IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI (Art. 4) Il marchio di identificazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 sostituisce tutti i marchi ufficiali apposti per le diverse finalita' ed acquista cosi' il valore di unico marchio ufficiale. L'animale si considera identificato esclusivamente quando tutti i componenti del codice identificativo sono presenti e leggibili. Specie bovina. L'identificazione degli animali della specie bovina avviene nei termini previsti dal regolamento con una marca conforme alle tipologie di cui all'allegato 6 (marca auricolare di tipo standard - figura a; marca auricolare a punzonatura - figura b). L'utilizzo della marca auricolare "a punzonatura" e' consigliato per gli animali importati in grosse partite e destinati all'ingrasso. L'utilizzo di marche a punzonatura potra' essere effettuato anche nel caso in cui le marche di tipo standard non siano disponibili: cio' potra' comunque avvenire solo per un periodo transitorio. Ogni capo viene identificato per mezzo dell'applicazione di una marca all'orecchio sinistro. La marca e' costituita da due parti, conformi a quanto previsto negli allegati 6a e 6b, ed il punto di unione deve essere costruito in modo che la marca non possa essere riutilizzata una volta aperta. Il materiale di costruzione e' in plastica flessibile di colore giallo e deve recare stampata in modo indelebile la dicitura "IT" e lo stemma della Repubblica italiana. Le scritte, di colore nero, dovranno essere indelebili e preferibilmente stampate con tecnologia laser. Indicativamente i caratteri riportati sulle marche avranno almeno le seguenti dimensioni: a) marca auricolare tipo standard: codice ISTAT del comune, sigla provincia, codice azienda: mm 5; anno di nascita, numero progressivo aziendale identificativo dell'animale: mm 25; b) marca auricolare tipo "a punzonatura": parte A: sigla provincia: mm. 7; anno di nascita o di apposizione della marca (punzonabile): mm. 15 numero progressivo del capo: mm. 20; parte B: caratteri punzonabili da utilizzarsi per riportare il codice ISTAT del comune, il numero progressivo dell'azienda, lettere da utilizzarsi per codifica delle aziende quando in numero superiore a 999 per comune. Il codice aziendale puo' anche essere gia' preimpresso a stampa. Per le lettere da utilizzarsi ai fini della codifica dell'anno di nascita o di apposizione della marca auricolare vedasi tabella riportata nell'allegato 6a. Per la tipologia di numerazione da utilizzarsi ai fini dell'identificazione di bovini in aziende con piu' di 1000 capi da identificare per anno si veda la nota 1 dell'Allegato 6. Analoga numerazione sara' utilizzata per l'attribuzione del codice aziendale. Si noti che la lettera relativa all'anno di nascita e' stata prevista con un carattere punzonabile al fine di consentire l'utilizzo delle marche per un periodo di due anni. Considerato che in Italia sono attualmente operative aziende configurate come "centri di smistamento dei vitelli da ingrasso" importati da Paesi terzi, i servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali competenti territorialmente, sentito il parere delle regioni o delle province autonome, possono consentire, al fine di pervenire ad un razionale utilizzo dei codici di identificazione disponibili, la movimentazione dei vitelli verso le aziende di ingrasso di ultima destinazione dove verranno identificati conformemente al decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996. Tale movimentazione deve avvenire adottando precisi provvedimenti sanitari (vincolo sanitario) per l'identificazione a destino da riportare sul Mod. 4 ed in modo da mantenere una connessione con i documenti che hanno scortato gli animali all'atto della introduzione in Italia. L'identificazione di tali vitelli nell'azienda di destinazione deve essere effettuata improrogabilmente entro 30 giorni dalla data in cui gli animali hanno superato i controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. Il sistema di identificazione dei bovini e' completato, a regime, da un documento di identificazione del bovino conforme a quanto previsto all'allegato 7, in tre copie con matrice depositata presso l'autorita' preposta al rilascio, che viene consegnata al momento della fornitura delle marche auricolari. Quando le marche presentano, oltre al codice alfanumerico, un codice di lettura a barre quest'ultimo dovra' essere riportato sul predetto documento di identificazione. A regime nel momento in cui vengono applicate le marche auricolari ai bovini, il detentore responsabile degli animali provvede a compilare ed inviare al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio copia del "documento di identificazione del bovino" di cui all'allegato 7. La trasmissione delle schede alla azienda unita' sanitaria locale competente avverra' almeno con cadenza mensile e comunque prima dello spostamento dei capi. Tale documento di identificazione, deve essere previsto anche per gli animali introdotti dai Paesi membri dell'Unione europea, animali che, come noto, mantengono il marchio di identificazione