISTO PER L'IDENTIFICAZIONE E LA
  REGISTRAZIONE INDIVIDUALE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE
  BOVINA.
  Ferma restando la necessita'  di  una  fase  transitoria  di  prima
applicazione,  il  sistema  messo  in atto prevede che per ogni marca
auricolare di identificazione per i bovini, sia del  tipo  "standard"
sia   del   tipo   "a  punzonatura",  fornita  al  detentore,  dovra'
corrispondere un  documento  di  identificazione  in  tre  copie  con
matrice che rimane depositata presso l'autorita' che ha provveduto al
rilascio,  stampata  su carta autocopiante e conforme all'Allegato 7,
gia' recante, prestampato o compilato a  mano  a  cura  del  servizio
veterinario   della   azienda   U.S.L.,   il   codice  identificativo
dell'animale  nonche'  se  trattasi  di   nuova   identificazione   o
sostituzione.
 La  prima  copia, debitamente compilata dal detentore, dovra' essere
inviata o consegnata al servizio  veterinario  della  azienda  U.S.L.
competente  successivamente all'apposizione della marca auricolare al
bovino  (iscrizione  dell'animale  all'anagrafe).   L'operazione   di
iscrizione  del  bovino all'anagrafe aziendale verra' effettuata ogni
qualvolta verra' data comunicazione ai servizi veterinari  delle  ASL
dell'introduzione  di  bovini  nelle  aziende  registrate  cosi' come
previsto dalle norme vigenti.
  La seconda copia potra' essere allegata dal detentore degli animali
al registro  aziendale  e  comunque  dovra'  accompagnare  il  bovino
durante  i  suoi spostamenti. Sul documento devono essere riportati i
codici aziendali (codice ISTAT, sigla provincia,  numero  progressivo
assegnato  all'azienda)  di  tutte le aziende in cui gli animali sono
stati introdotti in ordine cronologico.
  Nel momento in cui il capo viene  macellato  e  comunque  entro  30
giorni   per  macellazione  ordinaria  e  immediatamente  per  quelli
provenienti da operazione di risanamento la scheda verra' inviata dal
veterinario responsabile  dello  stabilimento  di  macellazione  alla
azienda U.S.L. competente territorialmente sull'ultima azienda in cui
e'  stato  stabulato  l'animale:  la  scheda  di  ritorno costituira'
l'elemento sulla cui base viene aggiornata  l'anagrafe  del  bestiame
(cancellazione dell'animale dall'anagrafe).
  La  cancellazione dei bovini dall'anagrafe aziendale da parte delle
aziende U.S.L. potra' avvenire anche a seguito della comunicazione di
avvenuta movimentazione degli animali basandosi  sulla  registrazione
delle  informazioni  contenute nel Modello 4 redatto al momento dello
spostamento degli animali.
  La terza copia potra' essere utilizzata per altri fini  secondo  le
istruzioni impartite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali di intesa con il Ministero della sanita'.
  Stante  che tale documento e' destinato a diventare, con successivo
provvedimento, vero e proprio documento ufficiale  di  identita'  del
bovino,  anche  sulla  base  di  decisioni in divenire da parte della
Unione europea, e' opportuno prevedere, se possibile,  che  la  copia
destinata  a  seguire  l'animale  come  documento di identita' sia di
materiale  piu'  consistente (ad esempio cartoncino), mentre le altre
copie potranno essere anche delle veline.
  I servizi veterinari delle regioni e delle province autonome curano
affinche' la veste grafica del documento sia uniforme sul  territorio
di  competenza;  le informazioni che vi debbono essere riportate sono
almeno quelle di cui all'Allegato 7 e, per quanto riguarda la  "lista
codici  aziendali"  relativa alle aziende nelle quali un animale puo'
essere detenuto o transitare nel corso della sua vita, si avra'  cura
affinche'  oltre al codice dell'azienda di destinazione, vi sia anche
la data di partenza (dati che sono entrambi da compilare a  cura  del
detentore  di  partenza),  nonche'  la data di arrivo da compilarsi a
cura del detentore di destinazione.   Cio' consentira' di  avere  una
nozione   precisa   dei   movimenti   dell'animale  che  puo'  essere
riscontrata inoltre tramite i Modelli 4 sia sul registro  di  azienda
che presso i servizi veterinari delle aziende U.S.L.