apposto all'origine (art. 7, comma 1). Specie suina Il criterio di identificazione degli animali della specie suina fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996, Allegato II, e alle disposizioni emanate fino ad oggi ed in particolare quelle ai fini della profilassi della peste suina classica. Pertanto i suini dovranno essere identificati con un tatuaggio sull'orecchio sinistro o, in alternativa ove previsto (Allegato II, punto 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996), sulla parte esterna delle cosce, con caratteri aventi un'altezza minima di 5 millimetri sia per le lettere che per le cifre. Il numero di caratteri di cui si compone il codice previsto dal regolamento e' 10 di cui 8 per il codice aziendale (3 cifre: codice ISTAT del comune ove e' ubicata l'azienda, 2 lettere: sigla della provincia, 3 cifre: numero progressivo assegnato all'azienda) e 2 per la sigla IT. Il suddetto codice potra' essere seguito da un ulteriore carattere stabilito per l'identificazione del mese di nascita dei suini allevati in aziende aderenti ad un consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti ufficialmente riconosciuto. L'utilizzo della suddetta tipologia di identificazione dovra' essere notificata ai servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali territorialmente competenti anche tramite l'allegato modello Richiesta di registrazione di azienda. Specie ovi-caprina Il sistema di identificazione degli ovi-caprini oltre al tatuaggio alla grassella o all'orecchio (realizzato in inchiostro di colore nero o verde per gli animali appartenenti a razze con cute pigmentata) riportante la sigla IT ed il codice aziendale, prevede l'attribuzione di un numero individuale di identificazione da apporsi all'orecchio sinistro, in alternativa tramite tatuaggio o bottone auricolare realizzato in plastica di colore giallo e costruito in modo da non consentirne il riutilizzo. Nel caso dell'utilizzo di quest'ultimo sistema di identificazione, in sostituzione del tatuaggio all'orecchio, su tale supporto dovra' essere riportato in modo indelebile ed in colore nero almeno il numero progressivo individuale assegnato all'animale nonche' la sigla della provincia. SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE ALTERNATIVI ADOTTATI IN VIA SPERIMENTALE In via sperimentale, previo assenso del Ministero della sanita' e su proposta dei servizi veterinari delle regioni e delle province autonome, sara' possibile ricorrere all'identificazione degli animali delle specie bovina, ovi-caprina e suina per mezzo di sistemi tecnologicamente innovativi in ausilio ai sistemi di marcatura previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996. ASSEGNAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI MARCHI I servizi veterinari delle aziende U.S.L. competenti per territorio, sentite le esigenze degli allevatori, stabiliscono la quantita' di marchi necessari per soddisfare al massimo il fabbisogno trimestrale di ogni azienda registrata. Le regioni e le province autonome provvedono affinche' le modalita' per l'approvvigionamento dei marchi siano uniformi e coordinate sul territorio di competenza e nel caso in cui tali attivita' non siano espletate dai servizi veterinari delle aziende U.S.L. vi siano garanzie di sicurezza ed affidabilita' nonche' di accesso ai dati. Resta comunque la responsabilita' dei servizi veterinari delle aziende U.S.L. sull'affidabilita' dei dati relativi al patrimonio zootecnico delle specie considerate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 sul territorio di competenza. In tal senso ed al fine di pervenire al piu' presto all'informatizzazione dei dati relativi all'identificazione degli animali, i servizi veterinari regionali, sulla base di specifiche funzionali che saranno determinate dal Ministero della sanita', si dotano di un sistema di gestione dati automatizzato verificando in tal senso tutte le possibilita'. Si evidenzia che tale sistema di gestione delle informazioni relative all'identificazione degli animali oltre a fornire valide garanzie sotto il profilo sanitario sara' di valido aiuto anche per gli aspetti zootecnici dando modo di creare banche dati a valenza regionale e nazionale. Al riguardo si ritiene indispensabile, soprattutto al fine della gestione delle banche dati, prevedere la costituzione o comunque di sviluppare i collegamenti in rete delle diverse unita' di gestione dei dati relativi all'identificazione degli animali ed alla registrazione delle aziende facendo capo ad un nodo regionale che si reputa opportuno localizzare presso gli osservatori o centri epidemiologici veterinari regionali. Nel caso di smarrimento o deterioramento della marca di identificazione il detentore (o l'operatore quando trattasi di mercati, decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 art. 3, comma 8) provvedera' ad applicare un nuovo marchio conformemente a quanto previsto all'art. 4, comma 4. All'apposizione della nuova marca corrispondera' la compilazione del registro di azienda: la trascrizione dovra' consentire di costituire un nesso con la marca precedentemente appartenuta all'animale. Sara' inoltre necessaria la compilazione di un nuovo "documento di identificazione del bovino" e la successiva trasmissione all'azienda U.S.L. competente della stessa, unitamente alla copia del documento relativo alla precedente marca auricolare in modo da comunicare l'avvenuta sostituzione della stessa. Sara' cura dell'azienda U.S.L. che riceve il documento di identificazione del bovino rimarcato modificare la situazione anagrafica dell'azienda ovvero comunicare all'azienda U.S.L. di origine degli animali, se diversa, l'avvenuta variazione. In mancanza di disposizioni specifiche da parte dei servizi veterinari degli assessorati regionali alla sanita' i servizi veterinari delle aziende U.S.L. dovranno trasmettere alla regione o alla provincia autonoma, almeno con cadenza annuale, l'elenco delle aziende presenti nel territorio con i relativi codici aziendali e con la specifica delle specie e della consistenza numerica degli animali allevati. Si ricorda che dovranno essere trasmessi anche i rapporti informativi sullo stato di applicazione della registrazione e identificazione degli animali di cui all'art. 12 comma 3, che si ritengono, soprattutto nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 di notevole importanza per il corretto avvio del sistema di identificazione e registrazione del bestiame. Le regioni e le province autonome comunicano ogni anno al Ministero della sanita' - Dipartimento alimenti nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria i dati aggregati relativi alla tipologia ed alla consistenza degli allevamenti o inerenti quant'altro verra' ritenuto di interesse in ambito nazionale. Cio' fino a quando non sara' costituita una unita' di aggregazione automatizzata a livello centrale, con possibilita' di accesso alla rete nel caso fosse necessario avere informazioni specifiche. Il sistema di identificazione e registrazione del bestiame messo in atto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 fornisce dati che servono a fini anche diversi da quelli sanitari (ad esempio la gestione dei premi zootecnici): si rappresenta pertanto la necessita' che alcuni dati siano resi disponibili per altre amministrazioni secondo apposite istruzioni che verranno emanate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di intesa con il Ministero della sanita'. FLUSSO INFORMATIVO PREVISTO PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE INDIVIDUALE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA. Ferma restando la necessita' di una fase transitoria di prima applicazione, il sistema messo in atto prevede che per ogni marca auricolare di identificazione per i bovini, sia del tipo "standard" sia del tipo "a punzonatura", fornita al detentore, dovra' corrispondere un documento di identificazione in tre copie con matrice che rimane depositata presso l'autorita' che ha provveduto al rilascio, stampata su carta autocopiante e conforme all'Allegato 7, gia' recante, prestampato o compilato a mano a cura del servizio veterinario della azienda U.S.L., il codice identificativo dell'animale nonche' se trattasi di nuova identificazione o sostituzione. La prima copia, debitamente compilata dal detentore, dovra' essere inviata o consegnata al servizio veterinario della azienda U.S.L. competente successivamente all'apposizione della marca auricolare al bovino (iscrizione dell'animale all'anagrafe). L'operazione di iscrizione del bovino all'anagrafe aziendale verra' effettuata ogni qualvolta verra' data comunicazione ai servizi veterinari delle ASL dell'introduzione di bovini nelle aziende registrate cosi' come previsto dalle norme vigenti. La seconda copia potra' essere allegata dal detentore degli animali al registro aziendale e comunque dovra' accompagnare il bovino durante i suoi spostamenti. Sul documento devono essere riportati i codici aziendali (codice ISTAT, sigla provincia, numero progressivo assegnato all'azienda) di tutte le aziende in cui gli animali sono stati introdotti in ordine cronologico. Nel momento in cui il capo viene macellato e comunque entro 30 giorni per macellazione ordinaria e immediatamente per quelli provenienti da operazione di risanamento la scheda verra' inviata dal veterinario responsabile dello stabilimento di macellazione alla azienda U.S.L. competente territorialmente sull'ultima azienda in cui e' stato stabulato l'animale: la scheda di ritorno costituira' l'elemento sulla cui base viene aggiornata l'anagrafe del bestiame (cancellazione dell'animale dall'anagrafe). La cancellazione dei bovini dall'anagrafe aziendale da parte delle aziende U.S.L. potra' avvenire anche a seguito della comunicazione di avvenuta movimentazione degli animali basandosi sulla registrazione delle informazioni contenute nel Modello 4 redatto al momento dello spostamento degli animali. La terza copia potra' essere utilizzata per altri fini secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di intesa con il Ministero della sanita'. Stante che tale documento e' destinato a diventare, con successivo