                          COMPITI REGIONALI
                    E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI
  Le  autorita'  veterinarie degli assessorati alla sanita' regionali
devono predisporre l'aggregazione dei dati raccolti presso le diverse
aziende U.S.L. in una banca dati regionale che deve essere  correlata
all'attivita'   funzionale   degli   osservatori   epidemiologici   o
coincidere con questi ultimi. Data l'estrema importanza rivestita sia
sotto l'aspetto  sanitario  che  zootecnico  dei  dati  e  la  futura
necessita'  di  fruizione da parte di strutture correlate tra loro in
ambito nazionale, si sottolinea il  rilievo  che  potrebbe  avere  la
predisposizione    di   un   sistema   informatizzato   di   gestione
dell'anagrafe del bestiame.
  Si rappresenta che le strutture  degli  osservatori  epidemiologici
veterinari  devono  essere  adeguatamente  potenziate  ove esistenti,
mentre e' opportuno provvedere alla loro istituzione in tempi  rapidi
da  parte  delle  regioni e province autonome che ne risultino ancora
sprovviste. A tale proposito si richiama  quanto  stabilito  per  gli
osservatori  o  centri epidemiologici veterinari all'art. 1, comma 4,
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270  (riordinamento  degli
istituti  zooprofilattici  sperimentali),  nonche' quanto riportato a
proposito  degli  stessi  osservatori  sulle  linee  guida   per   la
riorganizzazione  della  sanita' pubblica veterinaria nell'ambito del
Dipartimento di  prevenzione,  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 31 del 9 febbraio 1996.
                      IRREGOLARITA' RISCONTRATE
                      E MODALITA' SANZIONATORIA
  Le  sanzioni relative alla mancata applicazione di norme specifiche
previste dal regolamento saranno emanate con apposito provvedimento.
  Sono  applicabili,  nel   caso   di   mancata   identificazione   o
certificazione  le  norme  a  cui  il  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 317/1996 fa riferimento, sostituendo solo le  modalita'
ma  non gli obblighi gia' previsti dai provvedimenti preesistenti che
comunque prevedono una forma di identificazione degli animali.
  Fra i provvedimenti succitati attualmente in vigore si segnalano  a
titolo  di  esempio e per i fini dell'attivita' di controllo le norme
seguenti:
   D.P.R.  8  febbraio  1954,  n.   320:   Regolamento   di   polizia
veterinaria;
   Legge  9  giugno  1964,  n.  615, e successive modifiche. Bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
   Decreto 18 ottobre 1991, n. 427.  Regolamento  per  la  profilassi
della peste suina ciassica;
   D.Lgs.   27   gennaio   1992,  n.  118.  Attuazione  di  direttive
81/602/CEE, 85/358/CEE, 86/469/CEE, 88/146/CEE,  88/299/CEE  relative
al  divieto  di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e
tireostatica  nelle  produzioni  animali,  nonche'  alla  ricerca  di
residui negli animali e nelle carni fresche;
   D.M.  2  luglio  1992,  n.  453.  Regolamento concernente il piano
nazionale  per  l'eradicazione  della  brucellosi  negli  allevamenti
ovi-caprini;
   D.M.  27  agosto  1994,  n.  651. Regolamento concernente il piano
nazionale per la  eradicazione  della  brucellosi  negli  allevamenti
bovini;
   D.M.  15  dicembre  1995, n. 592. Regolamento concernente il piano
nazionale per la eradicazione  della  tubercolosi  negli  allevamenti
bovini e bufalini;
   D.P.R.  30  dicembre  1992,  n.  556. Regolamento per l'attuazione
della  direttiva  91/68/CEE  relativa  alle  condizioni  di   polizia
sanitaria  da  applicare  negli  scambi  intracomunitari  di  ovini e
caprini;
   D.Lgs.  30  gennaio  1993,  n.  28.  Attuazione  della   Direttiva
89/662/CEE  relativa  ai  controlli veterinari e zootecnici di taluni
animali vivi e su  prodotti  di  origine  animale  applicabili  negli
scambi intracomunitari;
   D.Lgs.  3 marzo 1993, n. 93. Attuazione della direttiva 90/675/CEE
e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari  su
prodotti  e  animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella
C.E.;
   Decreto 2 maggio 1996, n. 358. Regolamento  concernente  il  piano
nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica.
  In   merito  a  quanto  specificato  all'art.  8  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  317/1996  si  rappresenta  che  le
informazioni relative alla movimentazione di animali non accompagnati
da  un  certificato  o  da  un  documento previsto dalla legislazione
veterinaria, citate all'art. 8, fanno riferimento in  particolare  ai
verbali  di  accertamento  di  violazioni  al  decreto legislativo 30
gennaio 1993, n. 28, al decreto legislativo 30 gennaio 1993,  n.  27,
ed  inoltre  a  qualsiasi  eventuale informazione scaturita nel corso
delle indagini.