provvedimento, vero e proprio documento ufficiale di identita' del bovino, anche sulla base di decisioni in divenire da parte della Unione europea, e' opportuno prevedere, se possibile, che la copia destinata a seguire l'animale come documento di identita' sia di materiale piu' consistente (ad esempio cartoncino), mentre le altre copie potranno essere anche delle veline. I servizi veterinari delle regioni e delle province autonome curano affinche' la veste grafica del documento sia uniforme sul territorio di competenza; le informazioni che vi debbono essere riportate sono almeno quelle di cui all'Allegato 7 e, per quanto riguarda la "lista codici aziendali" relativa alle aziende nelle quali un animale puo' essere detenuto o transitare nel corso della sua vita, si avra' cura affinche' oltre al codice dell'azienda di destinazione, vi sia anche la data di partenza (dati che sono entrambi da compilare a cura del detentore di partenza), nonche' la data di arrivo da compilarsi a cura del detentore di destinazione. Cio' consentira' di avere una nozione precisa dei movimenti dell'animale che puo' essere riscontrata inoltre tramite i Modelli 4 sia sul registro di azienda che presso i servizi veterinari delle aziende U.S.L. COMPITI REGIONALI E INFORMATIZZAZIONE DEI DATI Le autorita' veterinarie degli assessorati alla sanita' regionali devono predisporre l'aggregazione dei dati raccolti presso le diverse aziende U.S.L. in una banca dati regionale che deve essere correlata all'attivita' funzionale degli osservatori epidemiologici o coincidere con questi ultimi. Data l'estrema importanza rivestita sia sotto l'aspetto sanitario che zootecnico dei dati e la futura necessita' di fruizione da parte di strutture correlate tra loro in ambito nazionale, si sottolinea il rilievo che potrebbe avere la predisposizione di un sistema informatizzato di gestione dell'anagrafe del bestiame. Si rappresenta che le strutture degli osservatori epidemiologici veterinari devono essere adeguatamente potenziate ove esistenti, mentre e' opportuno provvedere alla loro istituzione in tempi rapidi da parte delle regioni e province autonome che ne risultino ancora sprovviste. A tale proposito si richiama quanto stabilito per gli osservatori o centri epidemiologici veterinari all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali), nonche' quanto riportato a proposito degli stessi osservatori sulle linee guida per la riorganizzazione della sanita' pubblica veterinaria nell'ambito del Dipartimento di prevenzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 9 febbraio 1996. IRREGOLARITA' RISCONTRATE E MODALITA' SANZIONATORIA Le sanzioni relative alla mancata applicazione di norme specifiche previste dal regolamento saranno emanate con apposito provvedimento. Sono applicabili, nel caso di mancata identificazione o certificazione le norme a cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 fa riferimento, sostituendo solo le modalita' ma non gli obblighi gia' previsti dai provvedimenti preesistenti che comunque prevedono una forma di identificazione degli animali. Fra i provvedimenti succitati attualmente in vigore si segnalano a titolo di esempio e per i fini dell'attivita' di controllo le norme seguenti: D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320: Regolamento di polizia veterinaria; Legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche. Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Decreto 18 ottobre 1991, n. 427. Regolamento per la profilassi della peste suina ciassica; D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118. Attuazione di direttive 81/602/CEE, 85/358/CEE, 86/469/CEE, 88/146/CEE, 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e tireostatica nelle produzioni animali, nonche' alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche; D.M. 2 luglio 1992, n. 453. Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovi-caprini; D.M. 27 agosto 1994, n. 651. Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; D.M. 15 dicembre 1995, n. 592. Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini; D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 556. Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini; D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28. Attuazione della Direttiva 89/662/CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari; D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93. Attuazione della direttiva 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella C.E.; Decreto 2 maggio 1996, n. 358. Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica. In merito a quanto specificato all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 si rappresenta che le informazioni relative alla movimentazione di animali non accompagnati da un certificato o da un documento previsto dalla legislazione veterinaria, citate all'art. 8, fanno riferimento in particolare ai verbali di accertamento di violazioni al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, ed inoltre a qualsiasi eventuale informazione scaturita nel corso delle indagini.